F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 25 Settembre 2012 (67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (all’epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), PIETRO PORRO (all’epoca dei fatti Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), FLAVIO FOTI (all’epoca dei fatti Consigliere delegato rappresentante la Società Calcio Como Srl), e della Società CALCIO COMO Srl ▪ (nota n. 1010/73 pf12-13/SP/blp del 30.8.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 25 Settembre 2012 (67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (all’epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), PIETRO PORRO (all’epoca dei fatti Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), FLAVIO FOTI (all’epoca dei fatti Consigliere delegato rappresentante la Società Calcio Como Srl), e della Società CALCIO COMO Srl ▪ (nota n. 1010/73 pf12-13/SP/blp del 30.8.2012). La C.D.N., visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale – che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi sei a carico, rispettivamente, dei Sig.ri Amilcare Rivetti, Pietro Porro e Flavio Foti e la sanzione della penalizzazione di un punto a carico della Calcio Como Srl – e il difensore dei deferiti, che si è riportato alle conclusioni rassegnate nella memoria in atti; osserva quanto segue. Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Amilcare Rivetti, all’epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Calcio Como Srl, il Sig. Pietro Porro, all’epoca dei fatti contestati Vice Presidente del C.d.A. con poteri di Legale rappresentanza della Calcio Como Srl, il Sig. Flavio Foti, all’epoca dei fatti contestati Consigliere delegato con poteri di Legale rappresentanza della Calcio Como Srl, e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società” ovvero “Como”), per rispondere, rispettivamente: - i Sig.ri Amilcare Rivetti, Pietro Porro e Flavio Foti della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 7) del C.U. 146/A del 7 maggio 2012 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2012/13, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2012, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00; - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Il deferimento è fondato e va accolto. È provato - risultando dalla nota del 6 agosto 2012 con cui la Co.Vi.So.C. ha riscontrato l’inosservanza, da parte del Como, all’adempimento previsto dal C.U. 146/A del 7 maggio 2012 sopra richiamato – che la Società abbia posto in essere la violazione contestata e che tale violazione sia ascrivibile, in forza del rapporto di immedesimazione organica, ai Sig.ri Amilcare Rivetti, Pietro Porro e Flavio Foti, quali legali rappresentanti del Como all’epoca dei fatti. A nulla rilevano, in proposito, le argomentazioni difensive della Società Como, la quale ha imputato il ritardo alla circostanza di aver saputo, solo successivamente al deposito, tempestivamente effettuato, che la fideiussione bancaria non fosse idonea per fatto e colpa – a suo dire – dei soggetti, estranei alla stessa, che si erano fatti carico di ottenerne il rilascio. Si tratta di circostanza che non rileva, avendo la Società l’obbligo di adempiere nei termini, cosa che non è stata, accertandosi preventivamente della validità e della idoneità della fideiussione. In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura e cioè la sanzione dell’inibizione di mesi sei in danno dei Sig.ri Amilcare Rivetti, Pietro Porro e Flavio Foti e la sanzione della penalizzazione di un punto per la Calcio Como Srl. P.Q.M. accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno ai tesserati Sig.ri Amilcare Rivetti, Pietro Porro e Flavio Foti e la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto per la Calcio Como Srl, da scontarsi nel campionato 2012/13.
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