COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 26/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. DI CINTIO MARCELLO, MARZIALI FABRIZIO E PRUGNOLINI FABIO E DELL’U.S. MONTE SAN PIETRANGELI

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 26/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. DI CINTIO MARCELLO, MARZIALI FABRIZIO E PRUGNOLINI FABIO E DELL’U.S. MONTE SAN PIETRANGELI Con provvedimento in data 24 luglio 2012, il Procuratore Federale della FIGC ha deferito innanzi a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: - CINTIO Marcello, all’epoca dei fatti Presidente dell’U.S. Monte San Pietrangeli, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per il comportamento dallo stesso tenuto, al termine dell’incontro Monte San Pietrangeli/Monsampietro Morico del 4 marzo 2012, valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria del CRM, nei confronti dell’arbitro; comportamento caratterizzato da un eccesso di violenza verbale, che ha finito per sfiorare gli estremi di una violenza anche fisica, violando, in tal modo, i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui al citato art. 1 Cgs; - MARZIALI Fabrizio, all’epoca dei fatti dirigente dell’U.S. Monte San Pietrangeli, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva rifiutandosi, in qualità di dirigente addetto all’arbitro, di fornire la propria testimonianza sui fatti accaduti nello spogliatoio al termine della citata gara Monte San Pietrangeli/Monsampietro Morico; esprimendo altresì apprezzamenti negativi ed offensivi riguardo all’attività di indagine ed al suo oggetto, definendoli “una farsa epocale”; - PRUGNOLINI Fabio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’U.S. Monte San Pietrangeli, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva avendo fornito una testimonianza fuorviante e finalizzata a preservare da provvedimenti sanzionatori il presidente Cintio Marcello; - l’U.S. Monte San Pietrangeli della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per responsabilità diretta con riferimento alla condotta del proprio Presidente ed oggettiva con riferimento alle condotte dei sigg. Marziali Fabrizio e Prugnolini Fabio. All’odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale ed i deferiti Cintio Marcello, in proprio e quale legale rappresentante dell’U.S. Monte San Pietrangeli, ed il calciatore Prugnolini Fabio, tutti assistiti dal medesimo difensore. All’inizio del dibattimento i deferiti presenti hanno proposto istanze di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA ““La Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinate:  CINTIO Marcello: pena base mesi sei di inibizione diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi quattro;  PRUGNOLINI Fabio: pena base squalifica per tre giornate di gara diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a due;  U.S. MONTE SAN PIETRANGELI: pena base ammenda di € 1.000,00, ridotta, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 670,00; - considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:  CINTIO Marcello: inibizione di mesi quattro;  PRUGNOLINI Fabio: squalifica per due giornate di gara;  U.S. MONTE SAN PIETRANGELI: ammenda di € 670,00. Dichiara chiuso il procedimento con riferimento ai deferiti sopra indicati, dispone altresì procedersi oltre nei confronti di Marziali Fabrizio” Dopo la lettura dell’ordinanza sopra trascritta, è intervenuto il rappresentante della Procura Federale il quale ha illustrato i motivi del deferimento nei confronti di Marziali Fabrizio, ribadiva la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità del deferito con richiesta di irrogazione di sanzione come da verbale di udienza. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del dirigente Marziali Fabrizio in ordine alle violazioni ascrittegli nell’atto di deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente; • ritenuto che la condotta del Marziali costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà, correttezza e probità tutelati in ambito sportivo dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica al dirigente MARZIALI Fabrizio la sanzione dell’inibizione per mesi sei.
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