COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 05/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : *del Sig. PINAMONTE Giorgio – Presidente A.S.D. Valdadige *del Sig. ALIPRANDI Simone – Presidente A.S.D.Team S.Lorenzo P. *della Società A.S.D. Valdadige *della Società A.S.D. Team S.Lorenzo P.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 05/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : *del Sig. PINAMONTE Giorgio – Presidente A.S.D. Valdadige *del Sig. ALIPRANDI Simone – Presidente A.S.D.Team S.Lorenzo P. *della Società A.S.D. Valdadige *della Società A.S.D. Team S.Lorenzo P. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 3/8/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Giorgio PINAMONTE – Presidente della Società A.S.D. Valdadige Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF per avere consentito e permesso al tecnico abilitato Sig. Tacconi Mauro di svolgere la propria attività tecnica a favore dell’ASD Valdadige senza alcun vincolo di tesseramento con la stessa Società, atteso che il perfezionamento dello stesso é intervenuto solamente in data 28/02/2012; Il Sig. Simone ALIPRANDI – Presidente della Società Pol. Team S.Lorenzo P. Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF per avere consentito e permesso al tecnico abilitato Sig. Tacconi Mauro di svolgere la propria attività tecnica a favore della Pol. Team S.Lorenzo P. senza alcun vincolo di tesseramento con la stessa Società e peraltro, essendo già stato tesserato in precedenza con la consorella ASD Valdadige; le Società A.S.D. VALDADIGE e Pol. TEAM S.LORENZO P. Per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti ed al tecnico Tacconi. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 4/9/2012 sono risultati presenti : il Sig. PINAMONTE Giorgio Presidente ASD Valdadige, rappresentato per delega da Raineri Renato, come da documento in atti il Sig. ALIPRANDI Simone Presidente A.S.D.Team S.Lorenzo P. la Società A.S.D. Valdadige rappresentata dal Sig. Raineri Renato la Società A.S.D. Team S.Lorenzo P. rappresentata dal Sig. Simone Aliprandi il Dott. Salvatore SCIUTO rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 4/9/2012, le stesse, limitatamente al Sig. Simone Aliprandi e alla sua Società, hanno richiesto l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire a tale richiesta. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati (con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale): a carico del Sig. ALIPRANDI Simone Presidente A.S.D.Team S.Lorenzo P. : inibizione di giorni 60 a carico dell’A.S.D. Team S.Lorenzo P. Ammenda di € 200,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. ALIPRANDI Simone Presidente A.S.D.Team S.Lorenzo P. : inibizione di giorni 60 a carico dell’A.S.D. Team S.Lorenzo P. Ammenda di € 200,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. Per quanto riguarda la posizione del Sig. Giorgio Pinamonte (Presidente ASD Valdadige) e della Società A.S.D. Valdadige, il Dott. Sciuto ha illustrato le ragioni per le quali ritiene sussistente la responsabilità dei soggetti deferiti. Il Sig. Raineri, presente al dibattimento del 4/9/2012, ha esposto le ragioni che, a suo avviso, depongono per il proscioglimento del Sig. Pinamonte e della Società Valdadige, per cui ha deciso di non avvalersi del disposto dell’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento) Alla luce di quanto sopra e letta la memoria fatta pervenire dai predetti soggetti deferiti, la Commissione Disciplinare ha ritenuto di acquisire informazioni presso l’Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico, rinviando all’esito, ogni ulteriore decisione.
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