F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 18 Settembre 2012 (11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO INVERNIZZI (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Spa), Società CALCIO LECCO 1912 Spa ▪ (nota n. 138/1286 pf11-12 SP/blp del 6.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 18 Settembre 2012 (11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO INVERNIZZI (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Spa), Società CALCIO LECCO 1912 Spa ▪ (nota n. 138/1286 pf11-12 SP/blp del 6.7.2012). Il deferimento Con atto del 9 luglio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Sergio Invernizzi, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società Calcio Lecco 1912 Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento totale degli emolumenti relativi alle mensilità di febbraio e marzo 2012, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società Calcio Lecco 1912 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. Nei termini consentiti nessuna memoria difensiva è stata versata in atti dai soggetti deferiti. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti in relazione a quanto loro ascritto con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Sergio Invernizzi, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Spa, l’inibizione per mesi 2 (due); b) alla Società Calcio Lecco 1912 Spa la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013. Motivi della decisione Valutata la documentazione in atti e preso atto delle prove raccolte dalla Procura Federale, anche alla luce del comportamento processuale dei deferiti i quali non hanno ritenuto opportuno depositare memorie difensive, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. La Società Calcio Lecco 1912 Spa, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF non ha provveduto entro il termine del 15 maggio 2012 al pagamento degli emolumenti delle mensilità febbraio e marzo 2012 dovuti ai propri tesserati. Sul punto assume valore probatorio assoluto il “Memorandum riepilogativo” (allegato n. 2 del fascicolo d’ufficio) redatto dalla Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla FIGC per l’effettuazione dei relativi controlli, in forza del quale la CoViSoC, nella riunione del 13 giugno 2012, ha riscontrato che la Società Calcio Lecco 1912 Spa non ha provveduto entro il termine del 15 maggio 2012 al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di febbraio e marzo 2012. Per quanto riguarda le sanzioni, tenuto anche conto del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 2 (due) a carico del Sig. Sergio Invernizzi; ▪ penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013 a carico della Società Calcio Lecco 1912 Spa.
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