F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 13 Settembre 2012 (507) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO PENNISI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Acireale Calcio 1946 Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD ACIREALE CALCIO 1946 Srl (nota n. 7576/447pf11- 12/AM/fda del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 13 Settembre 2012
(507) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO PENNISI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Acireale Calcio 1946 Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD ACIREALE CALCIO 1946 Srl (nota n. 7576/447pf11- 12/AM/fda del 23.4.2012).
Il deferimento Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa commissione:
1) il Sig. Pennisi Rosario, Presidente e Legale Rappresentante della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 7, pagina 2 del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 153 del 22 aprile 2011, per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 12, della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società.
2) la Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.
2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.
3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Pennisi Rosario l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società S.S.D. Acireale Calcio 1946 Srl l’ammenda di euro 1.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti.
4. La decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Rosario Pennisi e la Società S.S.D. Acireale Calcio 1946 Srl per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 7, pagina 2, del C.U. medesimo, per il deposito entro le ore 12 del 12 luglio 2011 della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società. L’inosservanza del suddetto adempimento formale entro il termine suddetto costituisce un comportamento antiregolamentare. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio la violazione posta in essere dal Signor Rosario Pennisi con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl, ai sensi del’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Rosario Pennisi la sanzione di giorni 30 (trenta); nei confronti della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl, l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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