COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI PIANI SIMONE E STERLICCHIO ANDREA ENTRAMBI CALCIATORI DELLA SOCIETA’ SPES MONTESACRO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. , DELLA SOCIETA’ SPES MONTESACRO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S., DELL’ARBITRO MAZZOTTA ALESSANDRO E DEL CAPITANO DELLA SOCIETA’ REAL TALENTI, SIG. MAGGIOLI LUCA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ REAL TALENTI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 30.08.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI PIANI SIMONE E
STERLICCHIO ANDREA ENTRAMBI CALCIATORI DELLA SOCIETA’ SPES MONTESACRO
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. , DELLA SOCIETA’ SPES
MONTESACRO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4
COMMA 2 DEL C.G.S., DELL’ARBITRO MAZZOTTA ALESSANDRO E DEL CAPITANO DELLA
SOCIETA’ REAL TALENTI, SIG. MAGGIOLI LUCA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3
DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ REAL TALENTI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL
C.G.S.
La Delegazione Provinciale di Roma ha trasmesso alla Procura Federale il referto di gara del
Campionato di III Categoria REAL TALENTI – SPORTING LA SUSTA dal quale si rilevava che, in
tale circostanza, venivano profferite ripetute frasi offensive all’arbitro della suddetta gara,
pronunciate da calciatori della Società SPES MONTESACRO – Categoria Allievi Regionali e dal
presunto Direttore Sportivo della stessa Società che aveva disputato in precedenza, nel
medesimo campo di gioco la gara SPES MONTESACRO – FIDENE.
Dagli atti di indagine il Collaboratore della Procura ha rilevato, dopo aver letto il supplemento di
referto inviato dall’arbitro CARUSO, designato a dirigere la gara del Campionato di III Categoria
REAL TALENTI – SPORTING LA SUSTA, che al termine della gara precedente, disputatasi sullo
stesso campo di gioco tra la Società SPES MONTESACRO ed il FIDENE veniva ripetutamente
offeso dal Direttore Sportivo della Società MONTESACRO, nonché da alcuni calciatori della stessa
Società (in particolare il n.7 e il n.10) i quali, dopo avergli rivolto minacce, ingiurie e frasi volgari, gli
sputavano dell’acqua dopo averla trattenuta in bocca per qualche istante.
Dalle audizioni è emerso che il Presidente della Società SPES MONTESACRO Sig. CARLO DI
CLEMENTE ha riferito di essere stato presente a quella gara, notando un po di confusione in
quanto l’arbitro CARUSO era entrato in campo con le sue squadre, nel momento in cui stavano
lasciando il terreno di gioco le altre due squadre del campionato allievi.
Precisa che la discussione con l’arbitro l’ha avuta il Sig. ENGLARO STEFANO – Direttore Tecnico
della Società, mentre i due calciatori PIANI SIMONE e STERLICCHIO ANDREA non avrebbero
compiuto quanto loro addebitato.
L’arbitro CARUSO confermava sostanzialmente dinanzi al Collaboratore della Procura quanto
riportato nel supplemento di referto e di aver riconosciuto entrambi i calciatori colpevoli di avergli
sputato dell’acqua, attingendolo al corpo e, nell’occasione, lo ingiuriavano.
I calciatori in questione, sentiti dalla Procura, negavano ogni addebito, lo stesso Sig. ENGLARO
dichiarava di non essere l’autore di quanto gli veniva addebitato e l’arbitro stesso lo confermava.
Non rispondevano alla convocazione della Procura Federale l’arbitro MAZZOTTA ALESSANDRO
che aveva diretto la gara SPES MONTESACRO – FIDENE ed il capitano della società REAL
TALENTI Sig. MAGGIOLI LUCA.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Procura ha inteso deferire a questa Commissione Disciplinare
i soggetti indicati in titolo per le violazioni loro ascritte.
Alla seduta sono presenti il Rappresentante della Procura Federale nonché i Sigg.ri PIANI
SIMONE e STERLICCHIO ANDREA accompagnati dai genitori, il Sig. MAGGIOLI LUCA ed il
Presidente della Società REAL TALENTI.
La Procura ribadiva l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo le seguenti sanzioni: per
i Sigg.ri PIANI SIMONE e STERLICCHIO ANDREA 4 mesi di squalifica, per i Sigg.ri MAZZOTTA
ALESSANDRO e MAGGIOLI LUCA 2 mesi di squalifica; per la Società SPES MONTESACRO
l’ammenda di € 500 e per la Società REAL TALENTI l’ammenda di € 100.
A difesa interviene il Sig. PIANI affermando l’innocenza del proprio figliolo in quanto lo stesso,
essendo stato sostituito quasi a fine gara, non poteva essere presente, come riportato nel referto,
nel momento in cui si sono svolti i fatti.
Analogo discorso va fatto per il calciatore STERLICCHIO ANDREA, anche egli sostituito e come il
PIANI intento a farsi la doccia nel proprio spogliatoio.
Soggiunge altresì di ritenere verosimile una svista arbitrale che nell’occasione potrebbe aver
scambiato il n. 7 (come detto in quel momento presente nello spogliatoio) con il n. 17 in quanto
precedentemente era stata effettuata una sostituzione proprio tra i calciatori indossanti le maglie
connotate dai suddetti numeri.
Il calciatore MAGGIOLI e la Società REAL TALENTI affermano di aver dato tempestiva
comunicazione circa la propria indisponibilità a rispondere alla convocazione della Procura,
depositando opportuna documentazione trasmessa tempestivamente in data 26.4.2012 e pertanto
entrambi concludono richiedendo per tali motivi il proscioglimento.
Anche il Sig. MAZZOTTA ALESSANDRO afferma di aver dato comunicazione circa la propria
indisponibilità a presenziare alla convocazione del 3 maggio 2012 della Procura, ma la stessa
veniva trasmessa a mezzo fax solamente in data 24 luglio 2012, in quanto lo stesso giungeva a
conoscenza della convocazione della Procura solamente all’atto del deferimento, a causa di
disguidi postali, così come dichiarato nella memoria depositata.
Dall’esame condotto da questo Organo Giudicante si rileva come i fatti posti a base del
deferimento nei confronti dei calciatori PIANI e STERLICCHIO siano ampiamente comprovati, non
soltanto alla luce dell’originario rapporto arbitrale ma altresì in considerazione dell’ulteriore
riconoscimento effettuato dal Direttore di gara che inequivocabilmente ha provveduto a confermare
gli addebiti ai 2 tesserati.
Si ritiene infine di non procedere nei confronti del calciatore MAGGIOLI LUCA e della società
REAL TALENTI, nella considerazione che i suddetti e la Società hanno prodotto idonea
documentazione giustificativa circa la mancata presentazione alle convocazioni della Procura
Federale, di confermare le richieste avanzate dalla Procura Federale a carico dei Sigg.ri
MAZZOTTA ALESSANDRO, PIANI SIMONE e STERLICCHIO ANDREA.
Per quanto sopra, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di prosciogliere il calciatore MAGGIOLI LUCA e la Società REAL TALENTI;
di squalificare i Sigg.ri MAZZOTTA ALESSANDRO, PIANI SIMONE e STERLICCHIO ANDREA
per mesi 4;
di comminare alla A.S.D. SPES MONTESACRO l’ammenda di € 500;
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
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