COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD ROZZANO CALCIO Camp. Giovanissimi Reg. Gir. D Gara del 16-09-2012 tra Rozzano Calcio / Alcione C.U. n. 18 del CRL datato 20-09-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 04.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società ASD ROZZANO CALCIO Camp. Giovanissimi Reg. Gir. D
Gara del 16-09-2012 tra Rozzano Calcio / Alcione
C.U. n. 18 del CRL datato 20-09-2012
La società ROZZANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. Che ha inibito il dirigente sig. PIPITONE Giuseppe sino al 3-10-2012
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il provvedimento disciplinare disposto dal GS. relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett.b del C.G.S. l'inibizione dei dirigenti ovvero la squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese.
Tanto premesso e ritenuto la C.D.T.
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e si dispone l'addebito della relativa tassa.
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