F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 18 Settembre 2012 (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI VRENNA (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società FC Crotone Srl), Società FC CROTONE Srl (nota n. 110/1296 pf11-12 SP/blp del 5.7.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 18 Settembre 2012
(10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI VRENNA (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società FC Crotone Srl), Società FC CROTONE Srl (nota n. 110/1296 pf11-12 SP/blp del 5.7.2012).
Il deferimento Con atto del 6 luglio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinale: a) il Sig. Giovanni Vrenna, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Crotone FC Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Crotone FC Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante pro tempore. Nei termini consentiti i deferiti hanno depositato le rispettive memorie difensive. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giovanni Vrenna, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Giovanni Vrenna, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giovanni Vrenna, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società deferita con la conseguente applicazione della sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013. I motivi della decisione Alla luce della documentazione in atti e delle prove raccolte dalla Procura federale la Commissione deve rilevare la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, merita accoglimento. La Società Crotone FC Srl, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 85, lettera B), paragrafo VII, delle N.O.I.F., alla scadenza del termine del 15 maggio 2012 non ha documentato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012, nonché relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011. La circostanza di cui sopra è ampiamente provata dal “Memorandum riepilogativo” (allegato n. 2 del fascicolo d’ufficio) redatto dalla Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei relativi controlli, in forza del quale la Co.Vi.So.C., nella riunione del 13 giugno 2012, ha riscontrato che la Società Crotone FC Srl, nel termine del 15 maggio 2012, non aveva provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012; nel corso della medesima riunione la Co.Vi.So.C. ha inoltre riscontrato il permanere del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011. Le deduzioni contenute nelle memorie difensive dai soggetti deferiti non possono trovare accoglimento. Difatti la ritardata comunicazione alla Co.Vi.So.C. della documentazione attestante il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals non può in alcun modo configurarsi come una “mera irregolarità formale e non certamente sostanziale”, come sostenuto dai deferiti nelle rispettive difese. Di contro la ritardata comunicazione di cui sopra integra a tutti gli effetti l’inosservanza di un adempimento ritenuto inderogabile da parte della normativa federale. Per quanto riguarda le sanzioni, tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Giovanni Vrenna. Infligge a carico della Società Crotone FC Srl la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013.
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