F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012 (597) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl), Società FC ESPERIA VIAREGGIO Srl ▪ (nota n. 8867/740 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012
(597) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl), Società FC ESPERIA VIAREGGIO Srl ▪ (nota n. 8867/740 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).
Visti gli atti;
Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 7 giugno 2012 nei confronti di: • Stefano Dinelli, Amministratore unico della FC Esperia Viareggio Srl per violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell’art.6 di cui all’allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. n.178/A del 9 giugno 2011 e in particolare: mancato adeguamento dell’impianto (Stadio dei Pini di Viareggio) alle carenze nella trasmissione dei dati di illuminamento verticale
• FC Esperia Viareggio Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Signor Stefano Dinelli e la Società FC Esperia Viareggio Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Stefano Dinelli e la Società FC Esperia Viareggio Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Stefano Dinelli, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società FC Esperia Viareggio Srl, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Stefano Dinelli, sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta); per la Società FC Esperia Viareggio Srl, sanzione dell’ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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