F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 04 Ottobre 2012 (30) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI ARCHIVIAZIONE DEL DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD PIAZZA ARMERINA MOSAICI, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 2/cdt01 del 10.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 04 Ottobre 2012 (30) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI ARCHIVIAZIONE DEL DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD PIAZZA ARMERINA MOSAICI, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 2/cdt01 del 10.7.2012). La Procura Federale con atto datato 15 aprile 2012 aveva deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia la Società ASD Piazza Armerina Mosaici, unitamente al suo legale rappresentante, perché per la disputa del Campionato Allievi Regionali Stagione 2010/2011 non aveva tesserato alcun tecnico abilitato, che difatti non risultava inserito nelle distinte delle gare, così violando le disposizioni generali contenute nel CU n. 1 del 1° luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico, punto B3 di pag. 39. A tale Società veniva contestata la sussistenza della responsabilità diretta (art. 4 comma 1 CGS) per le violazioni ascritte al Presidente. In sede di discussione del deferimento, compariva la sola Procura Federale, la quale, per quel che qui interessa, chiedeva che alla Società fosse comminata l’ammenda di € 800,00. La CDT con decisione adottata il 10 aprile 2012 e pubblicata sul CU Regionale n. 02/CDT 01, nel mentre sanzionava la persona deferita, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti della Società ASD Piazza Armerina Mosaici in quanto risultava inattiva. Avverso siffatta decisione insorge la Procura Federale con ricorso del 19 luglio 2012, istando per l’accoglimento della sanzione punitiva dell’ammenda di € 800,00 chiesta in primo grado a carico della Società perché quest’ultima, ancorchè inattiva, risultava allora come ora pur sempre affiliata alla FIGC e quindi sottoposta all’obbligo del rispetto dell’Ordinamento sportivo. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. La Commissione osserva quanto segue. La tesi sostenuta dalla ricorrente è fondata. Appare evidente che la CDT, nel prosciogliere la Società di che trattasi, si è attenuta all’inciso contenuto nel comma 1 art. 30 dello Statuto Federale, nonché nel comma 1 art. 1 CGS che stabiliscono l’obbligo dell’osservanza delle norme e degli atti federali in capo a tutti i soggetti (società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara ed altri) che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. Tuttavia l’art. 18 CGS, nell’elencare le sanzioni suscettibili di essere adottate a carico delle società in misura commisurata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, non reca alcun riferimento al concetto di attività sopra richiamato, dovendo pertanto interpretarsi come norma applicabile a tutte le società affiliate alla FIGC, a prescindere dal fatto che esse non svolgano più attività nel momento in cui la violazione, ovviamente commessa in vigenza di attività, viene loro contestata. Nel caso in esame, non risulta che la Società deferita sia incorsa nella revoca della affiliazione o nella decadenza dalla affiliazione ai sensi dell’art. 16 NOIF, per cui essa permane vincolata al rispetto dell’Ordinamento sportivo. Pacifica e non contestata la responsabilità della Società ASD Piazza Armerina Mosaici, consistita nel non aver tesserato nella Stagione sportiva 2010/2011 alcun tecnico abilitato, resa obbligatoria per il Campionato Allievi Regionali dalle disposizioni generali contenute nel CU n. 1 del 1° luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico, punto B3 di pag. 39, deve essere quindi affermata la responsabilità che le è stata contestata ed accolta la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale. P.Q.M. accoglie il ricorso, revoca sul punto la decisione impugnata, infligge alla Società ASD Piazza Armerina Mosaici l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).
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