F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 3 agosto 2012 (474) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMILIO BUONOCORE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Woman Napoli C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD WOMAN NAPOLI C/5 (nota n. 7552/420pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 3 agosto 2012 (474) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMILIO BUONOCORE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Woman Napoli C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD WOMAN NAPOLI C/5 (nota n. 7552/420pf11-12/AM/pp del 23.4.2012). Il deferimento Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa commissione: 1) il Sig. Buonocore Emilio, Presidente e Legale Rappresentante pro tempore all’epoca della inadempienza, della Società ASD Woman Napoli Calcio a 5, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto B n. 1B del Comunicato Ufficiale n. 682 del 1 giugno 2011 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A Femminile - stagione sportiva 2011/2012 - per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, della dichiarazione del Comitato Regionale di insussistenza pendenze debitorie come prescritto dal punto B, n. 1B del citato C.U.. 2) la Società ASD Woman Napoli Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Buonocore Emilio l’inibizione di giorni 30; nei confronti della Società ASD Woman Napoli Calcio a 5 l’ammenda di euro 100,00. 4. La decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Buonocore Emilio e la Società ASD Woman Napoli Calcio a 5 per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto B, n. 1B del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, presso la Segreteria della Divisione Calcio a CInque, della dichiarazione di insussistenza di pendenze debitorie. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Alla luce di quanto sopra detto, e dalla disamina delle prove prodotte, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Buonocore Emilio con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Woman Napoli Calcio a 5, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Buonocore Emilio inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Woman Napoli Calcio a 5 ammenda di € 100,00 (cento/00).
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