F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 18 Settembre 2012 (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ZANON (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 218/1284 pf11-12 SP/blp del 10.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 18 Settembre 2012 (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ZANON (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 218/1284 pf11-12 SP/blp del 10.7.2012). Il deferimento A seguito di segnalazione effettuata dalla CoViSoC mediante nota del 18/06/2012, il Procuratore Federale ha individuato a carico della Società sportiva AS Casale Calcio Srl (all'epoca dei fatti in liquidazione) la responsabilità disciplinare per aver agito in difformità rispetto a quanto prescritto dall'art. 85, lett C), paragrafo IV, NOIF, ovvero per aver utilizzato un conto corrente non dedicato ai fini dell'effettuazione del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012. Ne è seguita l'attivazione del procedimento disciplinare nei riguardi dell'indicata compagine societaria in liquidazione, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, CGS), per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento) e, in particolare, al proprio Legale rappresentante pro tempore, Sig. Giorgio Zanon, anch'egli parimenti sottoposto al procedimento disciplinare de quo. Nei termini assegnati esclusivamente l'AS Casale Calcio Srl ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, nonché il difensore della Società deferita. Il rappresentante della Procura federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda a carico del Sig. Giorgio Zanon; - € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico dell'AS Casale Calcio Srl. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte al Sig. Zanon e, per esso, all'AS. Casale Calcio Srl, sussistano integralmente. Al riguardo, gli assunti difensivi dispiegati dall'AS Casale Calcio Srl, essenzialmente orientati a giustificare gli addebiti disciplinari de quibus sulla base di un contegno tenuto in termini di “sostanziale” correttezza, in buona fede e, in ogni caso, dettato da una causa di forza maggiore, non risultano rilevanti ai fini esimenti. È pacifico come i fatti oggetto di indagine debbano ritenersi comprovati per tabulas, in ragione degli accertamenti effettuati dalla Deloitte & Touche Spa, sostanzialmente non contestati dall'AS Casale Calcio Srl, ma di cui la medesima compagine societaria fornisce un’interpretazione non condivisibile, soprattutto nella misura in cui essa tende ad affievolire la portata del dato formale della disposizione regolamentare violata. In tema, questa Commissione disciplinare nazionale ha già avuto modo di chiarire, in occasione dell'esame di fattispecie analoghe a quella che ci occupa, che l'addebito contestato non può essere minimamente considerato quale mera irregolarità formale costituendo, piuttosto, vero e proprio inadempimento rispetto alla disciplina regolamentare domestica, la cui integrale osservanza é inderogabile e non é suscettibili di alcuna diversa interpretazione. Ora, é indubbio che l’art. 85 NOIF imponga il ricorso a specifiche modalità di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, così come é parimenti incontestabile che, in relazione agli adempimenti finanziari relativi alla s.s. 2011/2012 (ai quali, appunto, deve essere ricondotto il pagamento degli emolumenti in favore dei tesserati relativamente alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012), l'AS Casale Calcio Srl avrebbe dovuto e potuto diligentemente tener conto di quanto espressamente prescritto in seno al CU FIGC n. 158/A del 29 aprile 2011 - c.d. Sistema delle Licenze Nazionali s.s. 2011/2012- e, in particolare, al Titolo I, par. III, lett. C, n. 8) in ordine agli “Adempimenti delle Società della Lega Italiana Calcio Professionistico”; ebbene, detta disposizione prescriveva che le Società associate alla Lega Pro avrebbero dovuto “depositare presso la CoViSoC, anche mediante fax, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla Società, accesi presso una o più banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS relativi e di altri contributi”. Ne discende che la compagine societaria deferita, in una prospettiva lungimirante, ai fini specifici, avrebbe opportunamente agito indicando, oltre al corrente dedicato principale, per così dire, anche uno più distinti conti correnti alternativi (ad esempio, il conto corrente non dedicato utilizzato e oggetto di contestazione), per ciò stesso evitando di incorrere nella odierna violazione disciplinare a essa ascritta. Ne deriva che si rivela del tutto incongruente il richiamo operato dalla difesa dell'AS Casale Calcio Srl al CU FIGC n. 121/A del 4 giugno 2010 (c.d. Sistema delle Licenze Nazionali s.s. 2010/2011), sia in 11 quanto in ogni caso temporalmente non riferibile alla commissione delle violazioni contestate (relative agli adempimenti prescritti per la s.s. 2011/2012) sia in ragione del fatto che proprio il richiamato CU FIGC n. 158/A del 29 aprile 2011 (c.d. Sistema delle Licenze Nazionali s.s. 2011/2012), offrendo alle Società sportive interessate l'opportunità di indicare anche uno o più conti correnti dedicati alternativi a quello principale, ha innovato, per così dire, la materia, di certo in termini di maggior favore. Sanzioni eque, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga a carico del Sig. Giorgio Zanon la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) e all'AS Casale Calcio Srl quella dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it