F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 21 Settembre 2012 (516) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GENESIO SEVERINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Atletico Arezzo Srl ora USD Arezzo Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO AREZZO Srl ora USD AREZZO Srl (nota n. 7600/363pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 21 Settembre 2012
(516) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GENESIO SEVERINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Atletico Arezzo Srl ora USD Arezzo Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO AREZZO Srl ora USD AREZZO Srl (nota n. 7600/363pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
1. Il deferimento
Con provvedimento del 24 aprile luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
1) il Sig. Genesio Severini, Presidente e legale rappresentante, della Società USD Arezzo, per rispondere della violazione dell’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 3) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere provveduto al deposito, entro il termine prescritto del 12 luglio 2011, ore 12:.00, di “ copia del Verbale della Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell’ipotesi di mancata variazione delle stesse” nonché per non aver provveduto a depositare “dichiarazione di disponibilità del campo di gioco secondo il modello predisposto dal Comitato medesimo, rilasciata dell’Ente proprietario, secondo quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali”.
2) la Società USD Arezzo, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi.
3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale unitamente al difensore dell’USD Arezzo, ha presentato istanza di applicazione della pena ex art. 23 CGS, nei confronti di entrambi i deferiti, che viene decisa come da Ordinanza che segue: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Genesio Severini e la Società ASD Atletico Arezzo Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Genesio Severini, sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 28 (ventotto); pena base per la Società ASD Atletico Arezzo Srl, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.330,00 (€ milletrecentotrenta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Genesio Severini sanzione dell’inibizione di giorni 28 (ventotto); per la Società ASD Atletico Arezzo Srl sanzione dell’ammenda di € 1.330,00 (milletrecentotrenta /00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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