F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 27 Settembre 2012 (576) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO CAUSHAJ (calciatore già tesserato per la Soc. ASD Unione Fincantieri Monfalcone, attualmente svincolato), IRTA HYSA (qualificatosi, all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD Aquanera Comollo Novi), E DELLE SOCIETA’ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI E ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE (nota n. 8774/316pf11- 12/AA/ac del 4.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 27 Settembre 2012
(576) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO CAUSHAJ (calciatore già tesserato per la Soc. ASD Unione Fincantieri Monfalcone, attualmente svincolato), IRTA HYSA (qualificatosi, all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ASD Aquanera Comollo Novi), E DELLE SOCIETA’ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI E ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE (nota n. 8774/316pf11- 12/AA/ac del 4.6.2012).
La Procura Federale con atto del 4 giugno 2012 ha deferito a questa Commissione il calciatore della Società Unione Fincantieri Monfalcone Armando Caushaj, il sig. Irta Hysa, qualificatosi all’epoca dei fatti Presidente della Società Aquanera Comollo Novi, la Società AS Aquanera Comollo Novi e la Società ASD Unione Fincantieri Monfalcone, con la seguente motivazione: Il calciatore Caushaj, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF e 10 comma 2 CGS, per aver sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società Aquanera Comollo Novi mentre era tesserato per altra società, la Fincantieri, per la quale aveva presentato la richiesta di tesseramento in data 3 settembre 2011. Il sig. Hysa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF e 10 comma 2 CGS, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore di cui sopra senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento di che trattasi. La Società AS Aquanera Comollo Novi, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per le condotte ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 CGS. La Società ASD Unione Fincantieri Monfalcone, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS per le condotte ascritte al suo calciatore. Al Deferimento risultano allegati i seguenti documenti: Nota 27 ottobre 2011 della Presidenza del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia indirizzata alla Procura Federale, con la quale vengono denunciati i fatti di cui sopra. Comunicazione 27 settembre 2011 dell’Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia alla ASD Unione Fincantieri Monfalcone di autorizzazione al tesseramento del calciatore Armando Caushaj, non professionista di nazionalità straniera, per la sola stagione sportiva 2011/2012. Modello di Richiesta di Tesseramento alla FIGC n. 081928 da parte della Società ASD Unione Fincantieri Monfalcone del calciatore Armando Caushaj, spedita il 3 settembre 2011. Rapporto dell’Ufficio Tesseramento sulla decorrenza dal 13 ottobre 2011 del tesseramento del calciatore Armando Caushaj matricola 5.854.006 per la Società ASD Aquanera Comollo Novi, Dipartimento Interregionale. Informativa 14 ottobre 2011 dell’Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia alla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale attestante la sussistenza del doppio tesseramento del calciatore Armando Caushaj, in data 13 ottobre 2011 in favore della Società Aquanera Comollo Novi ed in data 7 settembre 2011 in favore della Società ASD Unione Fincantieri Monfalcone. Fogli di censimento della Società ASD Unione Fincantieri Monfalcone e della Società ASD Aquanera Comollo Novi, con allegate copie di lettere di dimissioni del sig. Irta Hysa dalla carica di Presidente (26 settembre 2011), del sig. Salvatore Pronestì da ogni tipo di collaborazione presso la Società ASD Aquanera Comollo Novi (9 settembre 2011), del verbale dell’Assemblea dei soci della ASD Aquanera Comollo Novi (24 ottobre 2011), nonché modello di Richiesta di Tesseramento alla FIGC n. 312570 da parte della Società ASD Aquanera Comollo Novi del calciatore Armando Caushaj. Alla riunione odierna fissata per la discussione del Deferimento è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrati i fatti, ha chiesto l’accoglimento del Deferimento con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: per il calciatore Armando Caushaj la squalifica di mesi 3 (tre), per il sig. Irta Hysa l’inibizione di mesi 3 (tre), per la Società ASD Aquanera Comollo Novi l’ammenda di € 600,00 (euro seicento), per la società ASD Unione Fincantieri Monfalcone l’ammenda di € 200,00 (euro duecento). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie a difesa. La Commissione osserva quanto segue. Le violazioni ascritte al calciatore Armando Caushaj ed al sig. Irta Hysa, all’epoca dei fatti Presidente della Società Aquanera Comollo Novi e sottoscrittore della Richiesta di tesseramento del calciatore medesimo, sono documentalmente provate e peraltro non contestate dai diretti interessati; esse pertanto vanno ritenute sussistenti, con conseguente adozione a carico dei predetti dei provvedimenti disciplinari chiesti dalla Procura Federale. Alla responsabilità dei due deferiti consegue quella diretta ed oggettiva della Società ASD Aquanera Comollo Novi, alla quale va conseguentemente applicata la richiesta sanzione. Deve essere parimenti sanzionata nella misura del chiesto la Società ASD Unione Fincantieri Monfalcone, in quanto oggettivamente responsabile della violazione commessa dal proprio calciatore. P.Q.M. Infligge al calciatore Armando Caushaj la squalifica di mesi 3 (tre), al sig. Irta Hysa l’inibizione di mesi 3 (tre), alla Società ASD Aquanera Comollo Novi l’ammenda di € 600,00 (seicento/00), alla società ASD Unione Fincantieri Monfalcone l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
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