F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 3 agosto 2012 (490) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO BUSTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Grifo Caminetti Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ACD GRIFO CAMINETTI CALCIO A 5 (nota n. 7545/417pf11- 12/AM/pp del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 3 agosto 2012
(490) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO BUSTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Grifo Caminetti Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ACD GRIFO CAMINETTI CALCIO A 5 (nota n. 7545/417pf11- 12/AM/pp del 23.4.2012).
La Procura Federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre / 4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Busti Stefano nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ACD Grifo Caminetti Calcio a 5 e la ACD Grifo Caminetti Calcio a 5, quanto al primo per violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 7 del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito presso la Divisione Calcio a 5 della “fideiussione bancaria di importo pari ad € 5.000,00 con scadenza al 31 luglio 2012 a prima richiesta con espressa volontà di deroga all’onere previsto nell’art. 1957 C.C. e senza il beneficio di escussione del debitore principale” di cui al predetto punto, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante. Prima dell’inizio del dibattimento del 12 luglio 2012, i deferiti avevano fatto pervenire a questa Commissione una istanza di rinvio per la sussistenza di impedimento a comparire alla riunione. A tale riunione, la Procura Federale, preso atto della istanza di rinvio, nulla aveva opposto. La Commissione, vista l’istanza di rinvio, ritenuto che in essa si configurava un oggettivo impedimento a comparire e che la Procura Federale non si era opposta, rinviava il dibattimento alla riunione del 2 agosto 2012 ore 15.00. Alla riunione odierna, fissata in sede di rinvio, i deferiti hanno fatto pervenire a questa Commissione un’ulteriore istanza di rinvio, motivata sullo stesso presupposto della precedente. È comparsa la Procura Federale, la quale si è opposta al rinvio ed ha chiesto l’accoglimento del Deferimento e le sanzioni di gg. 30 (trenta) di inibizione per il sig. Busti Stefano e l’ammenda di € 1.000,00 per la Società ACD Grifo Caminetti Calcio a 5. La Commissione osserva quanto segue. La istanza di rinvio presentata dalla parte deferita non è suscettibile di accoglimento, in quanto non supportata da documentazione giustificativa sul protrarsi della impossibilità a comparire. Peraltro, siffatta impossibilità non avrebbe potuto comunque impedire alla parte deferita di presentare a questa Commissione deduzioni a difesa, in una alla prova dell’avvenuto adempimento. Nel merito il Deferimento è fondato e merita di essere accolto, risultando provato e non contestato il mancato deposito della fideiussione bancaria, posto a base del deferimento. Vanno di conseguenza irrogate le sanzioni chiesta dalla Procura, che risultano congrue in punto di inibizione e conformi alle previsione del C.U. in punto di ammenda. P.Q.M. accoglie il Deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Busti Stefano nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ACD Grifo Caminetti Calcio a 5 l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ACD Grifo Caminetti Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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