F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012 (603) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE’ (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl), Società TORRE NEAPOLIS Srl (già FC NEAPOLIS MUGNANO Srl) ▪ (nota n. 8869/742 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012 (603) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE’ (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl), Società TORRE NEAPOLIS Srl (già FC NEAPOLIS MUGNANO Srl) ▪ (nota n. 8869/742 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012). Il Deferimento Con atto del 7 giugno 2012 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: - il Sig. Fabrizio Bouchè, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl (già FC Neapolis Mugnano Srl); - la Società Torre Neapolis Srl (già FC Neapolis Mugnano Srl); per rispondere: il Sig. Fabrizio Bouchè della violazione di cui all’artt. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2011, a sanare il mancato rispetto dell’art. 6 di cui all’allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare ad eliminare la carenza del valore minimo di illuminamento orizzontale medio (300 lux) dell’impianto P. Iannello di Frattamaggiore; la Torre Neapolis Srl (già FC Neapolis Mugnano Srl), a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante. La Procura riteneva di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini - esperite a seguito della trasmissione da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC alla Procura federale della comunicazione della Lega italiana calcio professionistico del 27.1.12 - emergeva che la Società Torre Neapolis Srl (già Neapolis Mugnano Srl) in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, non aveva provveduto, entro il termine del 31/12/2011, ad eliminare la carenza del valore minimo di illuminamento orizzontale medio (300 lux) dell’impianto P. Iannello di Frattamaggiore. Alla riunione del 19 settembre 2012 é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 2 (due) di inibizione, ciascuno per Fabrizio Bouchè e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per la Società Torre Neapolis Srl (già FC Neapolis Mugnano Srl). Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta provato che la Società Torre Neapolis Srl (già FC Neapolis Mugnano Srl), in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 18, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, non ha provveduto, entro il termine del 31/12/2011, ad eliminare la carenza del valore minimo di illuminamento orizzontale medio (300 lux) dell’impianto P. Iannello di Frattamaggiore. Sussiste, pertanto, la responsabilità del Legale rappresentante della Società e quella della società medesima, che deve ritenersi responsabile in via diretta per fatto del proprio Legale rappresentante sussistendo un comportamento illecito commesso dallo stesso. Il dispositivo Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge al deferito Sig. Fabrizio Bouchè, la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e alla Società Torre Neapolis Srl (già FC Neapolis Mugnano Srl), l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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