F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 27 Settembre 2012 (585) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO D’IPPOLITO (Agente Calciatori), SILVINO MARRAS (all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Società Bologna FC Spa) GASTON EXEQUIEL RAMIREZ PEREYRA (all’epoca dei fatti Calciatore della Società Bologna FC Spa), Società BOLOGNA FC Spa) • (nota n. 8901/554 pf 11-12/AM/ma del 8.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 27 Settembre 2012 (585) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO D’IPPOLITO (Agente Calciatori), SILVINO MARRAS (all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Società Bologna FC Spa) GASTON EXEQUIEL RAMIREZ PEREYRA (all’epoca dei fatti Calciatore della Società Bologna FC Spa), Società BOLOGNA FC Spa) • (nota n. 8901/554 pf 11-12/AM/ma del 8.6.2012). Il Procuratore federale con provvedimento del 18.6.2012 ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: Il Sig. D’Ippolito Vincenzo, Agente di Calciatori, regolarmente iscritto nel Registro Agenti di Calciatori istituito presso la F.I.G.C.; il Sig. Silvino Marras, Amministratore delegato – all’epoca dei fatti – del Bologna Calcio Football Club 1909 Spa. la Società Bologna Calcio Football Club 1909 Spa, il Sig. Gaston Exequiel Ramirez Pereira, calciatore tesserato per il Bologna Calcio Football Club 1909 Spa; per rispondere: • Il Sig. D’Ippolito Vincenzo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 16 comma 8 (gli Agenti di calciatori hanno l’obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività. Un Agente di calciatori in ogni trattativa può rappresentare solo gli interessi di una parte); dall’art. 19, comma 2 (ogni Agente deve assicurarsi che il suo nome, la firma e il nome del suo cliente siano indicati in qualsiasi contratto relativo a operazioni in cui è parte) e dall’art. 20, comma 2 (è vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una Società e un calciatore e/o tra due Società), comma 3 (è vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una Società per il tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo stesso calciatore, o stipulare accordi con quest’ultimo, per un periodo di 12 mesi dalla data del predetto tesseramento) e comma 9 (è comunque vietata agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento), del Regolamento Agenti dei Calciatori vigente all’epoca dei fatti); • il Sig. Silvino Marras, all’epoca dei fatti Amministratore delegato del Bologna Calcio Football Club 1909 Spa, della violazione dell’art. 1 comma 1, in relazione a quanto disposto dall’art. 22, comma 4 del Regolamento Agenti dei Calciatori vigente all’epoca dei fatti (ove una Società si sia avvalsa dell’opera di un agente per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva con uno o più calciatori, deve assicurarsi che il nome dell’Agente sia indicato nel contratto); • il Bologna Calcio Football Club 1909 Spa, della violazione dell’art. 4 comma 1, a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al proprio Amministratore delegato all’epoca dei fatti; • il calciatore Ramirez Pereira Gaston Exequiel della violazione dell’art. 1 comma 1, in relazione a quanto disposto dall’art. 21, comma 5 del Regolamento Agenti dei Calciatori vigente all’epoca dei fatti (ove un calciatore si sia avvalso dell’opera di un Agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell’Agente sia indicato sul contratto); All’inizio della riunione odierna Vincenzo D’Ippolito, Ramirez Pereira Gaston Exequiel e la Società Bologna Calcio Football Club 1909 Spa, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, Vincenzo D’Ippolito, Ramirez Pereira Gaston Exequiel e la Società Bologna Calcio Football Club 1909 Spa, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Vincenzo D’Ippolito, sanzioni della sospensione della licenza di mesi 5 (cinque) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a inibizione a mesi 3 (tre) e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); pena base per il Sig. Ramirez Pereira Gaston Exequiel, sanzioni della squalifica di 1 (una) giornata in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), il tutto convertito nell’ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00); pena base per la Società Bologna Calcio Football Club 1909 Spa, sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il p procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Residua a questo punto la sola posizione del Sig. Silvino Marras, Amministratore delegato del Bologna all’epoca dei fatti. Il rappresentante della Procura federale Avv. Catalano conclude per l’affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo per lo stesso la irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). Non è presente il Marras ne’ lo stesso ha presentato alcuna memoria difensiva. Rilevato che risulta accertato che, pur avendo il Bologna sottoscritto un contratto di mandato con l’Agente di calciatori Sig. D’Ippolito Vincenzo, all’atto della sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gaston Exequiel Ramirez Pereira, ometteva di indicare che la Società si era avvalsa dell’opera professionale del predetto agente per la conclusione del citato contratto, ne consegue la responsabilità del Legale rappresentante della Società stessa per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto disposto dall’art. 22, comma 4, Reg. Agenti dei Calciatori vigente all’epoca dei fatti. Valutata la congruità della sanzione richiesta dalla Procura Federale, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • per il Sig. Vincenzo D’Ippolito, sospensione della licenza di mesi 3 (tre) e ammenda di €15.000,00 (€ quindicimila/00); • per il Sig. Ramirez Pereira Gaston Exequiel, ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00); • per la Società Bologna Calcio Football Club 1909 Spa, sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00). Infligge le sanzioni dell’inibizione per mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) al Sig. Silvino Marras.
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