F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 21 Settembre 2012 (515) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RENZO LUCCHIARI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Este Srl) E DELLA SOCIETA’ AC ESTE Srl (nota n. 7594/357pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 21 Settembre 2012
(515) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RENZO LUCCHIARI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Este Srl) E DELLA SOCIETA’ AC ESTE Srl (nota n. 7594/357pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l’elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012. Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco. Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio dall’altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione. La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l’ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare. Siffatta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 (“Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juoniore”), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2011. Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l’invio a mezzo di plico raccomandato. Sul punto, la finalità della norma, nell’imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l’inoltro del plico raccomandato. Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla COVISOD, la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notiziare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull’esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della COVISOD) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante. Nel caso che qui interessa, la COVISOD a mezzo di nota del 26 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società AC ESTE Srl non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco della squadra juniores, sicchè la Procura Federale, con atto datato 24 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Renzo Lucchiari, Presidente e legale rappresentante della Società AC ESTE Srl e la stessa Società AC ESTE Srl per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante. Al Deferimento ha controdedotto la Società AC Este srl, la quale, pur ammettendo di non aver depositato nei termini la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, ha ugualmente chiesto il proscioglimento, deducendo che il ritardo era dipeso dalla mancata disponibilità dell’impianto assegnato dal Comune, che si era manifestata a pochi giorni dalla scadenza della iscrizione al campionato e che era risultata impeditiva al rispetto di detto termine. Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Renzo Lucchiari, per la sua qualità, l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). La Commissione osserva quanto segue. Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l’inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale. L’art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento. Sussiste dunque in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all’art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H). Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento e le istanze punitive richieste, sussistendo la prova per ammissione della stessa parte deferita del mancato adempimento da parte dei deferiti di quanto previsto al Punto A) n. 10 del C.U. n. 153/22 aprile 2011 FIGC – LND Comitato Interregionale stagione sportiva 2011 / 2012, richiamato dalla normativa afferente il Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 (Punto B). P.Q.M. infligge al sig. Renzo Lucchiari nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società AC Este Srl l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società AC Este Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille//00).
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