F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 25 Settembre 2012 (65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA VALLARELLA (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl), e della Società AS ANDRIA BAT Srl ▪ (nota n. 990/72 pf12-13/SP/blp del 29.8.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 25 Settembre 2012 (65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA VALLARELLA (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl), e della Società AS ANDRIA BAT Srl ▪ (nota n. 990/72 pf12-13/SP/blp del 29.8.2012). Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Luca Vallarella, all’epoca dei fatti contestati Amministratore unico e Legale rappresentante della AS Andria Bat Srl, e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società” ovvero “Andria”), per rispondere, rispettivamente: - Il Sig. Luca Vallarella della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 7) del CU 146/A del 7 maggio 2012 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2012/13, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2012, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00; - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Luca Vallarella, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Luca Vallarella, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luca Vallarella, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. La Commissione, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale – che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto per l’Andria – e il difensore dei deferiti, che si è riportato alle conclusioni rassegnate nella memoria in atti; osserva quanto segue. Il deferimento è fondato e va accolto. È provato - risultando dalla nota del 6 agosto 2012 con cui la Co.Vi.So.C. ha riscontrato l’inosservanza, da parte dell’Andria, all’adempimento previsto dal C.U. 146/A del 7 maggio 2012 sopra richiamato – che la Società abbia posto in essere la violazione contestata. A nulla rilevano, in proposito, le argomentazioni difensive dell’Andria, la quale ha imputato il ritardo a un mero disguido tecnico-contabile in fase di disbrigo della pratica, del tutto indipendente dalla volontà della medesima Società. Si tratta di circostanza che non rileva, avendo la Società l’obbligo di adempiere nei termini, cosa che non è stata, accertandosi preventivamente della validità ed idoneità della fideiussione presentata. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura e cioè la sanzione della penalizzazione di un punto per la AS Andria Bat Srl. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Luca Vallarella. Infligge la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica per la AS Andria Bat Srl, da scontarsi nel campionato 2012/13.
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