COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 26/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : *del Sig. Cristian GHERLINZONI – Dirigente Bellellieng Gaiba (all’epoca dei fatti) *della Società ora inattiva BELLELLIENG GAIBA A.S.D.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 26/09/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
*del Sig. Cristian GHERLINZONI – Dirigente Bellellieng Gaiba (all’epoca dei fatti)
*della Società ora inattiva BELLELLIENG GAIBA A.S.D.
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 28/8/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
- il Sig. Cristian GHERLINZONI – Dirigente Bellellieng Gaiba ASD all’epoca dei fatti
“per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, comma 1 del C.G.S. per avere contravvenuto ai principi di lealtà,
correttezza e probità, avendo fittiziamente attestato la propria responsabilità in ordine al calcio ricevuto dall’arbitro ad
opera di un soggetto non identificato tesserato per la Società Bellellieng Gaiba ASD in occasione della gara del 30-1-11,
così come descritto nella parte motiva (dell’atto di deferimento allegato), risultando tale assunzione di responsabilità
sconfessata da quanto dichiarato dall’arbitro in sede di rapporto di gara ed in sede di audizione dinnanzi ad un organo
della giustizia sportiva, circa la qualifica di calciatore della squadra del Bellellieng Gaiba del soggetto che, seppur non
identificato, lo aveva attinto con un calcio”
- la Società C.S. Bellellieng Gaiba A.S.D. (ora inattiva)
“per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., in conseguenza della
violazione ascritta al suo tesserato”.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
All’udienza del 25/9/2012 non sono comparsi pur ritualmente convocati :
il Sig. Cristian GHERLINZONI Dirigente Bellellieng Gaiba (all’epoca dei fatti)
l’ASD Bellellieng Gaiba (ora inattiva)
Il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C.
Constatato che le parti deferite non si sono presentate al dibattimento, oggetto del giudizio, é stato altresì constatato che
la Società C.S. Bellellieng Gaiba A.S.D. é stata dichiarata inattiva con il Comunicato Ufficiale n. 7 del C.R. Veneto del
18/7/2012.
E’ risultato inoltre che il Sig. Cristian Gherlinzoni non é tesserato per Società affiliate per la corrente stagione sportiva.
il Rappresentante della Procura dopo aver esposto brevemente le ragioni del deferimento ha formulato le seguenti
proposte di sanzione :
a carico del Sig. Cristian GHERLINZONI Dirigente Bellellieng Gaiba (all’epoca dei fatti) : inibizione per mesi 6, a
decorrere dalla data di eventuale reinserimento nei ruoli di Società
federate
a carico dell’ASD Bellellieng Gaiba (ora inattiva) ammenda di € 1.000,00.-
La Commissione Disciplinare Territoriale,
valutate le proposte sanzionatorie manifestate dal Dott. Salvatore Sciuto sopra elencate
dispone
l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari :
a carico del Sig. Cristian GHERLINZONI Dirigente Bellellieng Gaiba (all’epoca dei fatti) : inibizione per mesi 6, a
decorrere dalla data di eventuale reinserimento nei ruoli di Società
federate
a carico dell’ASD Bellellieng Gaiba (ora inattiva) : ammenda di € 700,00.-
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