F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 18 Settembre 2012 (22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ZANON (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 216/1287 pf11-12 SP/blp del 10.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 18 Settembre 2012 (22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ZANON (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 216/1287 pf11-12 SP/blp del 10.7.2012). Il deferimento A seguito di segnalazione effettuata dalla CoViSoC mediante nota del 18/06/2012, il Procuratore Federale ha individuato a carico della Società sportiva AS Casale Calcio Srl (all'epoca dei fatti in liquidazione) la responsabilità disciplinare per mancato per aver agito in difformità rispetto a quanto prescritto dall'art. 85, lett. C), paragrafo V, NOIF, ovvero per non aver documentato, alla scadenza del termine perentorio del 15 maggio 2012, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012. Ne è seguita l'attivazione del procedimento disciplinare nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, CGS), per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, al proprio Legale rappresentante pro tempore, ovvero al Sig. Giorgio Zanon, anch'egli parimenti sottoposto al procedimento disciplinare de quo. Nei termini assegnati esclusivamente l'AS Casale Calcio Srl ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, nonché il difensore della Società deferita. Il rappresentante della Procura federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 2 (due) di inibizione a carico del Sig. Giorgio Zanon; - penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico dell'AS Casale Calcio Srl. I motivi della decisione La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte al Sig. Zanon e, per esso, all'AS Casale Calcio Srl risultino comprovate per tabulas e, peraltro, anche pacificamente ammesse dalla compagine societari deferita, per cui ogni eventuale altra considerazione in merito si rivelerebbe ultronea. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga a carico del Sig. Giorgio Zanon la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e a carico dell'AS Casale Calcio Srl quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013.
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