F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012 (596) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO CICALESE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl ▪ (nota n. 8866/739 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012 (596) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO CICALESE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl ▪ (nota n. 8866/739 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012). Il Deferimento Con atto del 7 giugno 2012 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: • il Sig. Giuliano Cicalese quale Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ebolitana 1925 Srl; • la Società Ebolitana 1925 Srl; per rispondere: il Sig. Giuliano Cicalese della violazione di cui all’artt. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al Titolo II , all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 18, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, ”per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2011, a sanare il mancato rispetto dell’art. 18 di cui all’allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare: mancato adeguamento alla carenza di idoneo locale da attrezzare con almeno 15 postazioni di lavoro”; la Società Ebolitana 1925 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. La Procura riteneva di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini - esperite a seguito della trasmissione da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC alla Procura federale della comunicazione della Lega italiana calcio professionistico del 27.1.12 - emergeva che la Società Ebolitana 1925 Srl in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 18, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, non aveva provveduto, entro il termine del 31/12/2011, a realizzare un idoneo locale per la stampa con almeno 15 postazioni di lavoro. Alla riunione del 19 settembre 2012 é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 2 (due) di inibizione per Giuliano Cicalese e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per la Società Ebolitana 1925 Srl. Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta provato che la Società Ebolitana 1925 Srl in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 18, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, non ha provveduto, entro il termine del 31/12/2011, a realizzare un idoneo locale per la stampa con almeno 15 postazioni di lavoro. Sussiste, pertanto, la responsabilità del Legale rappresentante della Società e quella della Società medesima, che deve ritenersi responsabile in via diretta per fatto del proprio legale rappresentante sussistendo un comportamento illecito commesso dallo stesso. Il dispositivo Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge al deferito Giuliano Cicalese, la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e alla Società Ebolitana 1925 Srl l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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