F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 04 Ottobre 2012 (33) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD FILETTOLE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA DA SCONTARSI NELLA PRIMA SQUADRA NEL CAMPIONATO S.S. 2012/2013 AL SIG. FRANCESCO DANESE (calciatore) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 DA SCONTARSI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI APPARTENENZA S.S. 2012/2013 NONCHE’ AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 1 del 4.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 04 Ottobre 2012 (33) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD FILETTOLE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA DA SCONTARSI NELLA PRIMA SQUADRA NEL CAMPIONATO S.S. 2012/2013 AL SIG. FRANCESCO DANESE (calciatore) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 DA SCONTARSI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI APPARTENENZA S.S. 2012/2013 NONCHE’ AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 1 del 4.7.2012). La Commissione Disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti, con il difensore degli appellanti che ha invocato l’accoglimento del gravame, ribadendo le proprie richieste avanzate in via preliminare, principale e subordinata di merito, mentre il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma dell’impugnata decisione, osserva quanto segue. In punto di fatto la vicenda in esame è stata pacificamente accertata tanto che i deferiti non hanno mai contestato l’irregolarità della posizione del calciatore perché sottoposto a squalifica e conseguentemente la sussistenza dell’illecito, né in primo grado né con l‘atto di appello. I ricorrenti invocano invece la nullità del procedimento di prima istanza per violazione dei diritti difensivi, l’assenza di loro responsabilità nella produzione dell’evento e in subordine comunque contestano l’entità delle sanzioni inflitte a ciascuno di loro dalla Commissione Territoriale perché eccessiva, inadeguata alla concreta entità del fatto, non in linea con la costante giurisprudenza, anche recente, di questa Commissione. La preliminare eccezione procedurale è infondata, poiché i deferiti non hanno partecipato al dibattimento innanzi al primo giudice a causa del loro comportamento, come compiutamente illustrato dalla Commissione Territoriale, le cui motivazioni sul punto questo collegio fa proprie: contraddittorietà delle due diverse ragioni poste alla base dell’istanza di differimento, possibilità di partecipare comunque al dibattimento delegando altro soggetto, iniziale omissione di documentazione atta a giustificare la richiesta. Sotto il profilo della responsabilità essi sostengono di esserne esenti per aver agito in buona fede, non avendo peraltro a disposizione i mezzi per accertarsi che il calciatore sig. Danese doveva ancora terminare di scontare una squalifica inflittagli non nella stagione appena trascorsa, ma in quella ancora precedente. Le doglianze del sodalizio si appalesano infondate quantomeno sotto il profilo di merito giacchè il comportamento da esso tenuto è stato palesemente inadeguato e leggero, mentre quello del calciatore sicuramente non è riconducibile a buona fede. Infatti prima di schierare il giocatore la dirigenza avrebbe dovuto accertarsi della reale posizione del sig. Danese, specialmente in considerazione della circostanza che questi nella stagione precedente a quella in cui il fatto si è verificato non era stato tesserato presso alcuna Società e quindi non aveva mai giocato. Il comportamento tenuto invece dal sig. Danese è stato sicuramente censurabile sotto ogni profilo, giacchè egli ha volutamente sottaciuto la pendenza della squalifica a suo carico. Opposta attendibilità riveste invece il gravame nella parte in cui contesta l’entità delle sanzioni irrogate nella fattispecie, le quali, secondo costante giurisprudenza, vanno commisurate al grado di gravità della condotta che ha portato al verificarsi dell’accaduto, valutato con riferimento al numero di partite disputate, all’elemento psicologico (che nel concreto per quanto attiene alla ASD Filettole Calcio può ricondursi a colpa grave) ed alla concreta alterazione del risultato agonistico, quindi secondo equità, come più volte è stato sentenziato da questa Commissione in casi analoghi a quello oggi in esame, e non con l’automatica applicazione di un punto di penalizzazione per ogni incontro disputato dal calciatore in posizione irregolare, peraltro comunque non utilizzabile in una ipotesi, come quella in esame, in cui non si verte in materia di irregolarità del tesseramento.. La decisione del primo giudice deve essere pertanto riformata con la riduzione delle sanzioni inflitte alla società reclamante siccome viene indicato nel dispositivo. P. Q. M. accoglie per quanto i ragione il ricorso proposto dalla ASD Filettole Calcio ed in parziale riforma dell’impugnata decisione riduce le sanzioni inflitte alla Società a 7 (sette) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso e a €. 700,00 (settecento/00) di ammenda, Conferma nel resto. Nulla sulla tassa reclamo non versata.
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