F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029 del 10 Ottobre 2012 (28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERO CAMILLI (Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl – (nota n. 361/320pf11- 2/SP/ac del 18.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029 del 10 Ottobre 2012 (28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERO CAMILLI (Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 361/320pf11- 2/SP/ac del 18.7.2012). Con atto del 18 luglio 2012 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Piero Camilli, dirigente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl, e la stessa Società US Grosseto FC Srl per rispondere il primo della violazione dell'art. 5, comma 1, del CGS per aver espresso, mediante dichiarazioni rilasciate nel corso di una trasmissione televisiva e riportate da organi di stampa e siti web, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del tesserato della F.l.G.C., Sig. Pasquale Foti, Presidente della Reggina Calcio Spa, e la seconda della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo dirigente e Legale rappresentante. I deferiti hanno presentato memoria difensiva chiedendo il proscioglimento o, in subordine, l’irrogazione della sanzione minima ritenuta di giustizia, deducendo che l’affermazione del Camilli non poteva configurarsi come una offesa in quanto letteralmente esatta, non avendo il Foti la fedina penale pulita, e comunque essendo la medesima affermazione una giustificata reazione a più gravi affermazioni del Foti. All’udienza odierna la Procura federale ha chiesto l’irrogazione della sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) ciascuno per il Camilli e per la Società US Grosseto. Il deferimento è fondato e va accolto. Con lettera pervenuta alla Procura federale in data 20 ottobre 2011, il Presidente della Reggina Calcio, Sig. Pasquale Foti, ha denunciato che il Sig. Piero Camilli, Presidente del Grosseto, nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda sull'emittente toscana TV9, dopo la gara Reggina-Grosseto del 3 settembre 2011, avrebbe pronunciato la seguente frase "Foti è uno sporco", con chiaro intento offensivo, allegando un file audio contenente detta dichiarazione. Da tale registrazione, acquisita agli atti, della trasmissione televisiva "Bianco Rosso", mandata in onda dall'emittente privata toscana TV9, si evince che nel corso di un intervista il dirigente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl, Sig. Piero Camilli, alla domanda rivoltagli dal conduttore "il suo collega Foti era un po' arrabbiato a fine partita?", risponde "mah Foti è uno sporco". Tale frase è stata riportata dal quotidiano "La Nazione" del 7 settembre 2011 e da alcuni siti web (tra cui: www.tuttomercatoweb.com, www.regginacalcio.net., www.serieb.it.). Interrogato dal rappresentante della Procura federale il Camilli ha ammesso di aver pronunciato la predetta frase riferita al Foti, specificando che la stessa doveva essere inserita in un contesto più ampio, in quanto i suoi collaboratori gli avevano riferito che, al termine della gara Reggina-Grosseto, il medesimo Foti aveva accusato la Società Grosseto e il suo Presidente di collusione con il mondo arbitrale, lamentandosi per un rigore non concesso alla sua squadra. Il Camilli, inoltre, ha spiegato che, quando, nel corso della trasmissione televisiva, il giornalista gli ha riferito le lamentele e le illazioni del Presidente della Reggina, ha risposto che lui è pulito mentre Foti è sporco e che bastava controllare la vicenda della c.d. "calciopoli o moggiopoli", in cui il Foti era stato un attore importante, con condanne consistenti sia in sede sportiva, sia recentemente, in sede penale. Osserva la Commissione che, alla luce della connotazione indubbiamente offensiva che riveste la frase "Foti è uno sporco", il Sig. Piero Camilli ha travalicato i limiti di un legittimo diritto di critica e ha espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altro tesserato. Tale condotta integra gli estremi della violazione di cui all'art. 5, comma 1, del CGS, ascrivibile al Sig. Piero Camilli, dirigente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl, nonché, a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS, ascrivibile alla US Grosseto FC Srl. Si ritengono eque le sanzioni indicate in dispositivo in considerazione dell’entità del fatto. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e irroga a Camilli Piero e alla US Grosseto FC Srl la sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) ciascuno.
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