DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 13/09/2012 CALCIO POMIGLIANO – SAVOIA 1908 S.R.L.S.S.D.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°10 del 13/09/2012
CALCIO POMIGLIANO - SAVOIA 1908 S.R.L.S.S.D.
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo proposto dalla ASD Calcio Pomigliano;
- lette le controdeduzioni inviate dalla A.S. Savoia, nonché la relazione trasmessa allo scrivente dalla Procura Federale;
OSSERVA
La società reclamante chiede che alla A.C. Savoia sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'Art.17, Iº
comma, parte prima, CGS.
A sostegno del reclamo si deduce
- che prima dell'inizio della gara, un addetto alla sicurezza, raccolto un petardo lanciato sul terreno di gioco dai sostenitori
della società ospite, aveva subito gravi lesioni ad una mano a seguito dell'esplosione di un ordigno;
- che l'infortunio aveva indotto l'Arbitro, in ciò sollecitato dal responsabile dell'Ordine Pubblico, a rinviare temporaneamente
l'inizio della gara; Sia dalla relazione redatta dal collaboratore della Procura Federale, sia dalla relazione del Responsabile
dell'Ordine Pubblico, sia dal supplemento di referto dell'Arbitro, emerge in modo pacifico che la gara, una volta iniziata
dopo circa 14 minuti di ritardo, si era svolta "regolarmente", senza altresì problemi.
Non emerge dall'esame degli atti alcun elemento che possa ragionevolmente dedursi che il ferimento dell'addetto alla sicurezza
abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Il numero di reti realizzate e la successione temporale della stessa sta anzi a
dimostrare che la gara si è svolta senza alcun condizionamento ed il suo risultato finale è rimasto in bilico per gran parte della sua
durata;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio : Pomigliano – Savoia 2-3
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società Calcio Pomigliano