F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 6 agosto 2012 (570) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CORDA (dirigente, all’epoca dei fatti, della Soc. AC Legnano con delega di rappresentanza per il Settore Giovanile), ALBERTO MARCANDELLI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. FC Rhodense), ANTONIO DI BARI (Amministratore Unico della Soc. Calcio Como Srl), MARINO NAGNI (Segretario con delega di rappresentanza della Soc. FC Rhodense), MONICA CALDARONE in PELLINI (Segretario tesserato per la Soc. USD Castellanzese 1921 e collaboratrice, all’epoca dei fatti, della Soc. AC Legnano senza vincolo di tesseramento) E DELLE SOCIETA’ CALCIO COMO Srl e FC RHODENSE (nota n. 8653/1395pf09/10/AM/ma del 30.5.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 6 agosto 2012 (570) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CORDA (dirigente, all’epoca dei fatti, della Soc. AC Legnano con delega di rappresentanza per il Settore Giovanile), ALBERTO MARCANDELLI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. FC Rhodense), ANTONIO DI BARI (Amministratore Unico della Soc. Calcio Como Srl), MARINO NAGNI (Segretario con delega di rappresentanza della Soc. FC Rhodense), MONICA CALDARONE in PELLINI (Segretario tesserato per la Soc. USD Castellanzese 1921 e collaboratrice, all’epoca dei fatti, della Soc. AC Legnano senza vincolo di tesseramento) E DELLE SOCIETA’ CALCIO COMO Srl e FC RHODENSE (nota n. 8653/1395pf09/10/AM/ma del 30.5.2012). Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Corda Roberto, dirigente all'epoca dei fatti della Società AC Legnano con delega di rappresentanza per il settore giovanile, Marcandelli Alberto, calciatore attualmente tesserato per la FC Rhodense per rispondere, ciascuno: a) della violazione dell'art. 1 c. 1 CGS in relazione all'art. art. 103 bis NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto l'accordo di risoluzione del prestito del calciatore Marcandelli con modalità diverse da quelle prescritte; b) della violazione dell'art. 1 c. 1 CGS in relazione all'art. 10 c. 2 CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver concorso a formare la irregolare richiesta di trasferimento dal Legnano AC alla FC Rhodense del calciatore Marcandelli, risultante ancora vincolato con il Calcio Como. Ha inoltre deferito Di Bari Antonio Amministratore unico del Calcio Como Srl per rispondere della violazione dell'art. 1 c. 1 CGS in relazione all'art. 103 bis NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto l'accordo di risoluzione del prestito del calciatore Marcandelli con modalità diverse da quelle prescritte, così come meglio descritto nella parte motiva; Nagni Marino, Segretario con delega di rappresentanza della FC Rhodense, per rispondere della violazione dell'art. 1 c. 1 CGS in relazione all'art. 10 c. 2 CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver concorso a formare la irregolare richiesta di trasferimento dal Legnano AC alla FC Rhodense del calciatore Marcandelli, risultante ancora vincolato con il Calcio Como; Caldarone Monica in Pellini, Segretario tesserato dell'ASD Cistellum e collaboratrice all'epoca dei fatti del Legnano AC senza vincolo di tesseramento, con funzioni di segretario per il settore giovanile, per rispondere della violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, anche in relazione all'art. 10 c. 2 CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver attestato fittiziamente, anche attraverso le comunicazioni 25.2 e 2.3.2010 inviate alla Lega Pro, il deposito, in data 22 gennaio 2010, dell'accordo di risoluzione del prestito Marcandelli presso la Delegazione Distrettuale di Legnano e per aver inoltre utilizzato, a tal fine, l'originale del documento con il timbro irregolarmente apposto, nonchè per aver richiesto ed ottenuto dal Vice Presidente Vicario del C.R. Lombardia l'apposizione postuma del correlato timbro di presa in carico; Morelli Cristina, Segretario della Delegazione Distrettuale di Legnano, per rispondere della violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, anche in relazione all'art. 10 c. 2 CGS ed all'art. 10 c. 1 e 2 NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonchè di rettitudine sportiva e morale, per aver fittiziamente attestato, anche mediante la nota 5.3.2010 alla Lega Pro, l'avvenuto deposito, in data 22 gennaio 2010, dell'accordo di risoluzione del prestito Marcandelli presso la Delegazione Distrettuale di Legnano nonchè il successivo inoltro al C.R. Lombardia il 2-3 febbraio seguente; Bsretti Giuseppe, Vice Presidente Vicario del C.R. Lombardia, per rispondere della violazione dell'art. 1 c. 1 CGS, anche in relazione all'art. 10 c. 2 CGS ed all'art. 10 c. 1 e 2 NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonchè di rettitudine sportiva e morale, per aver effettuato l'apposizione postuma del timbro di presa in carico, datata 23.1.10, della risoluzione in questione, da parte del C. R. Lombardia, e per aver trasmesso tale documento alla Lega Pro con nota 19/03/2010 attestandone fittiziamente la provenienza; la società AC Legnano Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 2 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo dirigente con delega di rappresentanza per il settore giovanile, nonchè alla sig.ra Caldarone Monica in Pellini ex art. 1 comma 5 del CGS; la società Calcio Como Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 2 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo legale rappresentante ed al suo tesserato; la società FC Rhodense, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 c. 1 CGS, in conseguenza della violazioni ascritta al suo al segretario con delega di rappresentanza. All’udienza del 3/11/2011 i deferiti Morelli e Baretti hanno concordato con la procura l’applicazione di sanzione ex art. 23 CGS e la loro posizione è stata separatamente definita. Gli atti del procedimento a carico degli altri deferiti sono stati rimessi alla procura per rinnovare le comunicazioni di rito al corretto indirizzo dei deferiti Corda, Calderone Pellini e soc. Legnano. Effettuate tali incombenze i deferiti Marcandelli, Di Bari, soc. Como Calcio e Nagni hanno fatto pervenire memorie con le quali contestano gli addebiti e chiedono il proscioglimento. In data 27/2/2012 con C.U. 116/A è stata revocata l’affiliazione della soc. Legnano che pertanto non è più soggetta alla giurisdizione disciplinare di questa Commissione. All’udienza del 26/7/2012 il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni mesi quattro di inibizione per Corda Roberto, mesi due di squalifica per Marcandelli Alberto, mesi due di inibizione per Di Bari Antonio, mesi due di inibizione per Nagni Marino, anni due di inibizione per Caldarone Monica in Pellini, ammenda di € 2.000,00 per la soc. Como Calcio Srl, ammenda di € 1.000,00 per la soc. FC Rhodense. Il difensore dei deferiti Di Bari e soc. Como Calcio ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti. Nessuno è comparso per gli altri deferiti. I fatti sono stati pacificamente accertati. Risulta infatti provato che nel mese di gennaio 2010 il calciatore “giovane di serie” Mercandelli Alberto, tesserato per il Legnano e trasferito in prestito al Como, a causa di difficoltà logistiche manifestò il desiderio di rientrare presso la società di provenienza per essere nuovamente trasferito, questa volta alla FC Rhodense. Il Legnano ed il Como, preso atto della volontà del Mercandelli si accordarono per risolvere consensualmente il prestito in corso. A tal fine, tre copie del modulo ex art. 103 bis NOIF vennero sottoscritte dal dirigente del Legnano, Corda Roberto, munito di delega per il settore giovanile, in una data che dagli elementi acquisiti risulta essere non successiva al 18.1.10, e consegnate dalla sig.ra Caldarone Monica in Pellini, collaboratrice del Legnano, al padre del calciatore. Quest'ultimo provvedeva quindi a recapitarle presso la sede del Calcio Como s.r.l. ove i moduli venivano sottoscritti dall'amministratore unico, Di Bari Antonio. Con raccomandata 18.1.10, due esemplari venivano poi spediti al Legnano s.r.l., mentre uno (il terzo) veniva trattenuto agli atti dal Como. Il calciatore ed i suoi genitori si recavano successivamente, in una data tra il 20 ed il 21 gennaio, presso il Legnano A.C. ove apponevano le proprie firme sui due moduli nel frattempo giunti a destinazione. Con lista n. 026004, con timbro di presa in carico da parte della Delegazione di Legnano del 22.1.10, il calciatore ancora minorenne veniva trasferito a titolo definitivo dal Legnano A.C. alla Rhodense F.C.. Su tale documento risultano apposte oltre alle firme del calciatore e dei suoi genitori, anche quella del dirigente Corda Roberto, sotto la dicitura firma della società cedente, e quella di Nagni Marino, segretario con poteri di rappresentativi, sotto la dicitura firma della società cessionaria, come si evince dalle rispettive sottoscrizioni. La lista in questione veniva poi trasmessa dalla Delegazione di Legnano, ove la stessa era stata depositata, al C.R. Lombardia LND con nota 2.2.10. Tale Organo, con nota 5.2.10 informava le due società interessate che il trasferimento era stato dichiarato nullo ed archiviato poiché il calciatore non risultava in forza al Legnano. Infatti il modulo attestante la risoluzione consensuale del prestito al Como non risultava mai pervenuto. Secondo la ricostruzione fornita dalla Procura e confermata dagli atti di causa è emerso poi che la Calderone Pellini, pur non avendo mai depositato la documentazione relativa alla risoluzione consensuale di cui trattasi, abbia più volte attestato che ciò fosse, invece, avvenuto presso la Delegazione Distrettuale di Legnano il 22 gennaio 2010, anche mediante l'invio delle comunicazioni 25.2 e 2.3.2010 ed abbia richiesto ed ottenuto dal Vice Presidente Vicario del C. R. Lombardia l'apposizione del relativo timbro di presa in carico recante una data antecedente a quella effettiva. A tal proposito appaiono convincenti le argomentazioni accusatorie contenute nel deferimento, confermate dalle dichiarazioni del Baretti (che ha concordato l’applicazione di una sanzione ex art. 23 CGS) e di Belli Bruno, responsabile dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Lombardia. Resta quindi da valutare la rilevanza disciplinare delle condotte ascritte ai deferiti. Questa Commissione ritiene che, ove il consenso delle parti sia stato effettivamente manifestato, non costituisca violazione disciplinare la sua non contestuale formalizzazione per scritto. Nella fattispecie è certo che il Como, il Legnano ed il padre del calciatore minorenne Mercandelli abbiano effettivamente manifestato la volontà di risolvere consensualmente il prestito. Pertanto appare irrilevante che il modulo ex art.103 NOIF sia stato sottoscritto in tre diverse soluzioni essendo tale atto ricognitivo di una volontà correttamente formatasi. Inoltre non è stata raggiunta la prova della consapevolezza da parte del Corda e del Mercandelli del mancato invio al C.R. Lombardia della risoluzione consensuale. Devono essere pertanto prosciolti dagli addebiti i deferiti Corda, Mercandelli, Di Bari e Nagni (quest’ultimo rimasto del tutto estraneo ai fatti contestati). Di conseguenza immuni da sanzioni sono anche la soc. Como e la soc. Rhodense. A diversa conclusione deve pervenirsi per quanto attiene alla condotta posta in essere dalla Monica Calderone in Pellini che appare in grave violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 1 comma 1 CGS, anche in relazione all'art. 10 comma 2 CGS. Sanzione congrua per tale violazione è quella di cui al dispositivo. P.Q.M. proscioglie da ogni addebito i deferiti Corda Roberto, Marcandelli Alberto, Di Bari Antonio, Nagni Marino, Soc. Como Calcio Srl e Soc. FC Rhodense. Infligge la sanzione dell’inibizione per anni due a Caldarone Monica in Pellini.
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