COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 28/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD TRASAGHIS avverso le squalifiche ai propri calciatori, rispettivamente a tutto il 04.11.2012 a carico di FEDELE Gabriele e per tre giornate di gara a carico di ROSSIT Simone (in c.u. n° 18 del 05.09.2012 Del. Tolmezzo).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 28/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD TRASAGHIS avverso le squalifiche ai propri calciatori, rispettivamente a tutto il 04.11.2012 a carico di FEDELE Gabriele e per tre giornate di gara a carico di ROSSIT Simone (in c.u. n° 18 del 05.09.2012 Del. Tolmezzo). Con tempestivo reclamo la ASD TRASAGHIS impugnava la decisione assunta dal G.S.T. a carico dei propri calciatori FEDELE Gabriele “per aver più volte spinto con violenza il direttore di gara a seguito di un suo provvedimento e per averlo ingiuriato” e ROSSIT Simone “per aver colpito un giocatore avversario con un forte calcio sopra il ginocchio e per aver ingiuriato ripetutamente il direttore di gara.” Affermava la società reclamante che la verbalizzazione del Direttore di Gara non fosse in linea con quanto effettivamente accaduto in campo. Chiedeva comunque una rivisitazione delle squalifiche per essere eccessive in relazione ai fatti descritti dallo stesso Arbitro. Il reclamo è manifestamente infondato quanto alla posizione del ROSSIT, che per comodità espositiva affronteremo per prima. A referto (il cui contenuto, la reclamante correttamente ne conviene, fa piena prova in ordine ai fatti accaduti in campo) emerge come il calciatore sia stato espulso per un fallo di gioco e che alla notificazione del cartellino rosso, lo stesso calciatore si sia allontanato dal terreno di giuoco rimbrottando nei confronti dell’Arbitro con alcune espressioni chiaramente offensive e con altre espressioni in manifesta mancanza di riguardo verso lo stesso. La valutazione data dal G.S.T., in questo caso non è seriamente contestabile: egli non ha poteri discrezionali per ridurre la squalifica al di sotto delle tre giornate di gara. Infatti l’art. 19/10 C.G.S. impone che “Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”. Lo stesso art. 19, al suo comma 4, invece, determina a carico dei calciatori responsabili delle infrazioni ivi indicate, “commesse in occasione o durante la gara come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso … di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Avendo cumulato “almeno” una giornata per l’espulsione e almeno due giornate di squalifica per le espressioni ingiuriose o irriguardose verso l’Arbitro, il G.S.T. non ha potuto sanzionare il ROSSIT con squalifica inferiore a quella comminata di (una + due =) tre giornate di gara. Discorso diverso e parzialmente condivisibile è quello per il calciatore FEDELE Gabriele. Questi, in effetti, a giudizio della C.D.T., non ha usato condotta violenta nei confronti dell’Arbitro, a dispetto del senso letterale delle stesse parole usate dal Direttore di Gara a referto. Infatti per giurisprudenza pacifica che gli Organi di Giustizia si tramandano dalle decisioni della C.A.F., il concetto di “violenza” contro l’Arbitro (che ex art. 19/4 lett. d comporta una squalifica di “almeno” otto giornate di gara o a tempo determinato a carico del calciatore che se ne sia reso colpevole) consiste in atti o gesti che arrecano o tendono ad arrecare a chicchessia un danno fisico. Una o più spinte inferte all’Arbitro, per quanto odiosa sia tale condotta, di per sé non costituiscono condotta tesa a ledere l’incolumità fisica del Direttore di Gara. Il fatto che egli non abbia riportato a referto di aver ricevuto neppure una sensazione di dolore, per quanto lieve, conferma che tale condotta sia estranea al concetto di violenza per come va inteso in termini di giustizia sportiva. Il fatto commesso dal calciatore, peraltro, consistito nelle spinte e nelle ingiurie ripetute, va comunque sanzionato con severità, viepiù in considerazione del fatto che nel frangente il FEDELE rivestiva il ruolo di capitano. La C.D.T. ritiene così, in parziale accoglimento del reclamo, di rideterminare la squalifica nei termini di cui al dispositivo PQM La C.D.T. – FVG così dispone: quanto a FEDELE Gabriele, in parziale accoglimento, ridetermina la squalifica a tutto il 15.10.2012; quanto a ROSSIT Simone rigetta il reclamo; dispone non addebitarsi alla società reclamante la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it