F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011 del 10 agosto 2012 (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO ANGELO, BERTANI CRISTIAN, BOMBARDINI DAVIDE, CAMILLI PIERO, CAROBBIO FILIPPO, CASSANO MARIO, CATINALI EDOARDO, CONTE ANTONIO, COPPOLA FERDINANDO, DRASCEK DAVIDE, DA COSTA JUNIOR ANGELO ESMAEL, D’URBANO GIORGIO, FAGGIANO DANIELE, GARLINI RUBEN, GERVASONI CARLO, GHELLER MAVILLO, LARRONDO MARCELO, PASSONI DARIO, PELLICORI ALESSANDRO, PESOLI EMANUELE, POLONI MIRCO, SALA LUIGI, SAVORANI MARCO, STELLINI CRISTIAN, TERZI CLAUDIO, VITIELLO ROBERTO e delle Società UC ALBINOLEFFE Srl, AC ANCONA Spa, US GROSSETO FC Srl, NOVARA CALCIO Spa, AC SIENA Spa, TORINO FC Spa, AS VARESE 1910 Spa ▪ (nota n. 537/1075pf11- 12/SP/blp del 25.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011 del 10 agosto 2012 (34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO ANGELO, BERTANI CRISTIAN, BOMBARDINI DAVIDE, CAMILLI PIERO, CAROBBIO FILIPPO, CASSANO MARIO, CATINALI EDOARDO, CONTE ANTONIO, COPPOLA FERDINANDO, DRASCEK DAVIDE, DA COSTA JUNIOR ANGELO ESMAEL, D’URBANO GIORGIO, FAGGIANO DANIELE, GARLINI RUBEN, GERVASONI CARLO, GHELLER MAVILLO, LARRONDO MARCELO, PASSONI DARIO, PELLICORI ALESSANDRO, PESOLI EMANUELE, POLONI MIRCO, SALA LUIGI, SAVORANI MARCO, STELLINI CRISTIAN, TERZI CLAUDIO, VITIELLO ROBERTO e delle Società UC ALBINOLEFFE Srl, AC ANCONA Spa, US GROSSETO FC Srl, NOVARA CALCIO Spa, AC SIENA Spa, TORINO FC Spa, AS VARESE 1910 Spa ▪ (nota n. 537/1075pf11- 12/SP/blp del 25.7.2012). 1) Il deferimento Con provvedimento n. 537/1075pf11-12/SP/blp in data 25/7/2012, pervenuto alla Commissione in data 26/7/2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione: 1. ALESSIO Angelo, all’epoca dei fatti, tecnico tesserato della società A.C. SIENA SPA; 2. BERTANI Cristian, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società NOVARA CALCIO SPA; 3. BOMBARDINI Davide, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE SRL; 4. CAMILLI Piero, all’epoca dei fatti, Dirigente con poteri di rappresentanza, della Società U.S. GROSSETO F.C. SRL 5. CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C. SIENA SPA; 6. CASSANO Mario, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società PIACENZA F.C. SPA; 7. CATINALI Edoardo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società PIACENZA F.C. SPA; 8. CONTE Antonio, all’epoca dei fatti, tecnico tesserato della società A.C. SIENA SPA; 9. COPPOLA Ferdinando, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C. SIENA SPA; 10. DRASCEK Davide, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società NOVARA CALCIO SPA; 11. DA COSTA JUNIOR Angelo Esmael, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C. ANCONA SPA; 12. D’URBANO Giorgio, all’epoca dei fatti, preparatore atletico tesserato della società A.C. SIENA SPA; 13. FAGGIANO Daniele, all’epoca dei fatti, osservatore tecnico tesserato della società A.C. SIENA SPA; 14. GARLINI Ruben, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE SRL; 15. GERVASONI Carlo, calciatore tesserato dal 29/07/2010 al 19/01/2011 per la società U.S. CREMONESE SPA, dal 20/01/2011 al 30/06/2011 per la società PIACENZA F.C. Spa e dal 30/06/2011 al 26/08/2011 per la società U.S. CREMONESE SPA; 16. GHELLER Mavillo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società NOVARA CALCIO SPA; 17. LARRONDO Marcelo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C. SIENA SPA; 18. PASSONI Dario, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE SRL; 19. PELLICORI Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società TORINO F.C. SPA; 20. PESOLI Emanuele, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.S. VARESE 1910 SPA; 21. POLONI Mirco, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE SRL; 22. SALA Luigi, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C. ALBINOLEFFE SRL; 23. SAVORANI Marco, all’epoca dei fatti, allenatore dei portieri tesserato della società A.C. SIENA SPA; 24. STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti, collaboratore tecnico tesserato della società A.C. SIENA SPA; 25. TERZI Claudio, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C. SIENA SPA; 26. VITIELLO Roberto, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C. SIENA SPA; 27. la Società U.C. ALBINOLEFFE SRL; 28. la società A.C. ANCONA SPA; 29. la Società U.S. GROSSETO F.C. SRL; 30. la Società NOVARA CALCIO SPA 31. la Società A.C. SIENA SPA; 32. la Società TORINO F.C. SPA; 33. la Società A.S. VARESE 1910 SPA; per rispondere: GARA ANCONA - GROSSETO del 30.04.2010 1 - CAMILLI Piero, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Grosseto (socio di maggioranza e Presidente di fatto del sodalizio), per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010, in concorso con altri soggetti identificati già giudicati o già deferiti e con altri ancora allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto al fine di favorire la posizione in classifica dell’U.S. GROSSETO F.C. SRL, onde guadagnare l’accesso ai play-off, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. 2 - DA COSTA JUNIOR Angelo Esmael, all’epoca dei fatti tesserato dell’ANCONA, per violazione dell’art. 7, commi 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010; 3 - la società U.S. GROSSETO F.C. SRL, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAMILLI Piero in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da altri suoi tesserati da cui è conseguita la responsabilità oggettiva della società medesima. 4 - la società A.C. ANCONA SPA responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per quanto contestato al proprio tesserato DA COSTA JUNIOR in occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010. GARA SIENA - PIACENZA del 19.2.2011 5 - GERVASONI Carlo, CASSANO Mario e CATINALI Edoardo, tutti e tre calciatori tesserati all'epoca dei fatti per la società PIACENZA F.C. Spa per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in occasione della gara SIENA - PIACENZA del 19.2.2011, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta realizzando un risultato con un numero di reti segnati che determinasse per gli scommettitori il cosiddetto "over", al fine di favorire l’esito delle scommesse e ricevendo, nello specifico, € 20.000,00 ciascuno dal gruppo degli "zingari", così come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché e della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti tesserati nei procedimenti n. 1615-1011 e n. 33-1112; 6 - CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C. Siena Spa, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Siena - Piacenza del 19.2.2011; 7 - la società A.C. SIENA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO Filippo. GARA NOVARA – SIENA del 1.5.2011 8 - BERTANI Cristian, DRASCEK Davide e GHELLER Mavillo, all’epoca dei fatti tutti calciatori della società NOVARA calcio Spa, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 30 aprile 2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un pareggio tra le due squadre; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e, per il Bertani, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33/pf/11-12. 9 - CAROBBIO Filippo, LARRONDO Marcelo e VITIELLO Roberto, all’epoca dei fatti tutti calciatori della società A.C. SIENA Spa, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 30 aprile 2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un pareggio tra le due squadre; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12. 10 - la società NOVARA CALCIO Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società SIENA, in occasione della gara NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché (e/o) della pluralità degli illeciti posti in essere come sopra contestate. 11 - la società A.C. SIENA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio allenatore, ai propri tesserati ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società NOVARA, in occasione della gara NOVARA-SIENA del 1 maggio 2011. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere come sopra contestate. 12 - L’allenatore CONTE Antonio, il Vice allenatore ALESSIO Angelo, il collaboratore tecnico STELLINI Cristian, il preparatore dei portieri SAVORANI Marco ed il preparatore atletico D’URBANO Giorgio, all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. SIENA Spa, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, per come rispettivamente riferiti, il primo, ed appresi, gli altri, nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. 13 - la società A.C. SIENA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati CONTE Antonio, ALESSIO Angelo, STELLINI Cristian, SAVORANI Marco e D’URBANO Giorgio. GARA SIENA - TORINO del 7.5.2011 14 - CAROBBIO Filippo, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società A.C. Siena Spa per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011, in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta come dallo stesso sostanzialmente ammesso in sede di sua audizione da parte dell'A.G.O. e della Procura Federale. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere anche rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12. 15 - PELLICORI Alessandro, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società Torino F.C. Spa, e GERVASONI Carlo, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società Piacenza F.C. Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, il primo provvedendo a contattare il secondo per verificare la possibilità di concordare con il gruppo di scommettitori degli "zingari" un pareggio con più reti che consentisse di scommettere sull'"over" e sul risultato finale, ed il secondo per aver contattato effettivamente gli esponenti del gruppo di scommettitori appena citato per proporre la combine, ricevendone però un rifiuto. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti tesserati nei procedimenti n. 1615pf10-11 e n. 33pf11-12; 16 - la società A.C. SIENA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO Filippo, in occasione della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere. 17 - la società TORINO F.C. Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PELLICORI Alessandro e di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio dal calciatore della A.C. Siena Spa CAROBBIO Filippo in concorso con altri calciatori allo stato non identificati, in occasione della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011; GARA SIENA - VARESE del 21.05.2011 18 - PESOLI Emanuele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S. VARESE 1910, e GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. SPA, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA – VARESE del 21/05/2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. In particolare, il PESOLI chiedendo a GERVASONI di verificare la disponibilità dei calciatori del Siena a pareggiare la gara; il GERVASONI contattando al fine suindicato CAROBBIO che opponeva un immediato rifiuto. Con l’aggravante, per il solo GERVASONI, di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere dal predetto tesserato nei procedimenti n. 1615-10/11 e n. 33-11/12. 19 - CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. SIENA SPA, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SIENA – VARESE del 21/05/2011. 20 - la società A.S. VARESE 1910, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PESOLI e di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da GERVASONI in occasione della gara SIENA – VARESE del 21/05/2011. 21 - la società A.C. SIENA Spa, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO. GARA ALBINOLEFFE - SIENA del 29.05.2011 22 - GARLINI Ruben, BOMBARDINI Davide, PASSONI Dario, SALA Luigi e POLONI Mirko, all’epoca dei fatti calciatori della società U.C. ALBINOLEFFE srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011 (il Garlini ed il Bombardini iniziando tale attività già al termine della gara di andata tra Siena ed Albinoleffe dell’8.01.2011, in adesione ad un invito rivoltogli rispettivamente dai giocatori del Siena, Carobbio e Terzi), in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, in funzione della realizzazione di una vittoria con il minimo scarto di punteggio in favore dell’Albinoleffe; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Garlini, Passoni e Poloni, con l’aggravante della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento n. 33pf11-12. 23 - CAROBBIO Filippo, COPPOLA Fernando, TERZI Claudio, VITIELLO Roberto e STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti calciatori della società SIENA, e lo STELLINI collaboratore tecnico della medesima società, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011 (il Carobbio ed il Terzi iniziando tale attività già al termine della gara di andata tra Siena ed Albinoleffe dell’8.01.2011, su invito del collaboratore tecnico STELLINI), in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, in funzione della realizzazione di una vittoria con il minimo scarto di punteggio in favore dell’Albinoleffe; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12. 24 - la società U.C. ALBINOLEFFE srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società SIENA, in occasione della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere; 25 - la società A.C. SIENA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio collaboratore tecnico ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, come sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società ALBINOLEFFE, in occasione della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere; 26 - CAROBBIO Filippo, GERVASONI Carlo e CASSANO Mario, all’epoca dei fatti rispettivamente calciatori dell’A.C. Siena Spa, il primo, e del Piacenza F.C. Spa gli altri due, della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del codice di giustizia sportiva, il primo, per avere prima acquisito e, quindi, fornito al Gervasoni informazioni sulla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare una scommessa sull’esito di tale gara, come alterato; il Gervasoni ed il Cassano, per avere effettuato, dopo avere ricevuto le suddette informazioni dal Carobbio, una rilevante scommessa su un under riguardo all’esito della gara in questione, realizzando una consistente vincita in denaro. 27 - PASSONI Dario, all’epoca del fatto calciatore dell’U.C. ALBINOLEFFE srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del codice di giustizia sportiva, per avere prima acquisito e, quindi, fornito a persona al momento del fatto estranea all’ordinamento federale (C.M.), informazioni sulla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare, da parte della stessa, una scommessa dall’esito sicuro sul risultato di tale gara, come alterato, per poi riceverne anche un compenso personale in denaro. 28 - La società A.C. SIENA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’addebito mosso al proprio calciatore all’epoca dei fatti, Filippo CAROBBIO, come sopra indicato. 29 - La società U.C. ALBINOLEFFE Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’addebito mosso al proprio calciatore all’epoca dei fatti, Dario PASSONI, come sopra indicato; 30 - L’allenatore CONTE Antonio, il Vice allenatore ALESSIO Angelo, il preparatore dei portieri SAVORANI Marco, il preparatore atletico D’URBANO Giorgio ed il capo osservatore tecnico FAGGIANO Daniele, all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. SIENA Spa, della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, appresi, il primo, nei giorni precedenti la gara e riferiti nel corso della riunione tecnica prepartita svoltasi poche ore prima della gara in questione, l’ALESSIO, il SAVORANI, e il D’URBANO, per come appresi quanto meno nel corso della riunione tecnica pre partita, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; e dal FAGGIANO a seguito di un colloquio personale con il calciatore Filippo Carobbio, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. 31 - la società A.C. SIENA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati Conte Antonio, Alessio Angelo, Savorani Marco, D’Urbano Giorgio e Faggiano Daniele. 2) Le memorie difensive Con provvedimento del Vice Presidente Vicario della Commissione in data 26 luglio 2012 l’inizio del dibattimento è stato fissato per il giorno 1 agosto 2012. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione gli incolpati BERTANI, BOMBARDINI, CAMILLI, CAROBBIO, CASSANO, CATINALI, COPPOLA, DRASCEK, D’URBANO, FAGGIANO, GARLINI, GHELLER, LARRONDO, PELLICORI, PESOLI, POLONI, SAVORANI, TERZI, VITIELLO e società ALBINOLEFFE, GROSSETO, NOVARA, SIENA, TORINO e VARESE hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte eccezioni preliminari e pregiudiziali, rilevate l’insussistenza e l’infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte agli incolpati e formulate istanze istruttorie. In particolare: - BERTANI ha eccepito la violazione del diritto di difesa e l’estraneità ai fatti contestati; - BOMBARDINI ha eccepito insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - CAMILLI ha eccepito la violazione del diritto di difesa, la carenza di elementi probatori e l’estraneità ai fatti contestati; - CAROBBIO ha chiesto l’applicazione dell’art. 24 CGS; - CASSANO ha chiesto il rinvio del procedimento in attesa della definizione del processo penale e eccepito l’estraneità ai fatti contestati; - CATINALI ha eccepito insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - COPPOLA ha eccepito l’infondatezza della violazione ascritta; - DRASCEK ha eccepito insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - D’URBANO ha eccepito la nullità del deferimento e l’estraneità ai fatti contestati; - FAGGIANO ha eccepito l’infondatezza del deferimento; - GARLINI ha eccepito insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - GHELLER ha eccepito l’infondatezza del deferimento; - LARRONDO ha chiesto il rigetto degli addebiti contestati; - PELLICORI ha eccepito l’infondatezza del capo di incolpazione; - PESOLI ha eccepito l’infondatezza del capo di incolpazione; - POLONI ha eccepito insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta; - SAVORANI ha eccepito la nullità del deferimento e chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati; - TERZI ha eccepito la totale estraneità ai fatti addebitati, contestandone la ricostruzione; - VITIELLO ha eccepito l’infondatezza del capo di incolpazione; - la società ALBINOLEFFE ha eccepito l’inconfigurabilità di una responsabilità oggettiva e presunta, chiedendo in subordine l’applicazione di una sanzione minima; - la società GROSSETO ha eccepito la violazione del diritto di difesa, la carenza di elementi probatori e l’estraneità ai fatti contestati - la società NOVARA ha sottolineato l’attività di prevenzione posta in essere e l’esistenza dei danni subiti; - la società SIENA ha eccepito l’insussistenza di responsabilità per i fatti ascritti ai propri tesserati e l’inconfigurabilità di un responsabilità oggettiva; - la società TORINO ha rilevato che l’attuazione del modello organizzativo conforme alla normativa federale dovrebbe imporre l’esclusione della responsabilità oggettiva o quantomeno una sua attenuazione; - la società VARESE ha depositato documentazione al fine di provare l’attività preventiva in materia di illecito sportivo. 3) Il dibattimento Al dibattimento, iniziato il giorno 1 agosto e proseguito il giorno 2 agosto 2012, sono comparsi: - il Procuratore federale Palazzi; i Vice Procuratore federale Piccolomini, Ricciardi, Squiqquero e Tornatore; i Sostituti Procuratore federale Camici, Monaco e Perugini; i collaboratori Licheri e Pinna; il segretario Martucci; - i deferiti Bertani, Camilli, Cassano Drascek, D’Urbano, Faggiano, Gheller, Poloni, Savorani e società Grosseto e Novara, assistiti dai propri difensori; - i difensori di Alessio, Bombardini, Carobbio, Catinali, Conte, Coppola, Da Costa Junior, Garlini, Gervasoni, Larrondo, Passoni, Pellicori, Pesoli, Sala, Stellini, Terzi, Vitiello, nonché delle società Albinoleffe, Siena, Torino e Varese; - i difensori delle società Cesena, Gubbio, Nocerina e Vicenza, nonché del Codacons Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, dell’Associazione servizi turistici, sportivi e della multiproprietà onlus e della Federsupporter che hanno chiesto di intervenire nel procedimento. Subito dopo l’inizio del dibattimento, preliminarmente, la Commissione ha esaminato la questione concernente le richieste di ammissione presentate dalle società CESENA, GUBBIO, NOCERINA e VICENZA, nonché del CODACONS Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, dell’ASSOCIAZIONE UTENTI SERVIZI TURISTICI, SPORTIVI E DELLA MULTIPROPRIETÀ ONLUS e della FEDERSUPPORTER, sulle quali, dopo aver ascoltato i rappresentanti degli interessati e la Procura federale, ha provveduto con l’ordinanza n. 1, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 1 La Commissione, premesso che le istanze di ammissione dei terzi interessati sono pervenute tempestivamente, cioè prima dell’apertura del dibattimento; premesso che, al momento della apertura del dibattimento, la FEDERSUPPORTER ha precisato che la propria istanza è diretta soltanto ad assistere al procedimento e non anche a parteciparvi; considerato che, a norma dell’art. 30 dello Statuto della FIGC, le norme federali trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei tesserati, delle società affiliate e di tutti i soggetti, gli organismi e le loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale; considerato che l’ammissibilità di tali istanze va valutata esclusivamente in relazione alla sussistenza o meno di un interesse indiretto, compreso l’interesse in classifica; rilevato che le società CESENA, GUBBIO, NOCERINA e VICENZA risultano portatrici di potenziali interessi indiretti per ragioni di classifica, ai sensi degli artt. 41, comma 7, e 33, comma 3, del CGS; rilevato che il CODACONS Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, l’ASSOCIAZIONE UTENTI SERVIZI TURISTICI, SPORTIVI E DELLA MULTIPROPRIETÀ ONLUS e la FEDERSUPPORTER non sono soggetti dell’ordinamento federale; rilevato altresì che, pur tenendo conto del ruolo che la giurisprudenza ha riconosciuto ai predetti enti e, in particolare, al CODACONS nella tutela di diritti e di interessi dei consumatori e degli utenti, tali diritti e interessi sono oggetto di giudizio dinnanzi all’Autorità giurisdizionale ordinaria e amministrativa e non dinnanzi agli Organi della giustizia sportiva, che non possono pronunciarsi al di fuori dell’ambito federale; rilevato che nell’ordinamento sportivo non è prevista la mera possibilità di assistere al procedimento disciplinare; rilevato che, trattandosi di un procedimento per illecito sportivo, la pubblicità è comunque garantita dalla ripresa televisiva a circuito chiuso, ai sensi dell’art. 34, comma 9, CGS; P.Q.M. - ammette al dibattimento le società CESENA, GUBBIO, NOCERINA e VICENZA; - non ammette al dibattimento il CODACONS Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori”, l’ASSOCIAZIONE UTENTI SERVIZI TURISTICI, SPORTIVI E DELLA MULTIPROPRIETÀ ONLUS e la FEDERSUPPORTER.” La Commissione ha poi esaminato le richieste di rinvio proposte dai deferiti BERTANI e PELLICORI. Su queste istanze la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 2, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 2 La Commissione, viste le istanze di rinvio formulate dai deferiti BERTANI e PELLICORI, nonché dalla società TORINO, per il solo caso di accoglimento della istanza del PELLICORI, motivate da ragioni di economia processuale e di stretta connessione con altro procedimento rubricato al n. 8011/33pf11-12/SP/blp; rilevato che, allo stato, non si ravvedono ragioni di connessione che debbano necessariamente comportare la trattazione unitaria dei procedimenti di cui sopra; considerato che il profilo dell’eventuale applicazione della continuazione ben potrà essere sviluppato nella trattazione dei successivi procedimenti e sempre in caso di accertamento della responsabilità dei deferiti nel presente giudizio; P.Q.M. rigetta le istanze e dispone la prosecuzione del procedimento.” In seguito, i deferiti CAROBBIO, GERVASONI, PASSONI, POLONI, SALA, STELLINI hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 e 24 del CGS, mentre i deferiti ALESSIO, CONTE, DA COSTA JUNIOR, D’URBANO, FAGGIANO, LARRONDO, SAVORANI, nonché società SIENA, TORINO, VARESE hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 del CGS. Su queste ultime istanze, dopo aver sentito l’intervento del difensore della società CESENA, la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 3, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 3 “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori ALESSIO, CAROBBIO, CONTE, DA COSTA JUNIOR, D’URBANO, FAGGIANO, GERVASONI, LARRONDO, PASSONI, POLONI, SALA, SAVORANI, STELLINI e le società SIENA, TORINO e VARESE, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS; considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate sono congrue nei seguenti casi: “▪ per il Sig. Filippo Carobbio, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 4 (quattro); ▪ per il Sig. Da Costa Angelo Junior, applicazione ex art. 23, CGS della squalifica per mesi 4 (quattro); 1 (uno) mese di squalifica viene convertito nella sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); pertanto la sanzione finale sarà di mesi 3 (tre) con ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); ▪ per il Sig. Faggiano Daniele, applicazione ex art. 23, CGS della inibizione di mesi 4 (quattro); ▪ per il Sig. Carlo Gervasoni, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 3 (tre); ▪ per il Sig. Marcelo Alejandro Larrondo, applicazione ex art. 23, CGS della squalifica per mesi 3 (tre) e giorni 20 (venti), con ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); ▪ per il Sig. Sala Luigi, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per anni 2 (due); ▪ per il Sig. Stellini Cristian, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per anni 2 (due) con l’ammenda di € 50.000 (€ cinquantamila/00); ▪ per la Società Torino FC Spa, applicazione ex art. 23, CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); ▪ per la Società AS Varese Spa, applicazione ex art. 23, CGS della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); rilevato altresì che, al contrario, nel caso delle istanze presentate dai deferiti ALESSIO, CONTE, D’URBANO, PASSONI, POLONI, SAVORANI e società SIENA le sanzioni indicate non risultano congrue; P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. I deferiti CONTE e SAVORANI, poi, hanno presentato istanza di stralcio delle proprie posizioni e, in caso di mancato accoglimento, di ricusazione dei componenti della Commissione in considerazione del fatto che la Commissione si sarebbe già espressa sulla posizione dei deferiti in occasione della valutazione della istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. A tale istanze si sono associati i deferiti ALESSIO e D’URBANO. In proposito, la Commissione ha adottato le ordinanze n. 4 e 5, di seguito integralmente riprodotte: “Ordinanza n. 4 La Commissione disciplinare nazionale, viste le istanze di stralcio della posizione proposte dai deferiti CONTE e SAVORANI, motivate dal fatto che la Commissione si sarebbe già espressa sulla posizione dei deferiti in occasione della valutazione della istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS; rilevato che la valutazione della Commissione è stata limitata alla congruità della sanzione e non è entrata nel merito della posizione dei deferiti; rilevato altresì che l’applicazione della sanzione è frutto di un “accordo negoziale” tra le parti e non di un accertamento da parte dell’Organo di giustizia; considerato che l’ordinamento federale non prevede, in caso di applicazione dell’art. 23 CGS, alcuna incompatibilità, né obbligo di astensione, limitandosi a prevedere la possibilità di chiusura del procedimento nei confronti di alcuni soggetti e così ammettendo che il procedimento prosegua nei confronti di altri deferiti; P.Q.M. rigetta l’istanza.” Ordinanza n. 5 “La Commissione disciplinare nazionale, viste le istanze di ricusazione presentate nei confronti dei componenti della Commissione presentate dai deferiti CONTE, per iscritto, e SAVORANI, verbalmente, alle quali si sono associati i deferiti ALESSIO e D’URBANO, motivate in particolare sul fatto che la Commissione avrebbe conosciuto della causa nella fase predibattimentale esprimendo il proprio giudizio non solo circa la astratta sanzionabilità dei deferiti, ma anche in relazione alla misura della sanzione, ai sensi dell’art. 51, comma 4, c.p.c.; considerato preliminarmente, che la sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina ipso jure la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente, spettando alla Commissione procedente il giudizio sulla ammissibilità di tale istanza, come affermato da costante giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato (tra le altre, Cass. civ., I, n. 6309/2000; Cass. civ., I, n. 10406/2003; Cass. pen. V, n. 8472/2005; Cass. civ., III, n. 26089/2005; Cass. civ., III, n. 5236/2006; Cons. Stato, IV, n. 6370/2006); considerato che l’istanza è stata presentata dopo l’apertura del dibattimento e va quindi dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 52 c.p.c.; considerato che la richiesta di trasmissione alla Corte di giustizia federale per una decisione al riguardo è inammissibile oltre che inconferente, in quanto non è prevista la devoluzione della questione al giudice superiore; considerato che, comunque, nel caso di specie, non sussiste l’ipotesi di astensione (e, quindi, ricusazione) del giudice prevista dall’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., a cui si richiamano gli istanti, il quale prevede che “il Giudice ha l’obbligo di astenersi se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico”, stante che questa Commissione si è pronunciata sulla richiesta di patteggiamento avanzata dalle parti ai sensi dell’art. 23 CGS, il quale stabilisce che l’Organo giudicante debba verificare se sia o meno corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e la congruità della sanzione indicata ai fini dell’applicazione della sanzione ridotta così come prevista dalla norma; considerato che, peraltro, anche se non eccepite dagli istanti, non sussistono, nel caso di specie, neanche le altre ipotesi previste dall’art. 51 c.p.c.; considerato che “l’anticipazione di giudizio per essere considerata pregiudicante deve avere la stessa ampiezza, gli stessi contenuti sostanziali e lo stesso oggetto della decisione finale di merito (tra le altre, Cass. pen., V, n. 7792/2006), ampiezza, contenuti ed oggetto che, in tutti i casi di pronuncia su di un’istanza di patteggiamento, non sono presenti, stante che la pronuncia sulla richiesta di patteggiamento non costituisce una valutazione prognostica sull’esito del procedimento, non entrando nel merito della fondatezza, o meno, dell’azione svolta dalla Procura federale; considerato che, nel caso di specie, la Commissione ha esercitato esclusivamente il potere attribuitole dall’art. 23 CGS, il quale stabilisce che l’Organo giudicante debba verificare se sia o meno corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e la congruità della sanzione indicata ai fini dell’applicazione della sanzione ridotta così come prevista dalla norma; P.Q.M. dichiara inammissibile l’istanza proposta e, pertanto la respinge.” In seguito, la Commissione ha esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle quali ha provveduto con l’ordinanza n. 6, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 6 La Commissione disciplinare nazionale, in ordine alle richieste istruttorie avanzate dai deferiti PESOLI, PELLICORI, GHELLER, DRASCEK, alla luce delle risultanze probatorie agli atti, non ritiene necessario ascoltare i deferiti Gervasoni e Carobbio, le cui dichiarazioni, già agli atti, dovranno essere valutate, sotto il profilo della rilevanza e attendibilità, in sede decisoria. Ritiene non ammissibili perché irrilevanti e/o generiche le istanze di prova testimoniale avanzate dai deferiti GHELLER, DRASCEK, SAVORANI, CAMILLI e società GROSSETO; Ritiene irrilevante la richiesta del deferito DRASCEK di acquisizione del traffico telefonico dell’utenza indicata in atti. Ritiene irrilevante la richiesta del deferito GHELLER di acquisizione delle riprese televisive del prepartita della gara Novara-Siena. Ritiene ammissibile la produzione documentale allegata alle memorie dei deferiti TERZI, PESOLI, PELLICORI, SAVORANI, CAMILLI e società GROSSETO e NOVARA. P.Q.M. 1) ammette tutta la produzione documentale dei deferiti; 2) respinge tutte le richieste di prove testimoniali; 3) respinge le richieste di interrogatorio dei deferiti e di confronto con altri deferiti.” A questo punto, i deferiti D’URBANO, PASSONI, POLONI, SAVORANI e società SIENA e ALBINOLEFFE hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 e/o 24 del CGS. Su tali istanze la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 7, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 7 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferiti POLONI, SAVORANI, D’URBANO, PASSONI e società SIENA e ALBINOLEFFE, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 e/o 24 CGS: “▪ per il Sig. Mirco Poloni, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 6 (sei); ▪ per il Sig. Marco Savorani, applicazione ex art. 23, CGS della squalifica per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); ▪ per il Sig. Giorgio D’Urbano, applicazione ex art. 23, CGS della squalifica per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); ▪ per il Sig. Dario Passoni, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 6 (sei) e giorni 15 (quindici); ▪ per la Società Albinoleffe, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13 e della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); ▪ per la Società AC Siena Spa, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13 e della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Al termine la Commissione ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale e invitato le parti a concludere. 4) Le richieste della Procura Federale e dei deferiti Dopo aver illustrato il deferimento, la Procura federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 1. BERTANI Cristian: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 8); 2. BOMBARDINI Davide: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 22); 3. CAMILLI Piero: inibizione di 5 anni con preclusione; 4. CASSANO Mario: squalifica di 9 mesi in continuazione; 5. CATINALI Edoardo: squalifica di 3 anni e 6 mesi; 6. COPPOLA Ferdinando: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 23); 7. DRASCEK Davide: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 8); 8. GHELLER Mavillo: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 8); 9. PELLICORI Alessandro: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 15); 10. PESOLI Emanuele: squalifica di 3 anni (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo, come da incolpazione sub 18); 11. TERZI Claudio: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 23); 12. VITIELLO Roberto: squalifica di 4 anni (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante come da incolpazione sub 9, ulteriori 6 mesi di squalifica per illecito sportivo, come da incolpazione sub 23); 13. società A.C. ANCONA Spa: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila) in continuazione (così determinata: ammenda di euro 10.000 (diecimila) per l’incolpazione sub 4); 14. società U.S. GROSSETO F.C. Srl: retrocessione all’ultimo posto in classifica (artt. 7, comma 3 e 18, comma 1, lett. h) C.G.S.), da scontare nel campionato di competenza, da intendersi quello di Serie B 2012/2013 al quale ha acquisito il diritto di partecipare, con conseguente passaggio alla categoria inferiore, non essendo il prossimo campionato ancora iniziato, in applicazione del principio di afflittività. In subordine, qualora la Commissione disciplinare nazionale non ritenga applicabile la suddetta sanzione, si chiede che venga applicato l’art. 18, comma 1, lettera i), che prevede l’esclusione dal campionato di competenza – Serie B 2012/2013, con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore. Ulteriore penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica per il prossimo campionato, in virtù dell’aggravante contestata; 15. società NOVARA CALCIO Spa: penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontare in applicazione del principio di afflittività (così determinata: punti due, aumentati per le aggravanti contestate, per un totale di tre punti per ogni responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da incolpazione sub 23; punti uno per ogni responsabilità presunta derivante da atti posti in essere in suo vantaggio da soggetti a essa estranei, come da incolpazione sub 23). La Procura federale ha rinviato le conclusioni nei confronti dei deferiti ALESSIO, CONTE e GARLINI, i quali hanno chiesto di poter valutare ulteriormente la possibilità di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS. I difensori dei deferiti hanno illustrato e integrato le proprie difese, precisando le proprie conclusioni, mentre i difensori delle Società ammesse quali terze interessate hanno chiarito le ragioni del proprio intervento. I deferiti BERTANI, GHELLER, CAMILLI e l’Amministratore delegato del NOVARA De Salvo, invece, hanno reso spontanee dichiarazioni. Durante la discussione, il deferito GARLINI ha presentato personalmente istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 e 24 CGS. Su tale istanza la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 8, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 8 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor GARLINI, personalmente, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS; considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate sono congrue nei seguenti casi: “▪ per il Sig. Ruben Garlini, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 9 (nove); considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Al termine degli interventi, la Procura federale, preso atto che con i deferiti ALESSIO e CONTE non si è concretizzata la possibilità di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 CGS, ha chiesto la dichiarazione di responsabilità nei loro confronti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 1. ALESSIO Angelo: squalifica di 1 anno + 3 mesi (così determinata: squalifica di 1 anno, come da incolpazione sub 12, e ulteriori 3 mesi in continuazione, come da incolpazione sub 30); 2. CONTE Antonio: squalifica di 1 anno + 3 mesi (così determinata: squalifica di 1 anno, come da incolpazione sub 12, e ulteriori 3 mesi in continuazione, come da incolpazione sub 30). Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e rinviato per la Camera di consiglio. 5) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di sinteticità sancito dall’art. 34, comma 2, CGS. 5.1. Premessa Preliminarmente, la Commissione non può che ribadire ancora una volta le considerazioni generali espresse in occasione dei procedimenti definiti con decisioni pubblicate, rispettivamente, sui C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011 e n. 101/CDN del 18.6.2012, rilevando come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e probità, ai quali l’ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua inevitabile caduta di credibilità e persino la sua stessa sopravvivenza. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati: comportamenti che sono espressione di quel clima “omertoso” che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati, nonché tra i tesserati e il “sottobosco” di vari pseudo appassionati e spesso – addirittura – di esponenti della malavita. In questo procedimento è emerso, più nel dettaglio, come i risultati degli incontri possano essere “combinati”, con intese in parallelo tra loro, per motivazioni diverse: da un lato, per indirizzare le puntate degli scommettitori e ricavarne direttamente un vantaggio economico; dall’altro - e senza che vi siano necessariamente scambi di denaro – per ragioni di convenienza di classifica delle squadre partecipanti a una singola gara. Ed è emerso, altresì, come, in questo secondo caso, gli accordi, anche se presi a distanza di mesi dall’incontro, abbiano una forte vincolatività per i rispettivi “spogliatoi”, a dimostrazione di come siano un fenomeno non solo diffuso, ma anche conosciuto e accettato nell’ambiente. È risultato provato, difatti, come il numero dei tesserati coinvolti, per una singola gara, in questo tipo di “combine” sia maggiore rispetto a quelli coinvolti nel sistema delle scommesse, prendendovi parte praticamente, in via diretta o indiretta, la maggior parte dello “spogliatoio”, se non l’intero “spogliatoio”. A tal punto che si può parlare di un vero e proprio “protocollo” che viene seguito in questi casi. Dalle prove raccolte risulta che questi accordi (a volte - come rilevato - anche datati nel tempo rispetto alla data di svolgimento della gara “combinata”) vengono “perfezionati” da uno o più rappresentanti dei rispettivi “spogliatoi”, individuati tra coloro i quali abbiano legami di amicizia per aver giocato in passato nella medesima squadra, ovvero, nel caso di calciatori stranieri, per ragioni di nazionalità. Questi “rappresentanti” si contattano per verificare la reciproca disponibilità all’accordo, disponibilità che è legata alla convenienza a dividersi la posta in palio oppure a lasciare la vittoria alla squadra avversaria in vista di un corrispondente impegno nella partita di ritorno. E ciò che colpisce, in tali ipotesi, è che queste intese vengano vissute dai tesserati non per quello che sono, e cioè un illecito sportivo, ma come regole non scritte, che fanno parte del “gioco”, e che devono essere rispettate. In simili casi non ci si trova di fronte a gare che, nel corso del loro svolgimento, vedono le compagini accontentarsi del risultato acquisito e, quindi, preoccuparsi più di non perdere che di vincere, ma a una pianificazione del risultato che parte da lontano (a volte - lo si ribadisce - addirittura dalla gara del girone di andata in vista di quella del ritorno). Parallelamente a questa attività illecita, poi, si pone l’attività speculativa, organizzata per trarre vantaggio dal sistema delle scommesse, attività che, spesso, si basa proprio sulla previa conoscenza di un accordo, siglato tra i due “spogliatoi” per meri interessi di classifica, finalizzato a pilotare l’esito di un incontro. Di seguito verranno esaminate le posizioni dei deferiti con riferimento al tipo di comportamento illecito prospettato nel provvedimento di deferimento. In questa prospettiva, peraltro, la Commissione ritiene di dover ricordare che: a) il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Cremona (n. 3628/2010 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime; b) l’attività di indagine di cui alla predetta documentazione costituisce la prosecuzione di quella già svolta dal medesimo Organo inquirente, nell’ambito del procedimento penale sopra citato, sulla base della quale la Procura federale ha proceduto in data 25.7.2011 e in data 8.5.2012 al deferimento di numerosi soggetti (def. n. 603/1615pf10-11/SP/blp e def. n. 8011/33pf11-12/SP/blp); c) contestualmente al deferimento, in data 8.5.2012 è stato adottato il provvedimento di stralcio n. 8012/33pf11-12/SP/ac; con tale provvedimento è stata disposta la formazione di un ulteriore fascicolo con l’estrazione di copia integrale di tutti gli atti del procedimento n. 33pf11-12 e l’apertura di un nuovo procedimento (n. 1075pf11-12), nel quale far confluire eventuali ulteriori fattispecie di rilievo disciplinare, alla luce di elementi sopravvenuti, autonome ma collegate sotto il profilo probatorio e teleologico rispetto a quelle già evidenziate nei precedenti deferimenti; d) con C.U. 282/CGF del 5.6.2012, la Corte di giustizia federale, sezione consultiva, ha concesso la proroga dei termini di indagine del procedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 11, CGS; e) successivamente la Procura federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti eo informati sui fatti. In particolare, si tratta di una serie di elementi probatori, desumibili dalle quattro ordinanze di applicazione della custodia cautelare in carcere emesse dal GIP di Cremona, e consistenti, fra l’altro, nelle attività di Polizia giudiziaria espletate, nelle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica e al GIP di Cremona, nonché in sede di audizione innanzi alla Procura federale. In proposito, la Commissione ritiene di dover sottolineare come i fatti oggetto del presente procedimento rappresentano un quid novi rispetto a quelli già definiti con le decisioni pubblicate sui C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011 e n. 101/CDN del 18.6.2012. Nel merito, la Commissione ritiene di dover rilevare in termini generali come nel presente procedimento: a) le dichiarazioni rese da alcuni tesserati all’Autorità giudiziaria e alla Procura federale abbiano natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, e, pertanto, debbano essere considerate caratterizzate – pur con le necessarie distinzioni con riferimento alle singole gare – da profili di credibilità e di attendibilità; b) ricorra spesso la partecipazione degli stessi soggetti ai tentativi di alterazione di gare diverse; c) spesso, come è risultato nelle vicende legate al sistema delle scommesse, l’attività dei tesserati si sia svolta all’insaputa delle Società di appartenenza anche grazie all’ausilio di soggetti non tesserati. Inoltre, la Commissione ritiene di dover ricordare come l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti ai sensi del solo art. 23, comma 2, CGS non comporti una ammissione della responsabilità da parte dell’istante, né un accertamento della Commissione disciplinare in ordine alla fondatezza dei fatti contestati, limitandosi la Commissione ad accertare la correttezza della qualificazione dei fatti prospettati e la congruità della sanzione richiesta. L’ulteriore riduzione della sanzione anche in applicazione dell’art. 24, comma 1, CGS, invece, si applica, su richiesta della Procura federale, nei casi di “ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari”, con la conseguenza che, in tal caso, le dichiarazioni rilasciate dall’istante acquisiscono particolare rilievo probatorio. Gran parte delle difese dei deferiti sollevano eccezioni e propongono istanze sulla base di un presupposto erroneo. Pretenderebbero infatti di applicare al procedimento sportivo norme e principi propri dell’ordinamento penale. Nel processo penale, fondato sul sistema accusatorio, la prova si forma nel dibattimento. Al contrario nel procedimento sportivo ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) o da indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza. Ne discende che il raggiungimento della prova di fatti contestati deve essere valutato esclusivamente in base ai principi dettati dal Codice di giustizia sportiva e costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva. 5.2. Le violazioni contestate Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Emerge altresì che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non hanno provveduto a informarne la Procura federale, in violazione dell’art. 7, comma 7, CGS e che diversi tesserati hanno effettuato scommesse, talvolta presso soggetti non autorizzati a riceverle, anche sulla base di comportamenti diretti ad acquisire conoscenze tali da consentire di puntare su gare sicure, in violazione del divieto sancito dall’art. 6. Il materiale probatorio di cui sopra è stato valutato con rigore dalla Commissione al fine di poter pervenire ad affermazioni di responsabilità solo in termini di certezza. Di seguito vengono esaminati i comportamenti dei deferiti in relazione alle singole gare oggetto del deferimento. V.1 - gara ANCONA - GROSSETO del 30.4.2010 Con decisione pubblicata sul C.U. n. 101/CDN del 18.6.2012, confermata dalla Corte di giustizia con decisione pubblicata sul C.U. b 2/CGF del 6.7.2012, la Commissione ha ritenuto che la gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH e TURATI, all’epoca dei fatti calciatori del GROSSETO, tentativo del quale tentarono di profittare gli “zingari” scommettendo su una gara già combinata. Va precisato, in proposito, che i tesserati JOELSON, ACERBIS e TURATI non sono ancora stati giudicati, in seguito allo stralcio della loro posizione dal pregresso procedimento. Secondo la Commissione, dalla complessa ricostruzione compiuta dalla Procura federale è risultato un coinvolgimento anche del direttore sportivo del GROSSETO IACONI che, secondo l’ipotesi accusatoria rivelatasi fondata, incaricò TURATI (ex calciatore dell’ANCONA) e JOELSON (amico e connazionale del portiere dell’ANCONA Da Costa) di trattare con i calciatori dell’ANCONA per condizionare il risultato della gara, facendoli allontanare dal ritiro e fornendo loro perfino l’autovettura della Società. Era interesse pressante del GROSSETO, che si trovava a Norcia in ritiro “punitivo”, ottenere la vittoria nella gara con l’ANCONA per finalità di classifica. I due calciatori con l’autovettura messa a disposizione dalla Società, raggiunsero i calciatori dell’ANCONA, ma poterono concordare solo un risultato di pareggio. A questo punto CAROBBIO “vendette” la notizia agli “zingari” che si recarono nell’albergo dove si trovava in ritiro il GROSSETO, essendo al corrente dell’accordo per indirizzare il risultato verso un pareggio e della disponibilità di CAROBBIO, ACERBIS, JOELSON, TURATI e CONTEH. In tale occasione, due esponenti del gruppo degli “zingari” corrisposero la somma di 20/22.000,00 euro, divisa tra i calciatori coinvolti nell’illecito. In definitiva, la Commissione ha ritenuto provato il raggiungimento di un accordo fra i tesserati delle due Società, che hanno pattuito un pareggio. Le trattative sono state condotte da IACONI, per il tramite di TURATI e JOELSON, con tesserati dell’ANCONA non individuati. Di tale illecita attività ha approfittato, al fine di effettuare scommesse, il gruppo degli “zingari” il quale, avuta la “soffiata” da CAROBBIO, ha ricompensato con somme di denaro quest’ultimo e i suoi compagni di squadra ACERBIS, JOELSON, CONTEH e TURATI. Dopo la decisione in questione sono emersi ulteriori elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento diretto nella vicenda anche di CAMILLI, socio di maggioranza e presidente di fatto della Società GROSSETO, e di DA COSTA JUNIOR, calciatore all’epoca dei fatti tesserato dell’ANCONA. I nuovi fatti sono stati ricostruiti grazie alle dichiarazione auto ed etero accusatorie rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale in date successive al procedimento di primo grado da IACONI, TURATI, JOELSON, CAROBBIO, ACERBIS e DA COSTA JUNIOR. In particolare, IACONI, nella audizione dinanzi alla Procura federale dell’8.6.2012, riferisce di aver comunicato a CAMILLI la proposta di TURATI di contattare alcuni giocatori dell’ANCONA perché lasciassero vincere il GROSSETO. CAMILLI aveva detto a IACONI di autorizzare TURATI a lasciare il ritiro per andare a parlare con i giocatori dell’ANCONA. Per far questo IACONI metteva a disposizione di TURATI una autovettura della Società. Con TURATI autorizzava anche JOELSON perché quest’ultimo conosceva bene il giocatore dell’Ancona DA COSTA, suo connazionale. Dopo l’incontro tra i giocatori IACONI riferiva a CAMILLI che i giocatori dell’ANCONA per lasciare la vittoria al GROSSETO pretendevano 100.000,00 euro, ma CAMILLI, a fronte di tale richiesta, decideva di interrompere la trattativa. IACONI comunicava la decisione di CAMILLI a TURATI. TURATI, nella audizione del 10.7.2012, riferisce di aver ricevuto da JOELSON la richiesta di accompagnarlo ad una visita medica preventivamente autorizzata da IACONI. Una volta partito, JOELSON precisava di aver avuto incarico da IACONI (in adesione a preciso invito di CAMILLI) di andare a contattare giocatori dell’ANCONA per cercare di concordare un pareggio. Riferisce che l’incontro avvenne tra JOELSON e DA COSTA senza la sua diretta partecipazione e che all’esito dello stesso JOELSON comunicava che DA COSTA aveva rifiutato la combine. JOELSON, nell’interrogatorio dinanzi al Gip del 4.6.2012, riferisce di aver avuto richiesta da parte di IACONI di contattare DA COSTA per cercare di concordare il risultato della gara con l’ANCONA e che IACONI aveva ritenuto utile che partecipasse al contatto anche TURATI, ex giocatore dell’ANCONA. IACONI aveva precisato di aver avuto l’assenso al riguardo da parte di CAMILLI. CAROBBIO, nella audizione del 10.7.2012 dinanzi alla Procura federale, precisa che tutti sapevano che nel GROSSETO nessuno poteva assumere decisioni senza consultare preventivamente CAMILLI (pur nella fattispecie non avendo sentito nè visto IACONI parlare con CAMILLI). ACERBIS, dinanzi alla Procura federale in data 9.7.2012, riferisce che quando si parlava di Società ci si riferiva a CAMILLI anche perché i soldi della combine non potevano che provenire da lui. Tutte le suindicate dichiarazioni non lasciano dubbi, sotto il profilo logico, circa il coinvolgimento di CAMILLI, socio di maggioranza e Presidente di fatto della Società, nel tentativo di combine della gara. Come accertato univocamente, ogni decisione di rilevante importanza in Società veniva assunta da CAMILLI, come confermato peraltro dallo stesso CAMILLI e dal CAFARO, amministratore unico e team manager della Società: pertanto, risulta accertato che tutto quanto accaduto nel tentativo di raggiungere un’intesa sul risultato della partita sia partito da una iniziativa sicuramente condivisa e approvata da CAMILLI. Per quanto attiene alle iniziative giudiziarie assunte da CAMILLI nei confronti degli ex tesserati del GROSSETO è stato possibile accertare che, a seguito della richiesta inoltrata dal GROSSETO al Presidente federale della FIGC del 21.12.2011 al fine di ottenere la deroga al vincolo di giustizia per la tutela delle ragioni della Società nei confronti di CAROBBIO, JOELSON, CONTEH e ACERBIS, l’autorizzazione fu concessa limitatamente alla nomina di difensore della persona offesa ex art-101 c.p.p. nell’ambito del procedimento aperto presso la Procura della Repubblica di Cremona. Al riguardo va segnalato che la richiesta non riguardava né IACONI, né TURATI. Non può che concordarsi sul rilievo della Procura federale in ordine al fatto che la denuncia penale nei confronti di CAROBBIO, TURATI, CONTEH, JOELSON, NARCISO, JOB IYOCK, ACERBIS e IACONI per il reato di cui all’art. 640 c.p. pluriaggravato (truffa) e quella nei confronti di IACONI e TURATI per il reato di cui all’art. 368 c.p. (calunnia) sono intervenute solo in data 7.7.2012, cioè quattro giorni dopo la convocazione di CAMILLI dinanzi alla stessa Procura federale: ciò evidenzia la strumentalità dell’atto preordinato a esigenze difensive dinanzi agli Organi della giustizia sportiva. In ordine alla difesa del CAMILLI quest’ultima concentra le proprie deduzioni sul fatto che l’illecito concretizzatosi con il pareggio per la gara Ancona-Grosseto non vedrebbe protagonista CAMILLI, visto che fu un illecito posto in essere dai giocatori: così facendo, però, non prende in considerazione gli atti, certamente diretti all’alterazione del risultato della gara e forniti del requisito dell’idoneità al raggiungimento dello scopo, posti in essere proprio da CAMILLI in una fase ben individuata della vicenda. Alla luce di tali considerazioni appaiono del tutto inconferenti le affermazioni rese dall’accusa e dalla difesa in ordine alla presenza di CAMILLI alla gara in questione, non essendo rilevante, ai fini dell’affermazione di responsabilità del deferito, la circostanza che CAMILLI non andasse usualmente in trasferta. Sul fatto, infine, affermato dallo stesso CAMILLI in dibattimento, che non poteva aver dato istruzioni di alcun genere a IACONI, in quanto quest’ultimo era stato di fatto licenziato, non si trova conferma alcuna in atti. Alla luce di tutto quanto sopra esposto il CAMILLI è sicuramente responsabile del tentativo di alterare il risultato della gara Ancona-Grosseto. CAMILLI avrebbe voluto comprare la vittoria della propria squadra senza poi effettivamente riuscirci a causa del prezzo troppo alto richiesto dai giocatori dell’ANCONA. Risulta accertato, quindi, che, a fronte della richiesta di € 100.000,00 formulata dai giocatori dell’ANCONA, CAMILLI ha abbandonato le trattative. Per questa ragione CAMILLI deve rispondere per l’illecito tentato a norma di quanto previsto dall’ art. 7, comma 1, 2 e 5, CGS, ma non per l’aggravante dell’effettiva alterazione del risultato, di cui all’art. 7, comma 6, CGS. Alla affermazione della responsabilità del deferito segue quella diretta della Società di appartenenza GROSSETO. Per il deferito DA COSTA JUNIOR è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. La soc. ANCONA, in seguito alla applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a carico del deferito DA COSTA JUNIOR, deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del proprio tesserato. V.2 - gara SIENA - PIACENZA del 19.2.2011 La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, CASSANO e CATINALI, all’epoca dei fatti calciatori del PIACENZA. Alcuni esponenti del gruppo degli zingari hanno incontrato GERVASONI nell’albergo dove la squadra del PIACENZA era in ritiro, chiedendo di perdere la gara con un “over”. Poiché la posizione di classifica del PIACENZA non era compatibile con una sconfitta, venne deciso di raggiungere un semplice “over”, risultato che effettivamente si verificò. Per tale loro attività, GERVASONI, CASSANO e CATINALI percepirono € 20,000,00 ciascuno. Di tali fatti è venuto a conoscenza anche CAROBBIO, all’epoca tesserato per la soc. SIENA, che ha omesso di denunciarli alla Procura federale. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di GERVASONI e CAROBBIO. In particolare, negli interrogatori del 27.12.2011 e del 12.3.2012 dinanzi alla Procura della Repubblica e del 13.4.2012 dinanzi alla Procura federale GERVASONI ha più volte confermato l’illecito concordato per un risultato che prevedeva un “over” per il quale lo stesso GERVASONI, CASSANO e CATINALI avrebbero percepito un compenso di € 20.000,00 ciascuno. Nell’audizione dinanzi alla Procura federale del 29.2.2012, CAROBBIO ammette di aver saputo dell’illecito da GERVASONI e conferma il coinvolgimento di CASSANO e CATINALI. Poco convincenti appaiono le dichiarazioni dinanzi alla Procura federale di CASSANO in data 15.3.2012 e quelle di CATINALI in data 20.3.2012. Il primo si limita a ricordare di aver effettuato due parate miracolose prima che si fosse concretizzato il pattuito “over”, parate poco rilevanti considerato che l’“over” si concretizzava già alla fine del primo tempo. Il secondo si limita a rappresentare cattivi rapporti con GERVASONI che avrebbe spesso insultato la sua città natale (Napoli) e che lo avrebbe coinvolto nella vicenda “per pura cattiveria”. Le dichiarazioni accusatorie di GERVASONI, invece, appaiono credibili e confermate da fatti obiettivi. La precisa individuazione dei soggetti promotori dell’illecito (ILIEVSKI e GEGIC), la indicazione dei soggetti coinvolti nell’illecito non generica (lo stesso GERVASONI, CASSANO e CATINALI), l’ammontare della somma percepita (€ 20.000,00 a testa) per l’attività illecita posta in essere con successo, la conferma integrale di CAROBBIO che ammette di essere stato a conoscenza dell’illecito negli stessi termini indicati da GERVASONI (nel corso di una cena con GERVASONI, ILIEVSKI e GEGIC), lo svolgimento della gara con il risultato sull’“over” già dopo i primi 45 minuti di gioco. Si rilevi che al GERVASONI era stato richiesto anche di perdere la gara (in modo da consentire una doppia scommessa), richiesta che il GERVASONI non aveva accettato a causa della difficile situazione di classifica del PIACENZA, sua squadra di appartenenza. La richiesta della difesa del CASSANO di prosciogliere il giocatore deferito alla luce del principio in dubio pro reo non può essere accolta giacché questa Commissione ha raggiunto il pieno convincimento della responsabilità dello stesso. Né può valere la considerazione della mancata individuazione di giocatori del SIENA che avrebbero partecipato alla combine, giacché, come evidenziato nell’atto del deferimento, complesse indagini penali sono ancora in corso di svolgimento e, quindi, non è escluso che in futuro ulteriori soggetti possano essere individuati e rinviati a giudizio. Le circostanze addotte dai difensori del CATINALI non risultano convincenti. Le affermazioni relative al disprezzo del GERVASONI verso la città di Napoli appaiono poco credibili e non possono costituire, in ogni caso, valida motivazione della calunnia asseritamente posta in essere da GERVASONI neri confronti di CATINALI. Invece, le vicende personali del CATINALI occorse proprio nei giorni della gara in questione, oltre a non risultare provate, non sono idonee a escludere la responsabilità del deferito. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per CASSANO e CATINALI. Per i deferiti GERVASONI e CAROBBIO e società SIENA è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. V.3 - gara NOVARA – SIENA del 1.5.2011 Secondo la prospettazione offerta dalla Procura federale, la gara sarebbe stata oggetto di un illecito sportivo posto in essere dai tesserati DRASCEK, BERTANI e GHELLER, all’epoca dei fatti calciatori del NOVARA, e VITIELLO, CAROBBIO e LARRONDO, all’epoca dei fatti calciatori del SIENA. Di questo illecito sarebbero stati a conoscenza CONTE, all’epoca dei fatti allenatore del SIENA, e tutto il suo staff tecnico, composto da STELLINI, ALESSIO, SAVORANI e D’URBANO, per averne il CONTE dato pubblicità nel corso della riunione tecnica tenutasi qualche ora prima della gara. In particolare, sempre secondo la prospettazione della Procura federale, alcuni giorni prima della gara, VITIELLO e DRASCEK si sarebbero incontrati, in rappresentanza dei rispettivi “spogliatoi”, presso l’albergo in cui il Siena si era recato in ritiro in vista dell’incontro, per perfezionare l’intesa al fine di combinare il risultato di parità per le rispettive esigenze di classifica. CAROBBIO, contattato dal gruppo degli “zingari” per la realizzazione di un “over”, venuto a conoscenza dell’esistenza dell’accordo per il pareggio tra le due squadre - accordo che sarebbe stato confermato, poche ore prima dell’inizio della gara, dall’allenatore Conte a tutta la squadra nel corso della riunione tecnica, a cui avrebbe partecipato anche lo staff tecnico - ne informò, insieme a BERTANI, il gruppo degli “zingari” e ne parlò, poco prima di entrare in campo, con lo stesso BERTANI e con GHELLER. LARRONDO, per parte sua, chiamato a subentrare, nei minuti finali della gara, a un proprio compagno, avrebbe chiesto a CAROBBIO consigli su come giocare per rispettare la combine. Secondo la Procura federale, tali circostanze troverebbero riscontro nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di CAROBBIO, DRASCEK, GERVASONI, nonché dai tabulati sul traffico telefonico relativo ad alcuni esponenti del gruppo degli zingari e alcuni dei calciatori coinvolti. Il deferimento è fondato e va accolto, risultando accertati i fatti in contestazione, sia pure con un diverso grado di responsabilità di alcuni deferiti rispetto alle contestazioni sollevate dalla Procura federale. Dalle dichiarazioni - rese dai tesserati CAROBBIO e GERVASONI al Procuratore della Repubblica di Cremona (in data 19.1.12, 12.3.12 e 17.4.12) e al Procuratore federale (in data 29.2.12 e 10.7.12), risulta confermata la “parallela” combine sportiva, consistita, da un lato, dal raggiungimento di un accordo tra le due squadre per pareggiare l’incontro, così da averne entrambe un vantaggio in classifica, e, dall’altro, dalla pianificazione, da parte di CAROBBIO e BERTANI, con il “gruppo degli zingari” - una volta preso atto dell’accordo tra le due squadre - di un’intesa finalizzata a ottenere vantaggi economici attraverso il sistema delle scommesse. Il testo delle dichiarazioni, raccolte in sede di indagine, non lascia spazio a dubbi sulla correttezza di questa ricostruzione: - “In effetti ci furono dei contatti tra i giocatori in quanto il pareggio sarebbe stato un risultato proficuo per tutte e due le squadre. Infatti ci fu un contatto tra Vitiello del Siena e Drascek del Novara il quale avvenne nella hall dell’albergo che ospitava noi del Siena. Io li ho visti parlare.” (dichiarazione CAROBBIO del 19.1.2012); - “In Novara Siena del 30.4.11 ci fu un accordo per far finire la gara in parità, in effetti ne parlammo anche durante la riunione tecnica e quindi eravamo tutti consapevoli del risultato concordato, soprattutto al fine di comportarsi di conseguenza durante la gara; lo stesso allenatore, Antonio Conte, ci rappresentò che potevamo stare tranquilli in quanto avevamo raggiunto l’accordo con il Novara per il pareggio; non sono certo di chi per primo si accordò, comunque Drascek venne nel nostro albergo in ritiro e parlò con Vitiello; credo che quello sia stato il primo contatto, ma poi l’accordo è stato comunicato a tutti, visto che, come precisato, se ne parlò anche durante la riunione tecnica con l’allenatore; ricordo che oltre a parlarne con l’intera squadra durante la riunione tecnica, ne parlai, singolarmente al campo, con Bertani e Gheller del Novara, prima della partita.” (dichiarazione CAROBBIO del 29.2.2012); - “Quanto alla partita Novara – Siena, terminata 2 a 2 del 30 aprile 2011, gli zingari presero contatto sia con Carobbio, che all’epoca giocava nel Siena, sia con Bertani, che all’epoca giocava nel Novara. A quanto mi risulta Carobbio ha dato ad un certo punto a Gegic l’informazione che le due compagini avevano raggiunto un accordo con riferimento ad un Over. Credo che ciò sia avvenuto poco prima della partita. Il risultato è stato conseguito anche se non so quanto sia stato dato e a chi.” (dichiarazione GERVASONI del 12.3.2012); - “In quell’occasione, al contrario di quanto accaduto con riferimento alla partita Albinoleffe – Siena i giocatori hanno appreso dell’accordo in occasione della riunione tecnica che ha preceduto la partita. In sostanza Conte si limitò a dire che avremmo pareggiato la partita e che era stato raggiunto un accordo per il pareggio (…). Non so chi esattamente abbia partecipato alla conclusione di questo accordo. Quando riferisco di aver parlato in campo con Bertani e Gheller del Novara voglio dire che prima di giocare ho chiesto una sorta di conferma di un accordo che comunque già era stato concluso (…). Alla riunione tecnica c’erano gli stessi tecnici che ho indicato con riferimento alla partita Albinoleffe – Siena oltre che, naturalmente, anche i giocatori.” (dichiarazione CAROBBIO del 17 aprile 2012); - “In relazione a Novara – Siena …, nel confermare quanto già dichiarato precedentemente, preciso che l’allenatore ci aveva informato che la gara sarebbe finita in pareggio … ricordo molto bene quella riunione tecnica, in quanto l’allenatore, dopo averci detto che era stato raggiunto un accordo per il pareggio, ci parlò poco della gara e degli aspetti tecnici, ma ci fece un discorso molto emozionante sulla sua carriera, in relazione all’obiettivo che la nostra squadra stava per raggiungere; infatti, ottenuto il punto, concordato, nella gara in oggetto, ci sarebbe servito solo un altro punto in 4 partite per la matematica promozione; ricordo bene il discorso sia perché fu molto coinvolgente, sia perché era del tutto anomalo che in una riunione pre-partita non si affrontassero quegli aspetti tecnici che il mister curava sempre in maniera quasi maniacale (…) al discorso di Conte che ci informava del pareggio concordato, nessuno di noi si stupì più di tanto, in quanto durante la settimana già girava voce nello spogliatoio che quella partita si sarebbe potuta concludere con un risultato concordato di pareggio; ricordo che, durante la gara, mentre mi scaldavo a bordo campo insieme al mio compagno Larrondo, lo stesso, essendo un ragazzo giovane e straniero, mi chiese, alla luce di quanto riferito da Conte nella riunione tecnica, come si doveva comportare se l’allenatore l’avesse fatto entrare in campo; lo tranquillizzai dicendogli di entrare, facendo movimento senza segnare.” (dichiarazione CAROBBIO del 10.7.2012). A queste dichiarazioni va aggiunta anche quella di ERODIANI secondo cui “Il pareggio era dato per certo” (dichiarazione ERODIANI del 16.7.2012). Ne consegue che i fatti possano essere riassunti come segue. CAROBBIO apprese, prima come “voce” all’interno dello spogliatoio del SIENA, poi con certezza, all’esito delle parole dell’allenatore CONTE nel corso della riunione tecnica pre-gara, della combine in essere per pareggiare la partita. Il perfezionamento dell’intesa avvenne nell’incontro avuto tra VITIELLO, del SIENA, e DRASCEK, del NOVARA, avvenuto la sera in cui il SIENA raggiunse l’albergo di Novara scelto per il ritiro (da segnalare, in proposito, come sia emerso, nel corso dei vari deferimenti, che il “perfezionamento” di questo tipo di accordi venga delegato a rappresentanti dei rispettivi spogliatoi che siano legati da un rapporto di amicizia o di particolare conoscenza: rapporto di amicizia che ricorre nel caso di VITIELLO e DRASCEK, come risulta dalle memorie dagli stessi depositate agli atti). CAROBBIO, contattato dal gruppo degli zingari, raggiunse, insieme a BERTANI, un’intesa finalizzata a sfruttare l’accordo, già “formalizzato” dalle due squadre, nel sistema delle scommesse. Durante la ricognizione del campo, poco prima dell’inizio della gara, CAROBBIO chiese conferma della combine a BERTANI e GHELLER, conferma che gli venne data. Nei minuti finali dell’incontro, LARRONDO, altro calciatore del SIENA, in vista di un suo possibile ingresso in sostituzione di un compagno, chiese a CAROBBIO indicazioni su come doveva muoversi in campo, vista l’esistenza della combine finalizzata al pareggio. A questo punto, deve essere sottolineata l’assoluta attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da CAROBBIO, che è comprovata sia dai riscontri avuti - anche attraverso dichiarazioni rilasciate da altri tesserati, con riferimento ad altre gare, quale, ad esempio, Albinoleffe-Siena - sia per la totale mancanza di un qualunque motivo di risentimento o convenienza che possa averlo spinto a coinvolgere altri soggetti. Per ciò che attiene ai riscontri, questi sono ravvisabili: - nei molteplici contatti telefonici registrati, sin dal 29.4.2011, tra il gruppo degli ”zingari” e, tra gli altri, CAROBBIO, BERTANI e GERVASONI (cfr. ordinanza Gip di Cremona del 22.5.2012); - nell’incontro, avvenuto nell’albergo in cui si trovava in ritiro il SIENA, tra VITIELLO e DRASCEK, che ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese alla Procura federale, in data 8.3.2012, dai diretti interessati e da COPPOLA. Viceversa, le dichiarazioni rese dagli altri tesserati coinvolti nella vicenda, anche se non deferiti, che tendono a smentire le circostanze provate da CAROBBIO (e da GERVASONI), non possono essere ritenute attendibili, proprio perché, qualora fossero state di conferma delle circostanze indicate dal denunciante, sarebbero valse quali dichiarazioni autoaccusatorie. Per ciò che attiene all’assenza di un qualche motivo di risentimento o convenienza, da parte di CAROBBIO, a coinvolgere altri tesserati negli illeciti dallo stesso denunciati, basterà qui evidenziare - come, peraltro, meglio vedremo verrà evidenziato in seguito, soprattutto con riferimento alle eccezioni sollevate sul punto da CONTE - che questi motivi risultano completamente assenti. In particolare, basta qui richiamare quanto affermato dal tesserato FICAGNA, il quale, a precisa domanda sulla conoscenza di eventuali motivi di astio o rancore che CAROBBIO potesse avere con qualcuno del SIENA, li esclude. FICAGNA, difatti, ha dichiarato che: “Con Carobbio ho avuto buoni rapporti, né mi risulta che Carobbio abbia mai avuto dissapori o motivi di astio con tesserati del Siena, né problematiche di inserimento all’interno della squadra (…). Preciso che, per quanto di mia conoscenza, Carobbio non aveva problemi di natura economica. Aggiungo, inoltre, che Carobbio era considerato uno dei titolari della squadra” (dichiarazione FICAGNA del 26 marzo 2012). Per quanto riguarda specificamente le posizioni dei singoli deferiti (con esclusione di quelli per i quali il procedimento si è chiuso ai sensi dell’art. 23 CGS) si osserva che: a) dalle prove agli atti, risulta che BERTANI partecipò sia alla combine intercorsa tra le due squadre, finalizzata a combinare il pareggio, sia all’intesa “parallela”, raggiunta, insieme a CAROBBIO, con il gruppo degli “zingari”. Sul punto, si vedano le dichiarazioni, sopra richiamate, rese da CAROBBIO in data 292.2012 e 174.2012 e da GERVASONI in data 12.3.2012, nonché la documentazione attestante i contatti telefonici dallo stesso avuti con il gruppo degli “zingari” (cfr. ordinanza Gip di Cremona del 22.5.2012). Specificamente, con riferimento alla partecipazione all’accordo intercorso tra le due squadre, la prova della partecipazione all’illecito è data dalla circostanza che BERTANI non si limitò a confermare a CAROBBIO, al momento della ricognizione delle squadre in campo, l’esistenza dell’accordo, ma disputò la gara, contribuendo a che il risultato pattuito (il pareggio) venisse effettivamente raggiunto. Per ciò che attiene, viceversa, all’intesa “parallela” con il gruppo degli “zingari”, questa risulta ampiamente provata dalle risultanze sopra richiamate. A tale proposito, a nulla rilevano le asserite contraddizioni tra le dichiarazioni di CAROBBIO e GERVASONI, in quanto non vi è alcuna contraddizione, tra le stesse, in merito al ruolo avuto da BERTANI nell’intesa intercorsa con il gruppo degli “zingari”; b) le dichiarazioni di CAROBBIO individuano in DRASCEK il tesserato che, per il NOVARA, stabilì il contatto con il SIENA per il compimento dell’illecito. La circostanza dell’incontro con VITIELLO, avvenuto nell’albergo dove il SIENA di trovava in ritiro, è provata dalle dichiarazioni di CAROBBIO e COPPOLA, oltre che ammessa sia da DRASCEK che da VITIELLO. La conferma che l’incontro avuto sia stato decisivo, ai fine della realizzazione della combine, è data sia dalle scansione temporale degli eventi (prima di quell’incontro non si aveva certezza che si fosse raggiunto l’accordo per il pareggio, ma girava solo una “voce” nello spogliatoio del SIENA; dopo quell’incontro, la certezza si è avuta, al punto che l’allenatore CONTE ne diede atto durante la riunione tecnica prima della gara), sia dallo stretto rapporto di amicizia tra i due deferiti, che li poneva nella condizione di essere, più degli altri tesserati, i “portavoce” dei rispettivi spogliatoi. Ne deriva che il DRASCEK ha avuto una partecipazione attiva nel compimento dell’illecito; c) dalle prove in atti, risulta che GHELLER si è limitato, al momento della ricognizione delle squadre sul terreno di gioco, a dare conferma a CAROBBIO dell’esistenza dell’accordo circa il pareggio, per poi recarsi in tribuna per assistere all’incontro, non essendo stato inserito nella lista dei giocatori che avrebbero preso parte alla partita. Ne consegue che al GHELLER può essere imputata esclusivamente l’omessa denuncia di un illecito di cui era a conoscenza, ma non la partecipazione a esso, non risultando che abbia posto in essere alcun comportamento finalizzato al raggiungimento dell’accordo ovvero alla sua successiva attuazione. d) per VITIELLO valgono le valutazioni già fatte per la posizione di DRASCEK, da intendersi qui richiamate, relativamente all’incontro tra i due tesserati. Di conseguenza, anche VITIELLO ha avuto una partecipazione attiva nel compimento dell’illecito; e) tutte le dichiarazioni rilasciate da CAROBBIO fanno riferimento alla circostanza che, durante la riunione tecnica tenutasi qualche ora prima della gara, CONTE abbia rassicurato la squadra sul fatto che si fosse raggiunto un accordo con il NOVARA per chiudere la partita in pareggio, E a riprova di questo assunto, ha indicato la circostanza che LARRONDO, qualche attimo prima di entrare in campo, poco prima che la gara terminasse, gli chiese indicazioni su come “muoversi” sul terreno di gioco alla luce di quanto detto da CONTE, nel corso della riunione pre-gara, in merito all’accordo per il pareggio. Si è già dato atto di come le dichiarazioni rese dagli altri tesserati, deferiti e non, presenti alla suddetta riunione, tendenti a smentire quanto affermato da CAROBBIO, non siano attendibili, perché finalizzate a proteggere se stessi da una contestazione disciplinare. Si vedrà, nel caso del deferimento Albinoleffe-Siena, li dove il muro dell’omertà è stato meno solido, come la circostanza che possano essere raggiunti accordi di questo tipo sia tutt’altro che remota, e come coinvolgano non solo i giocatori, ma anche i componenti dello staff tecnico. Qui occorre valutare se le dichiarazioni rese da CAROBBIO siano attendibili o meno, anche alla luce delle specifiche eccezioni, sul punto, sollevate da CONTE. Preliminarmente, occorre sgombrare il campo dalla tesi, sollevata dalla difesa del deferito, che vorrebbe, nella mancanza di prova circa un “passaggio di soldi” o di un’intercettazione, telefonica o ambientale o di una testimonianza de relato, la riprova dell’inesistenza dell’illecito. Si è spiegato come questo tipo di accordi trovi le proprie motivazioni in altre finalità, quali quella della convenienza reciproca delle due squadre ai fini della classifica, che non sempre comporta la necessità di corrispondere denaro. Ancora, si è già indicato come questo tipo di illecito, a differenza di quelli legati alle scommesse, sia maggiormente “accettato” dall’ambiente e abbia un “protocollo” molto più semplice, perché se ne può liberamente parlare all’interno dello spogliatoio e non necessita di tessere una rete di contatti tra vari giocatori delle due squadre, con altrettanti trasferimenti di denaro, per portare a casa il risultato sperato, ma come sia sufficiente che un solo “rappresentante” della squadra prenda contatto con quello dell’altra, per chiudere la combine e riferirne agli altri. Peraltro, proprio in ragione della particolare posizione di classifica del SIENA alla data di svolgimento della partita, la circostanza che CONTE abbia tenuto un discorso alla squadra per motivarla (circostanza pacificamente ammessa dallo stesso CAROBBIO), nel contempo rassicurandola sul pareggio - che era un risultato assolutamente utile per il SIENA - non risulta essere in contraddizione. Anzi, che lo stesso CONTE, nel suo discorso, fece espresso riferimento alla necessità che quella gara non venisse persa, lo afferma il tesserato SESTU (dichiarazione SESTU del 13.7.2012). Assolutamente incoerente, poi, risulta la circostanza che CAROBBIO avrebbe accusato CONTE per rancore personale, legato all’episodio occorso nel settembre 2010, quando l’allenatore non gli concesse il permesso di recarsi dalla moglie per assisterla durante il parto. Al di là della circostanza che una tale motivazione sembra davvero non sufficiente a giustificare una (a quel punto falsa) denuncia addirittura riferita a un illecito sportivo, c’è da dire che le risultanze agli atti comprovano come CAROBBIO non avesse alcun problema all’interno dello spogliatoio del SIENA e non nutrisse alcun risentimento nei confronti di CONTE, del quale, anzi, aveva stima. Sul punto, indicative sono le dichiarazioni rese da FICAGNA, già sopra ricordate, con cui questi ha dichiarato che CAROBBIO non aveva dissapori né motivi di astio con alcuno dei tesserati del SIENA (dichiarazione FICAGNA del 26.3.2012). Ed è lo stesso CAROBBIO, con un’affermazione assolutamente credibile, a dichiarare non solo di “non aver mai avuto motivi di astio nei confronti del mister Conte” e di avere “sempre nutrito grande stima nei suoi confronti”, ma anche che, quando CONTE rifiutò la sua richiesta di permesso per recarsi dalla moglie, dicendogli “che la mattina successiva non poteva fare a meno” della sua presenza in allenamento, si sentì comunque molto inorgoglito, “sia per l’attestazione di stima e fiducia” mostratagli, sia in quanto gli fece capire che riteneva essenziale il suo ruolo e le sue prestazioni (dichiarazione CAROBBIO 10.7.2012). A ciò può aggiungersi che, se vi fossero stati motivi di risentimento di CAROBBIO nei confronti di CONTE e, quindi, un qualche intento calunniatorio, CAROBBIO avrebbe potuto tirare in ballo il proprio allenatore anche con riferimento ad altri incontri dei quali ha riferito agli organi inquirenti (ad esempio, Siena-Torino), cosa che non è stata. Ne consegue che CONTE è responsabile dell’addebito contestato. Ai fini della qualificazione della fattispecie, CONTE deve essere chiamato a rispondere di omessa denuncia, in quanto agli atti è stata raggiunta solo la prova che il CONTE fosse a conoscenza della combine; f) le risultanze agli atti confermano che alla riunione tecnica fosse presente tutto lo staff tecnico, nelle persone dell’allenatore CONTE, del suo vice ALESSIO, del collaboratore STELLINI, del preparatore dei portiere SAVORANI e del preparatore atletico D’URBANO, oltre che l’intera rosa dei convocati (cfr. dichiarazioni FICAGNA e PIGNOTTI del 26.3.2012; MASTRONUNZIO del 27.3.2012; CAROBBIO del 17.4.2012; ROSSI e DEL GROSSO dell’8.6.2012; CALAIÒ e BRIENZA dell’11.6.2012). Dello staff tecnico, a fronte della chiusura dei procedimenti ex art. 23 C.G.S. per i tesserati STELLINI, SAVORANI e D’URBANO, resta da definire la posizione di ALESSIO, in quale, in qualità di “vice”, ha preso parte alla riunione tecnica nella quale CONTE ha informato la squadra dell’esistenza della combine. La sua responsabilità, in conseguenza, sia per il ruolo rivestito, sia perché non risulta che lo stesso abbia parlato pubblicamente del suddetto accordo, è minore rispetto a quella di CONTE, ma concreta la medesima violazione disciplinare, in quanto anch’egli a conoscenza dell’illecito. In conclusione, le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per DRASCEK, BERTANI e VITIELLO e quella dell’art. 7, comma 7, per ALESSIO, CONTE e GHELLER. Per CAROBBIO, LARRONDO, SAVORANI, STELLINI E D’URBANO e per la società SIENA è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. La Società NOVARA risponde per responsabilità oggettiva per i comportamenti contestati ai propri tesserati e per responsabilità presunta in relazione all’illecito sportivo commesso a suo vantaggio da tesserati della Società SIENA. Nella determinazione della sanzione a carico del NOVARA dovrà essere tenuta in considerazione l’attenuante costituita dalla comprovata attività di sorveglianza e prevenzione posta in essere da tale Società. V.4 - gara SIENA - TORINO del 7.5.2011 La gara in questione è stata oggetto di due tentativi di alterazione. Il primo, non andato a buon fine, posto in essere da GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore del PIACENZA, e da PELLICORI, all’epoca dei fatti calciatore del TORINO. Il secondo, effettivamente realizzatosi, posto in essere da CAROBBIO, all’epoca dei fatti calciatore del SIENA. GERVASONI ha riferito di essere stato contattato da PELLICORI che gli chiese di verificare tramite l’esponente del gruppo degli “zingari” Gegic, soggetto non tesserato, la possibilità di raggiungere un accordo per un “over” con pareggio, al momento utile a entrambe le squadre. Sempre a dire di GERVASONI, l’accordo non si concluse perché la quota, secondo il Gegic, era troppo bassa e non era conveniente un intervento del gruppo degli “zingari”. La circostanza risulta riferita da GERVASONI in sede di interrogatorio davanti all’A.G. di Cremona in data 12.3.2012 e confermata nel corso dell’audizione del 13.4.2012 davanti alla Procura federale. Le dichiarazioni di GERVASONI rese in sede penale e sportiva, oltre che autoaccusatorie, chiamano in correità PELLICORI, nei cui confronti non sono emersi, né allegati, motivi di risentimento e/o interesse al suo coinvolgimento. Lo stesso PELLICORI, invero, non ha potuto fare a meno di ammettere di avere contattato telefonicamente GERVASONI. A suo dire, però, la telefonata sarebbe stata mirata unicamente all’effettuazione di una scommessa sull’esito della gara, il cui provento avrebbe contribuito a risolvere i problemi economici da cui sarebbe stato afflitto. La versione di PELLICORI, così come fornita, non è credibile perché evidentemente strumentale. Il deferito, invero, già compagno di squadra di GERVASONI ai tempi della comune militanza nel MANTOVA, ha dimostrato di ben conoscere i meccanismi del sistema di alterazione delle gare finalizzato alle scommesse illegali, nonché i personaggi in grado di alterare le gare e i soggetti finanziatori. Tali circostanze risultano inconfutabilmente dalle dichiarazioni dal medesimo rese all’A.G. di Cremona anche con riferimento alle gare del MANTOVA oggetto del deferimento n.33/pf/11-12. Nell’ambito del suddetto procedimento, infatti, anche se la posizione di PELLICORI è stata stralciata ed è stata semplicemente oggetto di accertamento incidentale da parte della Commissione, sono comunque stati accertati gli illeciti commessi da altri soggetti riferiti alle gare Grosseto-Mantova del 15.3.2010, Empoli-Mantova del 23.3.2010, Brescia-Mantova del 2.4.2010 e Cittadella-Mantova del 24.4.2010. La posizione stralciata di PELLICORI ha ad oggetto l’omessa denuncia quanto alla prima delle gare in questione e l’illecito sportivo quanto alle altre tre. Con riferimento a tali gare, nel corso dell’audizione innanzi alla Procura federale del 15.3.2012, PELLICORI ha dichiarato di essere stato avvicinato da GERVASONI con proposte a suo dire recisamente respinte. Tali posizioni saranno oggetto di altro procedimento: le dichiarazioni dell’incolpato, però, testimoniano perfettamente la sua conoscenza del sistema. Emerge, dunque, anche dagli accertamenti di cui al predetto procedimento, il cui materiale probatorio risulta acquisito al presente, il tentativo di PELLICORI di alterare il risultato della gara in oggetto al fine di favorire l’effettuazione di scommesse da parte del gruppo degli “zingari”, non concretizzatosi solo perché ritenuta “troppo bassa” la relativa quota. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, per PELLICORI, esclusa l’aggravante. Per CAROBBIO, GERVASONI e per le società TORINO e SIENA è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. V.5 - gara SIENA - VARESE del 21.05.2011 La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore del PIACENZA, e PESOLI, all’epoca dei fatti calciatore del VARESE, non concretizzatosi per il rifiuto opposto da CAROBBIO, all’epoca dei fatti calciatore del SIENA, il quale, a tal fine interpellato da GERVASONI, ha avuto contatti diretti anche con PESOLI. Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di GERVASONI, PESOLI e CAROBBIO. In particolare, GERVASONI ha riferito di avere contattato PESOLI per ricevere l’adesione all’alterazione del risultato della gara Varese-Piacenza del 29.5.2011, e di averne avuto la disponibilità, previo riconoscimento di “adeguato compenso” e di altrettanta collaborazione ad alterare il risultato della gara Siena–Varese del 21.5.2011, con richiesta di attivazione presso qualche tesserato del SIENA di sua conoscenza. Subito dopo, GERVASONI contattò CAROBBIO il quale, però, oppose un netto rifiuto. Tali episodi risultano riferiti da GERVASONI in sede di interrogatorio davanti all’A.G. di Cremona in data 12.3.2012 e confermati nel corso dell’audizione del 13.4.2012 davanti alla Procura federale. Gli stessi, poi, coincidono perfettamente con quanto dichiarato da CAROBBIO in sede di interrogatorio davanti all’A.G. di Cremona in data 17.4.2012 e nella successiva audizione da parte della Procura federale in data 10.7.2012. CAROBBIO ha riferito anche di contatti con lo stesso PESOLI, comunque conclusisi con un nulla di fatto; mentre è irrilevante la natura del mezzo con cui tali contatti abbiano avuto luogo. A ben vedere, entrambe le dichiarazioni di GERVASONI e CAROBBIO, rese sia in sede penale che sportiva, oltre che autoaccusatorie, chiamano autonomamente in correità il PESOLI, nei cui confronti non sono emersi, né allegati, motivi di risentimento e/o interesse al suo coinvolgimento. Lo stesso PESOLI, del resto, pur negato il tentativo di illecito, non ha potuto fare a meno di ammettere, già nei dieci giorni precedenti la gara, l’esistenza di contatti telefonici con GERVASONI. Del contenuto di tali contatti PESOLI ha fornito una versione diversa da quella data da GERVASONI: tuttavia, non appare credibile che GERVASONI, peraltro autore di altri illeciti della stessa natura già accertati (C.U. n.13/CDN/201172012 e C.U. n.30/CGF/201172012), prima ancora che si disputasse la penultima gara di campionato (Siena-Varese del 21.5.2011), intendesse acquisire da PESOLI informazioni sullo stato di salute del VARESE e della formazione che sarebbe scesa in campo l’ultima giornata di campionato per la gara Varese-Piacenza del 29.5.2011. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, per PESOLI. Per GERVASONI, CAROBBIO e per le società VARESE e SIENA è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. V.6 - gara ALBINOLEFFE - SIENA del 29.5.2011 Secondo la prospettazione della Procura federale, la gara sarebbe stata oggetto di un illecito sportivo posto in essere da GARLINI, BOMBARDINI, SALA, PASSONI e POLONI dell’ALBINOLEFFE e STELLINI, CAROBBIO, COPPOLA, VITIELLO e TERZI del SIENA, di cui sarebbero stati a conoscenza sia lo staff tecnico che un dirigente del SIENA, per consentire all’ALBINOLEFFE - che aveva necessità di punti per accedere ai playout – di vincere l’incontro, dal momento che il SIENA - che aveva già ottenuto, alla data di svolgimento di quella gara, la matematica promozione in Serie A - non aveva necessità di classifica. Inoltre, vi sarebbe stata un’intesa parallela - finalizzata a sfruttare, attraverso le scommesse, la suddetta combine - tra CAROBBIO, GERVASONI e CASSANO. Nella ricostruzione della Procura federale, il primo contatto per “combinare” il risultato di questa gara si ebbe addirittura al termine della gara di andata, quando, su indicazione di STELLINI, collaboratore dello staff tecnico del SIENA, CAROBBIO e TERZI avvicinarono, rispettivamente, GARLINI e BOMBARDINI, per pattuire che i punti in palio nella gara di ritorno sarebbero stati “lasciati” a quella, tra le due squadre, che ne avesse avuto necessità per esigenze di classifica. Dopo che per l’intera settimana antecedente alla gara in questione l’opportunità di mantenere o meno fede all’accordo raggiunto ebbe formato oggetto di discussione nello spogliatoio del SIENA, coinvolgendo anche l’allenatore CONTE e la stessa dirigenza della Società, la sera prima della gara si incontrarono, presso l’albergo dove il SIENA si trovava in ritiro, SALA, PASSONI e POLONI dell’ALBINOLEFFE con CAROBBIO, COPPOLA e VITIELLO del SIENA per confermare l’intesa presa al termine della gara di andata, stabilendo, viste le esigenze di classifica, di lasciare la vittoria all’ALBINOLEFFE. L’informazione circa l’accordo raggiunto per combinare il risultato dell’incontro venne trasferita da CAROBBIO a GERVASONI, il quale, insieme a CASSANO, effettuò una scommessa, di importo rilevante, sull’esito della gara, realizzando una consistente vincita in denaro. Per parte sua, PASSONI “girò” l’informazione circa l’accordo a un soggetto non tesserato, al fine di far effettuare, da parte di quest’ultimo, una scommessa sulla vittoria dell’ALBINOLEFFE, per poi riceverne anche un compenso personale in denaro. Il deferimento è fondato e va accolto, risultando accertati i fatti in contestazione, sia pure con un diverso grado di responsabilità di alcuni deferiti rispetto alle contestazioni sollevate dalla Procura Federale. Le dichiarazioni rese da CAROBBIO e GERVASONI in merito a questa combine hanno trovato riscontro in quelle rese da altri deferiti, i quali, reticenti in un primo momento, hanno poi deciso di dare atto del reale svolgimento dei fatti. Queste le dichiarazioni che hanno confermato il quadro accusatorio: - “Al termine della gara Siena – Albinoleffe dell’8 gennaio 2011, l’allenatore in seconda, Stellini, chiese a me e a Terzi di contattare qualcuno dell’Albinoleffe per prendere accordi sulla partita di ritorno, in modo da lasciare i punti a chi ne avesse avuto maggiormente bisogno. Ne parlai con Garlini, un senatore dell’Albinoleffe e Terzi parlò con Bombardini, entrambi mostrarono la loro disponibilità. Nel tardo pomeriggio, o in serata, del giorno prima della gara Albinoleffe – Siena del 29 maggio 2011, ci fu un ulteriore incontro fuori dal nostro albergo del ritiro al Park Hotel di Stezzano (BG), dove vennero Luigi Sala, Dario Passoni e Mirko Poloni, quest’ultimo collaboratore tecnico dell’Albinoleffe, che si incontrarono con me, Nando Coppola ed un altro calciatore che non ricordo e, in quell’occasione, ci accordammo di concedere i punti all’Albinoleffe che ne aveva bisogno per andare matematicamente ai Play Out, ma chiedemmo di limitare la vittoria ad un solo goal di scarto, possibilmente 1-0, sia per cercare di mantenere la miglior difesa, sia per evitare clamori su risultati troppo eclatanti; preciso che in settimana si parlò molto in società tra calciatori, allenatore e società, dell’accordo raggiunto con l’Albinoleffe, in quanto alcuni avrebbero voluto tentare di vincere, nella speranza di arrivare primi e conseguire il premio “primo posto” (qualora l’Atalanta non avesse vinto), poi alla fine fummo tutti d’accordo, squadra ed allenatore, di lasciare il risultato all’Albinoleffe (…) è evidente che, poiché tutte le componenti tecniche partecipavano a tali discorsi, la società ne fosse al corrente, ricordo, peraltro, nel caso di specie, di averne parlato anche con Daniele Faggiano che è un dirigente, braccio destro di Perinetti” (dichiarazione CAROBBIO del 29.2.2012); - “Prima di ritornare a Bergamo mi sono salutato con Carobbio del Siena, con il quale avevo giocato insieme cinque anni all’Albinoleffe, parlando di convenevoli. Carobbio mi disse che ci saremmo rivisti al ritorno e che avremmo visto come saremmo stati messi in classifica. Io compresi che, trattandosi della partita di fine campionato, valutando le rispettive classifiche, si sarebbe potuto giocare “non alla morte”. Io gli dissi: “vediamo”.” (dichiarazione GARLINI dell’8.3.2012); - “Riguardo alla partita Siena Albinoleffe dell’8 gennaio 2011 posso dire che effettivamente sono andato dopo la gara a salutare nello spogliatoio dell’Albinoleffe il calciatore Davide Bombardini, mio amico ed ex compagno di squadra nel Bologna … Col Bombardini c’è un vero rapporto di amicizia e ancora adesso ci sentiamo telefonicamente.” (Dichiarazione TERZI dell’8.3.2012); - “Preciso che parlai nel post gara con Caudio Terzi e con il preparatore atletico del Siena, sig. D’Urbano. Con Terzi parlai di una casa che lui aveva comprato a Villasimius (in Sardegna).” (dichiarazione BOMBARDINI dell’8 marzo 2012); - “Ricordo che alla fine del nostro allenamento (…) alcuni giocatori dell’Albinoleffe mi dissero di seguirli presso il ritiro del Siena che era a circa tre chilometri di distanza. Si trattava dei calciatori Sala, Passoni e Garlini. Non ricordo chi dei tre mi disse che dovevamo andare al ritiro del Siena per parlare del possibile esito della partita del giorno dopo, visto che il Siena era matematicamente promosso in Serie A. Siamo arrivati ognuno con la propria auto e ci siamo incontrati nel parcheggio fuori dall’albergo con i calciatori del Siena Carobbio, Terzi e Coppola. Io mi sono limitato ad ascoltare ed ho sentito sia i calciatori del Siena che dell’Albinoleffe che ho citato prima, che si mettevano d’accordo nel senso che si sarebbe concessa la vittoria al’Albinoleffe nel caso in cui, nel corso della partita gli altri risultati avessero configurato un vantaggio dell’Albinoleffe a vincere la gara con il Siena.” (Dichiarazione POLONI dell’8.3.2012); - “Per quanto riguarda invece la gara di ritorno Albinoleffe – Siena del 20 maggio 2011, posso dire che non ricordo chi tra Passoni e Poloni, mi disse di andare insieme a loro al Park Hotel, dove era in ritiro il Siena, perché si volevano salutare con alcuni giocatori di questa squadra. Li seguii con la mia auto sino al parcheggio dell’albergo. Li incontrammo dei calciatori del Siena tra cui riconobbi Carobbio e Coppola che conoscevo per averli incontrati sul campo in occasione di qualche partita di calcio (…) Notai che si scambiarono battute cordiali Carobbio e Poloni, cosa che io reputai naturale visto che avevano giocato molti anni insieme. Ad un certo punto Carobbio disse che non dovevamo preoccuparci per la partita che avremmo disputato il giorno dopo in quanto il Siena non aveva bisogno di punti e quindi non avrebbero giocato alla morte. Intendo precisare che il tono di Carobbio era amichevole e disteso. Noi prendemmo atto di questa dichiarazione di Carobbio e ci stringemmo la mano per salutarci.” (dichiarazione SALA dell’8.3.2012); - “In relazione a tale partita voglio rivedere la mia posizione e fornire spontaneamente, a titolo di piena collaborazione, ogni particolare a mia conoscenza. Ricordo che il giorno prima della gara di cui mi si dice, mi recai all’albergo dove era in ritiro il Siena, il Park Hotel di Stezzano (BG), insieme i miei compagni Luigi Sala e Ruben Garlini e al tecnico Mirko Poloni. Non mi ricordo chi dei tre mi disse che saremmo andati li per concordare l’esito della gara in favore dell’Albinoleffe. Mi sembra che mi venne detto che il nostro interlocutore per il Siena sarebbe stato Carobbio con il quale peraltro Garlini e Poloni erano stati compagni di squadra. Pur rendendomi conto dell’illiceità dell’operazione non mi rifiutai di partecipare perché l’Albinoleffe aveva un disperato bisogno di punti per arrivare ai play out e quindi non retrocedere direttamente. Ritengo che fui coinvolto in quanto uno dei giocatori più anziani dell’Albinoleffe. L’incontro avvenne effettivamente nel parcheggio fuori dell’albergo. Oltre a me ed i miei compagni parteciparono Carobbio e Coppola ed un altro giocatore del Siena di cui non ricordo il nome. Ricordo che fra tutti noi vene preso un accordo per il quale l’Albinoleffe avrebbe dovuto vincere la gara anche se non mi ricordo se si parlò del risultato esatto. L’incontro è durato solo pochi minuti. Non più di 10/15 minuti.” (dichiarazione PASSONI dell’8.3.2012); - “Mi ricordo che verso le 16,30 – 17 circa del venerdì precedente la gara mi trovai con i miei compagni Vitiello e Carobbio per andare in centro a Bergamo per fare spese. … Fuori dall’albergo ho incontrato Poloni e Sala accompagnati da un altro giocatore dell’Albinoleffe di cui non ricordo il nome. Li ho salutati, evidenzio peraltro che conoscevo Poloni in quanto eravamo compagni di corso “allenatori di base”, svoltosi a Bergamo, e poi loro si sono fermati a parlare con Carobbio.” (Dichiarazione COPPOLA dell’8.3.2012); - “Appena arrivati in ritiro andai con alcuni compagni, Coppola, Troianiello, Carobbio ed anche altri che non ricordo a fare shopping in centro, dove non incontrammo nessuno dell’Albinoleffe (…) quando siamo entrati in hotel, notai che, all’esterno, vi erano calciatori dell’Albinoleffe (…) Carobbio ha parlato più di noi, anche se non ricordo di cosa; il tutto è durato pochi minuti” (Dichiarazione VITIELLO dell’8.3.2012); - “Si tratta della stessa persona sulla quale ci siamo appoggiati io e Cassano per scommettere nella seguente situazione: si trattava della partita Albinoleffe – Siena … In questa situazione Carobbio, che militava nel Siena, mi assicurò che per i primi 80 minuti, secondo quanto riferitogli da Poloni, la partita quasi certamente sarebbe stata senza gol. Dal discorso che mi fece io intuii che la partita alla fine sarebbe stata vinta dall’Albinoleffe, che aveva bisogno di punti (…) Pertanto io e Cassano abbiamo scommesso sull’under (meno di tre gol) 5.000 € a testa realizzando una vincita netta che si pensava fosse di 18.000 € complessivi mentre n realtà Cassano ha ricevuto 9.000 € netti. Ci siamo rivolti a Zamperini che conosceva questa persona che aveva a che fare con l’agenzia.” (dichiarazione GERVASONI del 12.3.2012); - “Confermo in particolare che la cosa si svolse in due fasi la prima delle quali ebbe luogo al termine della gara d’andata Siena – Albinoleffe dell’8 gennaio 2011. Confermo che fu Stellini a prendere l’iniziativa nei confronti miei e del Terzi. In quel momento noi eravamo terzi in classifica e pensavamo di poter avere bisogno di punti alla fine del campionato. Anche l’Albinoleffe aveva analoghe esigenze. Pertanto i Dirigenti ritennero che fosse opportuno portarsi avanti. Era la prima volta che lo Stellini prendeva iniziative di quel genere. Ritengo comunque che fosse impossibile che anche l’allenatore non fosse al corrente della cosa (…) Ribadisco che fummo incaricati io e Terzi: io in quanto avevo giocato nel’Albinoleffe e Terzi in quanto conosceva Bombardini. Il discorso che feci con Faggiano si svolse più o meno una settimana prima della partita di ritorno. In sostanza della cosa erano al corrente tutti i giocatori e, presumo, tutti i dirigenti della squadra. Non vi fu nessuna questione di soldi … la decisione definitiva di lasciare la partita all’Albinoleffe venne presa in occasione di una riunione tecnica che si svolgeva in occasione di un allenamento qualche giorno prima della partita di ritorno. Alla riunione erano presenti l’allenatore Conte Antonio, il vice allenatore Alessio Angelo, il collaboratore tecnico Stellini, il preparatore dei portieri Savorani, nonché tutta la squadra. Tutti furono d’accordo e avendone parlato con Faggiano, desumo che anche la dirigenza ne fosse al corrente.” (Dichiarazione CAROBBIO del 17.4.2012); - “In relazione alla gara Albinoleffe – Siena del 29 maggio 2011 (…) preciso che l’allenatore era d’accordo nel concedere la vittoria al’Albinoleffe per farla accedere ai play out, anche se lasciò a noi la decisione finale, ricordandoci comunque che, in caso di una nostra vittoria e di un risultato non positivo dell’Atalanta, saremo ancora riusciti a vincere il campionato; si decise in ogni caso di rispettare gli accordi assunti nel girone di andata … prima della gara Ascoli – Siena del 14 maggio 2011, in occasione di una riunione nello spogliatoio ala presenza dei compagni e dell’allenatore, quest’ultimo affrontò l’argomento relativo ad Albinoleffe – Siena … a quel punto Conte invitò la squadra a confermare l’adesione o a chiamarsi fuori dall’accordo. In quella circostanza l’unico che volle dissociarsi fu Mastronunzio, il quale, peraltro, in qualità di ex dell’Ascoli, disse che sarebbe stato disposto a concedere la vittoria all’Albinoleffe solo qualora si fosse garantito analogo trattamento anche al’Ascoli. L’allenatore, prendendo atto della formale dissociazione di Mastronunzio, gli concesse di non partecipare né alle gare, né ai ritiri, limitando il suo impiego ai soli allenamenti.” (Dichiarazione CAROBBIO del 10 luglio 2012); - “Dopo aver riflettuto a lungo ho deciso di raccontare i fatti così come realmente sono accorsi (…) ma penso che quanto riferirò potrà comunque dare piena conferma a quella che è l’accusa mossami per ciò che concerne l’iniziativa da me assunta nel corso del post partita di cui ho detto (…) Arrivati negli spogliatoi, di mia iniziativa avvicinai il giocatore Filippo Carobbio in quanto sapevo dei suoi trascorsi nell’Albinoleffe e quindi confidavo in una sua conoscenza diretta dei suoi ex compagni posto che io non avevo quella confidenza con gli stessi. Io ho chiesto a Carobbio di andare dai suoi ex compagni, ma la motivazione ultima non è solo quella di cui ho accennato avanti a Voi in data 8 marzo 2012. Infatti io dissi a Carobbio che quelli dell’Albinoleffe mi sembravano un po’ arrabbiati per la sconfitta e quindi di andare da loro per tranquillizzare gli animi posto che gli avremmo incontrati l’ultima partita di campionato ed era opportuno che i rapporti fossero sereni (…). Ho poi aggiunto a Carobbio anche di dire loro che se noi avessimo già raggiunto i nostri obiettivi stagionali avremmo potuto lasciargli i punti e viceversa ottenerli da loro se ne avessimo avuto necessità.” (dichiarazione STELLINI del 29.7.2012); Ne consegue che i fatti, sulla base dei molteplici riscontri contenuti nella dichiarazioni dei deferiti, possano essere riassunti come segue. Al termine della partita del girone di andata, STELLINI chiese a CAROBBIO e TERZI di andare a parlare, rispettivamente, con GARLINI e BOMBARDINI, che ben conoscevano, per comunicare la disponibilità a “sistemare” il risultato della partita di ritorno in ragione delle possibili rispettive esigenze di classifica. Nelle settimane prossime all’incontro di ritorno, l’impegno preso al termine della partita di andata formò oggetto di dibattito all’interno dello spogliatoio del SIENA - tra quelli che volevano mantenere fede alla parola data e quelli che volevano provare a vincere il campionato per ottenere, così, il premio promesso dalla Società in caso di ottenimento della prima posizione in classifica - coinvolgendo anche lo staff tecnico e la dirigenza. MASTRONUNZIO, che si disse d’accordo nel lasciare la vittoria all’ALBINOLEFFE solo nel caso in cui analogo comportamento fosse stato tenuto anche in favore dell’Ascoli, squadra in cui aveva in precedenza militato, venne messo, di fatto, per questa ragione, fuori rosa dall’allenatore, in quanto lo “spogliatoio” non era disponibile a lasciare anche la vittoria all’Ascoli. Il giorno prima della gara, POLONI, SALA e PASSONI si recarono presso l’albergo in cui il SIENA era in ritiro, per “perfezionare” l’intesa con CAROBBIO. A quell’incontro erano presenti anche COPPOLA e VITIELLO. CAROBBIO, definita la combine, trasferì l’informazione a GERVASONI per consentirgli di scommettere sul risultato della gara, cosa che GERVASONI fece, unitamente a CASSANO, ricavandone una rilevante vincita in denaro. In merito alla attendibilità, in generale, delle dichiarazioni rese da CAROBBIO agli organi inquirenti, si è già osservato con riferimento al deferimento relativo all’incontro Novara- Siena: in questo caso, a un quadro probatorio comunque completo, si aggiungono le dichiarazioni, autoaccusatorie, di altri deferiti, che confermano i fatti posti a base degli addebiti e che rendono, anch’esse, inattendibili le dichiarazioni rese dagli altri tesserati coinvolti nella vicenda, tendenti a cercare di smentire quanto accaduto. . Per quanto riguarda specificamente le posizioni dei singoli deferiti (con esclusione di quelli per i quali il procedimento si è chiuso ai sensi dell’art. 23 CGS) si osserva che: a) BOMBARDINI raccolse la proposta fattagli da TERZI al termine della partita d’andata. In questo caso, non vi è prova, agli atti, che il tesserato, successivamente, abbia partecipato, in qualche maniera, alla commissione dell’illecito. Ne consegue che l’addebito del quale deve essere chiamato a rispondere è quello di omessa denuncia e non quello più grave di illecito sportivo; b) COPPOLA si è trovato, insieme a VITIELLO, a partecipare all’incontro che CAROBBIO aveva fissato, prima della gara, presso l’albergo del SIENA con i giocatori dell’ALBINOLEFFE. È emerso che fu CAROBBIO a “siglare” l’accordo, avendo così avuto COPPOLA un ruolo di semplice testimone dell’accaduto. Anche in questo caso, quindi, non vi è prova, agli atti, che il tesserato abbia partecipato alla commissione dell’illecito. Ne consegue che l’addebito del quale deve essere chiamato a rispondere è quello di omessa denuncia e non quello più grave di illecito sportivo; c) TERZI, al termine della partita di andata, si recò da BOMBARDINI, su incarico di STELLINI, per proporre di combinare la partita di ritorno. È quindi assolutamente provata la sua partecipazione all’illecito contestato. d) per VITIELLO vale quanto riferito per COPPOLA: VITIELLO si trovò ad assistere all’incontro avuto con il giocatori dell’ALBINOLEFFE in cui CAROBBIO perfezionò l’intesa. Anche in questo caso, quindi, non vi è prova, agli atti, che il tesserato abbia partecipato alla commissione dell’illecito. Ne consegue che l’addebito del quale deve essere chiamato a rispondere è quello di omessa denuncia e non quello più grave di illecito sportivo; d) è provato che CASSANO, sfruttando l’informazione data da CAROBBIO a GERVASONI sull’esito della gara, scommise sul’incontro ricavandone una vincita in denaro di rilevante importo. CASSANO, quindi, deve essere riconosciuto responsabile della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), e 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse), CGS; e) è provato che CONTE fosse a conoscenza della combine. CAROBBIO, sulla cui attendibiità si è già detto, riferisce che l’impegno a lasciare la vittoria all’ALBINOLEFFE venne preso nel corso di una riunione tecnica, qualche giorno prima dell’incontro, a cui era presente l’intero staff tecnico. Peraltro, a ulteriore conferma che CONTE sapesse, vi è la circostanza che STELLINI ha ammesso di essere stato egli stesso a dare incarico a CAROBBIO e TERZI, al termine della gara di andata, di andare a parlare con GARLINI e BOMBARDINI per “sistemare” la gara di ritorno. Ed è davvero poco credibile che CONTE non fosse a conoscenza dell’iniziativa presa dal suo collaboratore, anche in ragione della personalità e del ruolo che aveva all’interno della Società, ben spiegati dalla dichiarazione resa da PERINETTI, il quale ha affermato che l’allenatore aveva un “carattere accentratore” (dichiarazione PERINETTI dell’8.3.2012). Ipotizzare che i componenti dello staff tecnico o la squadra prendessero decisioni a insaputa di CONTE non è oggettivamente credibile. A sostegno, poi, dell’effettiva conoscenza da parte di CONTE dell’intesa, vi è la circostanza relativa al calciatore MASTRONUNZIO. Secondo CAROBBIO, il compagno di squadra sarebbe stato messo fuori rosa per non aver accettato di partecipare all’accordo. La circostanza che MASTRONUNZIO, nelle fasi finali del campionato 2010/11, non abbia più preso parte agli incontri, risulta per tabulas. CONTE, chiamato a fornire una spiegazione in merito al perché un giocatore, sino ad allora titolare, non fosse stato più schierato in campo, non ha saputo dare una risposta chiara, rimanendo nel vago. CONTE, difatti, ha affermato di “ritenere che lo stesso si fosse infortunato, anche se non ho ricordi precisi in merito” (dichiarazione CONTE del 12.7.2012). Risposta, questa, davvero poco credibile, per un allenatore che stava gestendo una rosa di giocatori prossimi, in quel periodo, a raggiungere la promozione e quindi l’obiettivo di un’intera stagione. Né appare credibile quanto sostenuto da CONTE in sede dibattimentale, e cioè di aver comunicato a MASTRONUNZIO, prima della gara Modena-Siena, di escluderlo dalla rosa per scarso spirito di gruppo e perché aveva rifiutato di trasferirsi ad abitare a Siena preferendo rimanere a Empoli. È una motivazione davvero poco credibile, perché non sufficiente a far ritenere ragionevole l’esclusione di un titolare dalla rosa, a poche giornate dal termine della stagione, e perché, inoltre, CONTE ha dimostrato di non ricordare tali circostanze quando è stato sentito in data 12.7.2012 Ne consegue che CONTE sia responsabile dell’addebito contestato. Ai fini della qualificazione della fattispecie, Conte deve essere chiamato a rispondere di omessa denuncia, in quanto agli atti è stata raggiunta solo la prova che fosse a conoscenza della combine e non che vi abbia preso parte; f) le risultanze agli atti confermano che alla riunione tecnica fosse presente lo staff tecnico, nelle persone dell’allenatore CONTE, del suo vice ALESSIO, del collaboratore STELLINI, del preparatore dei portiere SAVORANI, oltre che l’intera rosa dei convocati. Dello staff tecnico, a fronte della chiusura dei procedimenti ex art. 23 C.G.S. per i tesserati STELLINI e SAVORANI, resta da definire la posizione di ALESSIO, il quale, in qualità di “vice”, ha preso parte alla riunione tecnica nella quale si è parlato della combine. La sua responsabilità, in conseguenza, sia per il ruolo rivestito, sia perché non risulta che lo stesso abbia parlato pubblicamente del suddetto accordo, è minore rispetto a quella del CONTE, ma concreta la medesima violazione disciplinare, in quanto anch’egli a conoscenza dell’illecito: quindi, la contestazione è di omessa denuncia. In conclusione, le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per TERZI, quella degli artt. 1, comma 1, e 6, comma 1, per CASSANO e quella dell’art. 7, comma 7, per ALESSIO, CONTE, BOMBARDINI, COPPOLA e VITIELLO. Per PASSONI, POLONI, SALA, CAROBBIO, GERVASONI, STELLINI, SAVORANI, D’URBANO, GARLINI e FAGGIANO e società ALBINOLEFFE e SIENA è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. 6) La tipologia delle sanzioni applicabili Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati: a) in caso di violazione dell’art. 9 CGS (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) si applicano le sanzioni di cui alle lettere f) (squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione) e h) (divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA) dell’art. 19, comma 1; b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo) si applicano la sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni, con aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito; c) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia), poiché i fatti risalgono ad epoca antecedente alla modifica del CGS, si applicano, in mancanza di previsione specifica, le sanzioni di cui all’art. 19 , comma 1, CGS. Tuttavia la Commissione ritiene che la sanzione base debba essere equiparata ai mesi 6 previsti come minimo edittale nel nuovo testo dell’articolo 7; d) in caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 CGS si applicano le sanzioni di cui alle lettere c) (ammenda), d) (ammenda con diffida), e) (squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara), f) (squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione), g) (divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA), h) (inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro) dell’art. 19, comma 1, CGS. L’art. 19, comma 3, peraltro, precisa che la sanzione dell’inibizione temporanea non può superare la durata di cinque anni, fermo rimanendo il potere degli Organi della giustizia sportiva, in caso di applicazione di tale sanzione nel massimo edittale e di valutazione di particolare gravità dei fatti, di disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Ritiene pertanto la Commissione di non dover applicare sanzioni ulteriori in tutti i casi in cui venga applicata la sanzione massima di cinque anni di squalifica o inibizione (con eventuale preclusione), apparendo invalicabile il limite imposto dal richiamato art. 19, comma 3, CGS. Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle società: a) in generale, in caso di responsabilità diretta o oggettiva per i comportamenti di chi le rappresenta, dei dirigenti, dei tesserati, dei soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, si applicano le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, CGS; b) in particolare, in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo): b1) se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, si applicano le sanzioni di cui alle lettere h) (retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore) e l) (non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale) dell’art. 18, comma 1, CGS, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività; b2) se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, si applicano le sanzioni di cui alle lettere g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente) h) (retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore), l) (non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale) e m) (non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni) dell’art. 18, comma 1, CGS. c) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia) CGS si applicano, in mancanza di previsione specifica, le sanzioni previste dall’art. dell’art. 18, comma 1, CGS, in quanto l’introduzione del comma 8 (contenente la previsione della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore a euro 30.000,00) è avvenuta in un momento successivo a quello dei fatti contestati. d) in caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 CGS si applicano le sanzioni di cui alle lettere a) (ammonizione), b) (ammenda), c) (ammenda con diffida) e g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente) dell’art. 18, comma 1, CGS. Con riferimento al principio della responsabilità delle Società, peraltro, la Commissione ritiene opportuno ricordare che le società possono essere chiamate a rispondere a titolo diretto presunto e oggettivo. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone a esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Su quest’ultimo punto, si è osservato come la responsabilità oggettiva trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Tuttavia, ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo trasporre in via automatica nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, in quanto posto in essere al di fuori del rapporto sportivo intercorrente tra società e tesserato, e in cui, anzi, la società stessa, oltre a non conseguire alcun vantaggio, risulta in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato. Giova ricordare, peraltro, che quest’ultimo orientamento, affermato espressamente nella decisione della Commissione pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011, è stato confermato nelle decisioni della Corte di giustizia pubblicate sui C.U. n. 32/CGF del 2.9.2011, n. 43/CGF del 19.9.2011, n. 47/CGF del 33.9.2011, n. 48/CGF del 27.9.2011, n. 50/CGF del 29.9.2011, n. 56/CGF del 4.10.2011, n. 61/CGF del 12.10.2011, n. 64/CGF del 13.10.2011 e n. 81/CGF dell’11.11.2011, nonché del TNAS Cremonese/FIGC del 18 ottobre 2011, Benevento/FIGC del 18 ottobre 2011, Atalanta/FIGC del 26 ottobre 2011, e, da ultimo, ribadito nella decisione della Commissione e pubblicata sul C.U. n. 101/CDN del 18.6.2012. 7) La determinazione delle sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico. In particolare, in relazione alle singole posizioni, la Commissione ritiene che, tra l’altro, assumano specifico rilievo: - quanto a ALESSIO: l’omessa denuncia relativa alle gare Novara-Siena e Albinoleffe- Siena; - quanto a BERTANI: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara Novara-Siena; - quanto a BOMBARDINI: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara Albinoleffe-Siena, così derubricata la originaria incolpazione; - quanto a CAMILLI: il ruolo assunto nella realizzazione dell’illecito sportivo relativo alla gara Grosseto-Ancona e la qualifica di dirigente con poteri di rappresentanza della Società; - quanto a CASSANO: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara Siena-Piacenza e la violazione del divieto di effettuare scommesse, in continuazione con illeciti già accertati in precedente procedimento; - quanto a CATINALI: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara Siena-Piacenza; - quanto a CONTE: l’omessa denuncia relativa alle gare Novara-Siena e Albinoleffe-Siena, con l’aggravante della qualifica rivestita; - quanto a COPPOLA: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara Albinoleffe-Siena, così derubricata la originaria incolpazione; - quanto a DRASCEK: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara Novara-Siena; - quanto a GHELLER: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara Novara-Siena, così derubricata la originaria incolpazione; - quanto a PELLICORI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara Novara- Siena; - quanto a PESOLI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara Siena-Varese; - quanto a TERZI: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara Albinoleffe-Siena; - quanto a VITIELLO: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara Novara-Siena e la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara Albinoleffe- Siena, così derubricata la originaria incolpazione; - quanto alla Società ANCONA: la responsabilità oggettiva relativamente al comportamento del proprio tesserato Da Costa Junior; - quanto alla Società GROSSETO: la responsabilità diretta relativamente al comportamento del proprio Presidente; non potendo trovare applicazione la previsione di cui all’art. 18, comma 1, lett. h), CGS, in quanto la Società ha acquisito il diritto di partecipare al campionato di Serie B 2012/2013 che ancora non è iniziato, deve essere comminata la sanzione prevista dall’art. 18, comma 1, lett. i), cioè l’esclusione dal campionato di competenza di Serie B 2012/2013, con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionato di categoria inferiore; - quanto alla Società NOVARA: da una parte, la gravità delle condotte dei tesserati, del cui operato la Società risponde a titolo di responsabilità oggettiva; dall’altra, l’attenuante che va riconosciuta per l’ampia e idonea attività di prevenzione attuata dalla Società, puntualmente documentata; il fatto di aver provato a combattere il fenomeno delle scommesse arrivando a denunciare un propria gara sospetta per flussi anomali; i danni diretti ricevuti dai propri tesserati. Tenuto conto di tali elementi appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. In relazione alla quantificazione della sanzioni da irrogare, la Commissione ritiene opportuno precisare che le decisioni assunte in sede di valutazione delle istanze di applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS non possono essere prese come punto di riferimento, trattandosi di fattispecie diverse, che trovano applicazione nei casi espressamente previsti dalla normativa. 8) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione: A) dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: 1. CAROBBIO Filippo, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 4 (quattro); 2. DA COSTA Angelo Junior, ex art. 23 CGS: squalifica per mesi 3 (tre) e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); 3. D’URBANO Giorgio, ex art. 23 CGS: squalifica per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); 4. FAGGIANO Daniele, ex art. 23 CGS: inibizione di mesi 4 (quattro); 5. GARLINI Ruben, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 9 (nove); 6. GERVASONI Carlo, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 3 (tre); 7. LARRONDO Marcelo Alejandro, ex art. 23 CGS: squalifica per mesi 3 (tre) e giorni 20 (venti), con ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); 8. PASSONI Dario, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 6 (sei) e giorni 15 (quindici); 9. POLONI Mirco, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 6 (sei); 10. SALA Luigi, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per anni 2 (due); 11. SAVORANI Marco, ex art. 23 CGS: squalifica per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); 12. STELLINI Cristian, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per anni 2 (due) e ammenda di € 50.000 (€ cinquantamila/00); 13. Società ALBINOLEFFE Srl, ex artt. 23 e 24 CGS: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13, e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); 14. Società AC SIENA Spa, ex artt. 23 e 24 CGS: penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13, e ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); 15. Società TORINO FC Spa, ex art. 23 CGS: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); 16. Società AS VARESE Spa, ex art. 23 CGS: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); B) infligge le seguenti sanzioni: 1. ALESSIO Angelo: squalifica di mesi 8 (otto); 2. BERTANI Cristian: squalifica di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi; 3. BOMBARDINI Davide: squalifica di 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 7, comma 7, CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Albinoleffe-Siena; 4. CAMILLI Piero: inibizione di 5 (cinque) anni; 5. CASSANO Mario: squalifica di 9 (nove) mesi; 6. CATINALI Edoardo: squalifica di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi; 7. CONTE Antonio: squalifica di 10 (dieci) mesi; 8. COPPOLA Ferdinando: squalifica di 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 7, comma 7, CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Albinoleffe-Siena; 9. DRASCEK Davide: squalifica di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi; 10. GHELLER Mavillo: squalifica di 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 7, comma 7, CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Novara-Siena; 11. PELLICORI Alessandro: squalifica di 3 (tre) anni; 12. PESOLI Emanuele: squalifica di 3 (tre) anni; 13. TERZI Claudio: squalifica di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi; 14. VITIELLO Roberto: squalifica di 4 (quattro) anni per illecito sportivo aggravato in relazione alla gara Novara-Siena e per omessa denuncia ai sensi dell’art. 7, comma 7, CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Albinoleffe-Siena; 15. Società A.C. ANCONA Spa: ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00); 16. Società U.S. GROSSETO F.C. Srl: esclusione dal campionato di competenza di Serie B 2012/2013, con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore; 17. Società NOVARA CALCIO Spa: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13.
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