F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 27 Settembre 2012 (549) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MASSIMO PUGLIESE (già Amministratore Unico e poi Liquidatore della fallita Società US Avellino Spa) (nota n. 7979/858pf10-11/AM/ma dell’8.5.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 27 Settembre 2012 (549) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MASSIMO PUGLIESE (già Amministratore Unico e poi Liquidatore della fallita Società US Avellino Spa) (nota n. 7979/858pf10-11/AM/ma dell’8.5.2012). La Procura Federale, con atto 8 maggio 2012, ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Maurizio Pugliese, al quale ha contestato la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 NOIF per aver provocato il dissesto della Società US Avellino Spa, dichiarata fallita il 16 settembre 2010 e revocata dalla affiliazione in data 11 febbraio 2011. Si legge nella parte motiva del Deferimento che il Pugliese dal 21 aprile 2008 al 22 dicembre 2009 aveva ricoperto la carica di amministratore unico e successivamente da tale data sino alla dichiarazione di fallimento quella di liquidatore della Società e che aveva nel contempo controllato l’intero capitale sociale attraverso società a lui riconducibili. Egli, nell’esercitare con pieni poteri la gestione economica e finanziaria della Società, era incorso in reiterate irregolarità, accertate dalla CO.VI.SO.C. attraverso tre relazioni risalenti al 2008 ed al 2009 e consistite in particolar modo nell’aver provocato la mancata ammissione della Società al campionato della stagione sportiva 2009/2010; nella esistenza di debiti nei confronti della LNP; nel mancato deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo; nel mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo di fine carriera; nel mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei Tributi Ires, Irap ed Iva; nelle continuate violazioni di norme federali di natura amministrativa e finanziaria, che avevano determinato a carico del Pugliese l’irrogazione di provvedimenti inibitori, sanzionati a più riprese dagli Organi di Giustizia Sportiva. Si precisa nella stessa parte motiva del Deferimento che il Pugliese, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, non soltanto aveva ricoperto le anzi dette cariche sociali, ma attraverso dapprima la spa Pufin, di cui egli stesso ne era l’amministratore unico e successivamente la Mambor Investments, riconducibile al Pugliese ed a componenti della sua famiglia, aveva di fatto detenuto l’intero capitale sociale della Società US Avellino Spa. Resiste al Deferimento il sig. Massimo Pugliese con memoria pervenuta il 21 settembre 2012, del seguente preciso tenore. “In merito alla premessa contrassegnata dalla lett. e) Sul punto, si rivela esclusivamente come sia da considerare quantomeno incongruo e, certamente, irrilevante, ai fini della eventuale dimostrazione di una qualche forma di “mala gestio “ il richiamo al gruppo societario che controllava la società U.S. Avellino s.p.a.. Tale esposizione, infatti, non incide minimamente sui profili di responsabilità pure oggi ascritti allo scrivente. In merito alla premessa contrassegnata dalla lett. f) In merito alla contestazione inerente il mancato deposito del bilancio societario alla data del 30 giugno 2010, è doveroso rammentare che l’esercizio sociale della US Avellino s.p.a. chiudeva – come giustamente rilevato dalla Procura Sportiva – alla data del 30 giugno di ogni anno e così anche il 2010. Orbene, poiché la disciplina prevista dalle NOIF evidentemente non deroga – né può farlo – a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione, appropriazione e deposito del bilancio di esercizio, l’allora liquidatore della US Avellino Spa in Liquidazione, cioè il sottoscritto, poteva ben attendere il 27 ottobre 2010 per l’approvazione del bilancio di esercizio e, poi, i successivi trenta giorni per il deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese. Dal momento che, in data 16 settembre 2010 (come da premesse del deferimento), il Tribunale di Avellino ha dichiarato il fallimento della società, evidentemente ogni incombenza inerente redazione del bilancio e relativo deposito non poteva che ricadere sul nominato curatore fallimentare. Dunque, rispetto a questo specifico profilo, alcuna responsabilità può ascriversi allo scrivente. In merito alla premessa contrassegnata dalla lett. g) Rispetto a questi addebiti, conclamanti – nell’impostazione della fattispecie offerta dal Procuratore Vicario – la mala gestio, è necessario rilevare come gli stessi non rispondano a verità. Difatti, la società US Avellino Spa è stata regolarmente iscritta al campionato 2008/2009, avendo superato tutti i controlli effettuati dalla Co.Vi.So.C. ed avendo adempiuto a tutte le prescrizioni di cui al C.U. n. 93/A del 05 maggio 2008, così come anche attestato dal Consiglio Federale in data 18 luglio 2008 con C.U. 12/A. L’operazione straordinaria di conferimento/cessione del marchio, avvenuta in data 31/05/2007, ha avuto effetti sul bilancio sociale della US Avellino Spa esclusivamente da un punto di vista civilistico, in quanto la Co.Vi.So.C. – ai fini dell’iscrizione delle società alla S.S. 2008/2009 – ha ritenuto tale operazione non idonea al fine del superamento del parametro PA e, pertanto, ha richiesto che i finanziamenti erogati dai precedenti soci della U.S. AVELLINO s.p.a. (PUFIN s.r.l. e IRPINIA SPORTING Srl) per complessivi € 7.002.027/00, fossero ancora da ritenersi postergati ed infruttiferi. Peraltro, in merito alle perdite, il quadro fattuale è decisamente differente rispetto a quanto rappresentato in sede di deferimento. Le perdite riportate dalla U.S. Avellino s.p.a. al 30 giugno 2008, pari ad € 3.957.607/00, sono state interamente ripianate in data 26 gennaio 2009, mediante copertura con “riserve sovrapprezzo azioni”, riserva creata in data 08 maggio 2006 con verbale di assemblea straordinaria per notar Edgardo Pesiri mediante versamento da parte dei soci dell’aumento di capitale deliberato e sottoscritto. Per quanto concerne le perdite riportate dalla US Avellino Spa al 30 giugno 2009, le stesse sono diretta ed immediata conseguenza della non iscrizione della società alla stagione sportiva 2009/2012 ed al consequenziale svincolo del “parco giocatori”. Come noto, il piano dei conti delle società di calcio impone di iscrivere tale accadimento tra le “immobilizzazioni immateriali”. E’ opportuno, inoltre, rilevare, anche dalla documentazione in possesso della CO.VI.SO.C., che il Patrimonio Netto della US Avellino Spa non si è mai abbattuto sotto il minimo legale, se non a seguito dell’approvazione del bilancio al 30 giugno 2009, riportate la cennata perdita di € 17.001.401/00, imputabile e scaturente – si ribadisce – in via diretta e sostanziale dalla non iscrizione della US Avellino alla S.S. 2009/2010 ed alle conseguenti/necessarie svalutazioni. Di qui l’eccezione mossa dal Collegio Sindacale. In tal senso, si fa notare che, se quanto affermato da Vice Procuratore dovesse ritenersi corretto e veritiero, ossia “che l’attività avrebbe dovuto essere cessata sin dal 2008 (anzi, senza la registrazione del marchio già dal 2007)”, la FIGC, avendo, con il proprio comportamento omissivo, provveduto comunque all’iscrizione della U.S. Avellino s.p.a. alla S.S. 2008/2009, sarebbe da ritenersi responsabile delle ulteriori risorse finanziarie immesse dal socio PUFIN s.p.a. nella US Avellino Spa pari a circa € 5.000.000/00 per consentire all’iscrizione della stessa. Dunque, la FIGC potrebbe essere chiamata a rispondere di tali danni direttamente dalla PUFIN Spa. Per tutto quanto sopra dedotto ed esposto, dunque, si confida nel completo proscioglimento dello scrivente, per le motivazioni tutte addotte in memoria”. Alla udienza odierna fissata per le ore 15.00 è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale che ha chiesto l’accoglimento del Deferimento e la sanzione della inibizione a carico del Pugliese di anni 5 (cinque), con proposta di radiazione. La Commissione osserva quanto segue. Le tesi difensive del deferito non appaiono fondate. Le responsabile contratte dal Pugliese risalenti al periodo in cui egli ha ricoperto cariche sociali della US Avellino Spa risultano documentalmente provate. Esse possono così sinteticamente riassumersi: 1°) nella dichiarazione di fallimento della Società US Avellino Spa di cui alla Sentenza n. 44/10 del 16 settembre 2010; 2°) nella revoca della affiliazione della Società US Avellino Spa disposta dalla Presidenza Federale l’11 febbraio 2011; 3°) nella precedente mancata ammissione della Società US Avellino Spa al campionato di competenza della stagione sportiva 2009/2010, deliberata dal Consiglio Federale il 14 luglio 2009 per assenza in capo alla Società dei requisiti patrimoniali e finanziari previsti dalla normativa federale; 4°) nonché nei numerosi provvedimenti disciplinari assunti nei confronti del Pugliese, tutti attinenti a gravi motivi di inadempimenti economico – finanziari, accertati in capo allo stesso Pugliese. In siffatto contesto appare di tutta evidenza la colpa del deferito in ordine al dissesto della Società US Avellino Spa, che non può non essere considerata come determinante per l’avvenuta dichiarazione di fallimento. Il deferimento deve essere pertanto accolto, soccorrendo nel caso in esame la fattispecie di cui all’art. 21 comma 3 NOIF, con conseguente sanzione della inibizione del deferito, da applicarsi in misura inferiore al chiesto, mancando in atti la prova del giudicato formatosi sulla dichiarazione di fallimento della Società US Avellino Spa, nonché l’ulteriore prova della sussistenza in capo al deferito di reati fallimentari. P.Q.M. infligge al sig. Massimo Pugliese l’inibizione per anni 3 (tre).
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