F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 04 Ottobre 2012 (548) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI CAMPOFELICE, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 460/cdt3 del 30.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 04 Ottobre 2012
(548) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI CAMPOFELICE, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 460/cdt3 del 30.4.2012).
La Procura Federale con atto datato 1° febbraio 2012 aveva deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, tra gli altri, la Società ASD Città di Campofelice perché in alcune gare del Campionato Calcio A5 Serie C Stagione 2010/2011 aveva utilizzato in qualità di allenatore il Sig. Antonino Manzella, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, senza però averlo tesserato. A tale Società veniva contestata la sussistenza della responsabilità oggettiva (art. 4 comma secondo CGS) per le violazioni ascritte a due suoi dirigenti. In sede di discussione del deferimento, la Società deferita compariva a mezzo di un proprio delegato e deduceva che il tesseramento del Manzella era stato tempestivamente richiesto, ma che esso si era perfezionato solo in data 27 aprile 2011 contestualmente al pagamento da parte del tecnico della iscrizione annuale all’albo del settore, che era rimasta scoperta e che impediva la ratifica di detto tesseramento. Chiedeva di essere prosciolta ovvero, in subordine, di essere sanzionata con il minimo della pena che fosse ritenuta sussistente. La CDT con decisione adottata il 30 aprile 2012 e pubblicata sul CU Regionale n. 460/CDT 33, nel mentre sanzionava le persone deferite, ad esclusione del tecnico Manzella, il cui deferimento era portato a cognizione della CD presso il Settore tecnico, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti della Società ASD Città di Campofelice di Roccella in quanto risultava inattiva. Avverso siffatta decisione insorge la Procura Federale con ricorso del 9 maggio 2012, istando per l’accoglimento della sanzione punitiva dell’ammenda di € 500,00 chiesta in primo grado a carico della Società perché quest’ultima, ancorchè inattiva, risultava allora come ora pur sempre affiliata alla FIGC e quindi sottoposta all’obbligo del rispetto dell’Ordinamento sportivo. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. La Commissione osserva quanto segue. La tesi sostenuta dalla ricorrente è fondata.
Appare evidente che la CD Territoriale, nel prosciogliere la Società di che trattasi, si è attenuta all’inciso contenuto nel comma 1 art. 30 dello Statuto Federale, nonché nel comma 1 art. 1 CGS che stabiliscono l’obbligo dell’osservanza delle norme e degli atti federali in capo a tutti i soggetti (società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara ed altri) che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. Tuttavia l’art. 18 CGS, nell’elencare le sanzioni suscettibili di essere adottate a carico delle società in misura commisurata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, non reca alcun riferimento al concetto di attività sopra richiamato, dovendo pertanto interpretarsi come norma applicabile a tutte le società affiliate alla FIGC, a prescindere dal fatto che esse non svolgano più attività nel momento in cui la violazione, ovviamente commessa in vigenza di attività, viene loro contestata. Nel caso in esame, non risulta che la Società deferita sia incorsa nella revoca della affiliazione o nella decadenza dalla affiliazione ai sensi dell’art. 16 NOIF, per cui essa permane vincolata al rispetto dell’Ordinamento sportivo. Pacifica e non contestata la responsabilità della Società ASD Città di Campofelice consistita nell’aver utilizzato come allenatore in gare ufficiali di campionato un tecnico non tesserato, deve essere affermata la responsabilità oggettiva che le è stata contestata ed accolta la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale. Peraltro, insormontabile punto di criticità della decisione impugnata consiste nell’aver prosciolto la Società in base ad un motivo non dedotto né eccepito dalla Società medesima, che non aveva fatto alcun riferimento alla propria attività e che aveva chiesto in via principale il proscioglimento per ragioni di merito. P.Q.M. accoglie il ricorso, revoca sul punto la recisione impugnata, infligge alla Società ASD Città di Campofelice l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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