F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 13 Settembre 2012 (502) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: INDRO SCARPELLINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Alzano Cene Srl) E DELLA SOCIETA’ ALZANO CENE Srl (nota n. 7570/441pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 13 Settembre 2012 (502) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: INDRO SCARPELLINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Alzano Cene Srl) E DELLA SOCIETA’ ALZANO CENE Srl (nota n. 7570/441pf11-12/AM/fda del 23.4.2012). Il deferimento Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: 1) il Sig. Scarpellini Indro, Presidente e legale rappresentante della Società Alzano Cene Srl, per rispondere della violazione dell’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione ai punto 3), 4) pagina 1 e 10) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine del 12 luglio ore 12.00, ai seguenti adempimenti: - deposito del verbale dell’assemblea per l’attribuzione delle cariche sociali, come prescritto dal punto 3) pag. 1 del C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 153 del 22 aprile 2011; - deposito della copia dello statuto sociale vigente, come prescritto dal punto 4) pagina 1 del C.U. cit.; - deposito della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco squadra juniores, come prescritto dal punto 10) pag. 3 del C.U. citato; 2) la Società Alzano Cene Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto il non luogo a procedere per la violazione indicata dal punto 3) del deferimento suddetto, e la condanna dei deferiti sulle violazioni indicate nei punti 4) e 10) del medesimo deferimento, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Indro Scarpellini giorni 40; nei confronti della Alzano Cene Srl l’ammenda di euro 2.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti. 4. La decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Indro Scarpellini e la Società Alzano Cene Srl per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda infatti sulla violazione delle disposizioni di cui ai punti 3) e 4) pagina 1 e 10) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti e, in particolare, sulla inosservanza del termine per il deposito entro il 12 luglio 2011 h. 12.00, della seguente documentazione: - verbale dell’assemblea per l’attribuzione delle cariche sociali, come prescritto dal punto 3) pag. 1 del C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 153 del 22 aprile 2011; - copia dello statuto sociale vigente, come prescritto dal punto 4) pagina 1 del C.U. citato; • dichiarazione di disponibilità del campo da gioco squadra Juniores, come prescritto dal punto 10) pag. 3 del C.U. citato. A parere della Commissione Disciplinare, i deferiti non hanno dato prova idonea e sufficiente atta a dimostrare che sono stati rispettati i termini previsti dal C.U. sopra detto, relativo agli adempimenti di cui ai punti 3), 4) e 10). La documentazione prodotta dai deferiti con le memorie difensive, comprova unicamente che la domanda di iscrizione della Alzano Cene Srl ha avuto esito positivo, senza entrare nel merito dei singoli adempimenti tassativamente previsti in modo rigoroso a carico delle parti istanti. L’inosservanza dei suddetti adempimenti formali previsti, costituisce pertanto un‘inosservanza regolamentare e non risulta sanata da quanto argomentato dai deferiti nella propria memoria difensiva. Alla luce di quanto sopra detto, risultano pertanto comprovate oltre ogni ragionevole dubbio le violazioni poste in essere dal Signor Indro Scarpellini con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Alzano Cene Srl ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Indro Scarpellini l’inibizione per giorni 50 (cinquanta); nei confronti della Società Alzano Cene Srl l’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it