F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 04 Ottobre 2012 (269) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. AMEDEO CRIMI (Presidente della Soc. ASD Città di Carini), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 212/cdt12 del 13.12.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 04 Ottobre 2012
(269) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. AMEDEO CRIMI (Presidente della Soc. ASD Città di Carini), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12.2011).
Occorre premettere in fatto quanto segue. La Lega Nazionale Dilettanti con nota del 15 giugno 2010 comunicava a tutti i Comitati Regionali, nonché ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, le linee-guida per la iscrizione delle società ai campionati di competenza della stagione sportiva 2010 – 2011, da attuarsi in ordine alle modifiche dell’art. 24 del Regolamento della Lega medesima. Veniva richiamato in siffatta nota il principio che i Comitati Regionali avrebbero dovuto individuare un primo termine per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda (disponibilità di un impianto di gioco omologato, inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società
e Tesserati, versamento di diritti ed oneri finanziari con possibilità di rateizzazione per alcune voci) ed un secondo termine di natura esclusivamente perentoria per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non era stata presentata contestualmente alla iscrizione. Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l’inosservanza del primo termine, pur se di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi dagli Organi della Giustizia Sportiva con un’ammenda oppure con punti di penalizzazione in classifica su deferimento della Procura Federale. Ai Comitati venivano delegate la fissazione dei termini di presentazione della domanda di iscrizione e di deposito della documentazione, nonché la tipologia delle sanzioni da applicare. Si precisava, infine, che l’inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza. Nel caso portato all’attuale cognizione di questa Commissione, era accaduto che il Presidente del Comitato Regionale Sicilia con lettera 7 febbraio 2011 recante all’oggetto “Illecito disciplinare”, in ottemperanza alla Direttiva della Lega Nazionale Dilettanti sopra richiamata (CU n. 502/Unico del 24 giugno 2010), che era stata integrata dalle comunicazioni a tutte le società del Comitato Regionale pubblicate sul C.U. Regione Sicilia del 24 agosto 2010 pag. 3 punto 2.1.1, aveva reso noto alla Procura Federale che la Società ASD Carini, partecipante al Campionato di Prima Categoria, aveva regolarizzato la propria posizione entro il secondo termine ed era pertanto incorsa nell’illecito disciplinare. Egli, nel contempo, chiedeva che la Procura, ove lo avesse ritenuto, provvedesse a deferire la Società inadempiente per l’applicazione dell’ammenda deliberata dal Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato nella riunione del 23 giugno 2010 nella misura da € 50,00 ad € 400,00. La Procura Federale, con atto datato 1° agosto 2011, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia la ASD Carini ed il Presidente della stessa Sig. Amedeo Crimi, ai quali contestava a quest’ultimo la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS con riferimento all’art. 24 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed alle Disposizioni generali del C.U. n. 502 / UNICO del 24 giugno 2010, per aver disatteso l’obbligo per le Società di perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, ed alla Società la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta stante l’addebito ascritto al
proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata sul CU n. 212/CDT 12
del 13 dicembre 2011, accoglieva parzialmente il deferimento ed infliggeva alla Società la sanzione dell’ammenda di € 50,00 ed al Sig. Amedeo Crimi, nella qualità di Presidente, l’ammonizione ai sensi dell’art. 19, comma 1 lettera a) CGS, in luogo della inibizione di mesi tre, che la Procura Federale, in sede di dibattimento, aveva chiesto. Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, la quale, richiamati i fatti e deducendo che la responsabilità della Società è sempre da imputarsi al soggetto attivo della condotta sanzionata, individuato ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 4 comma 1 CGS nel legale rappresentante della stessa anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante (il Presidente della Società) e rappresentata (la Società), chiede che, in parziale riforma della adottata decisione, venga inflitta al Sig. Amedeo Crimi la inibizione di mesi tre. Ha precisato la ricorrente che la decisione impugnata, senza alcuna specifica motivazione, si era posta in contrasto con il consolidato orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva anche in ambito territoriale, i quali, in casi analoghi, affermata la concomitante responsabilità del legale rappresentante e della società in relazione all’art. 1 comma 1 CGS quanto al primo ed all’art. 4 comma 1 quanto alla seconda, avevano comminato ai legali rappresentanti delle società inadempienti la sanzione della inibizione, in quanto maggiormente afflittiva rispetto a quella della semplice ammonizione, non adeguata ai fatti contestati ed agli effetti derivati. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Nessuno è invece comparso per la Società ASD Carini e per il Sig. Amedeo Crimi, i quali neppure non hanno fatto pervenire a questa Commissione scritti difensivi. La Commissione osserva quanto segue. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Come è stato costantemente affermato da questa Commissione, la statuizione contenuta nelle disposizioni relative alle modalità di iscrizione ai Campionati, cioè che l’inosservanza del termine ordinatorio anche per un solo adempimento costituisce illecito disciplinare, richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati delle società di cui all’art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma 1 lettera H). Inoltre, l’art. 10 comma terzo bis CGS, nel prevedere a carico delle società dilettantistiche, che non adempiono all’obbligo di deposito della documentazione richiesta per la partecipazione al campionato di competenza nei termini fissati dalle disposizioni, le sanzioni ivi riportate, implica di per sé la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali va inevitabilmente ascritto l’addebito del mancato adempimento. In sintesi, sussiste in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, invocato dalla Procura Federale e peraltro riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi (veggasi, tra le molte, la decisione di questa Commissione n. 532, in C.U. n. 49/CDN del 20 dicembre 2011; nn. 203 e ss. in C.U. n. 62/CDN del 9 febbraio 2012). In tale contesto, la decisione impugnata andrà riformata limitatamente alla erronea mancata inibizione del legale rappresentante della deferita, al quale dovrà essere inflitta la detta sanzione, che è fisiologica conseguenza dell’illecito disciplinare, da comminarsi in maniera inferiore rispetto al chiesto, avuto riguardo all’orientamento di questa Commissione, che si espresso in giorni trenta di inibizione per il primo inadempimento contestato ed in giorni quindici per ogni inadempimento ulteriore. Nel caso dedotto nel presente procedimento e, più in particolare dalla lettura degli atti, risulta che alla Società era stato contestato un solo inadempimento, consistito nel mancato tempestivo versamento della somma di € 9.325,61. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale a parziale modifica della decisione impugnata infligge al Sig. Amedeo Crimi la inibizione di gg. 30 (trenta).
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