COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 10.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°2 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 27.9.2012 (squalifica calciatori AGRIPPO Antonio e MESITI Andrea per QUATTRO giornate di gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 10.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°2 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 27.9.2012 (squalifica calciatori AGRIPPO Antonio e MESITI Andrea per QUATTRO giornate di gara). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante si duole della delibera del primo giudice che ha sanzionato con quattro giornate di squalifica il comportamento declarato offensivo e minaccioso dei calciatori Agrippo e Mesiti. Il Marina di Gioiosa lamenta sostanzialmente, per quanto riguarda il calciatore Agrippo, una eccessiva severità della squalifica rispetto ai fatti addebitati, tra l’altro, si adduce, in maniera generica con riferimento a ella reiterazione del comportamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione, e - per quanto riguarda il calciatore Mesiti - l’attribuzione, da parte del Giudice Sportivo, di un comportamento minaccioso nei confronti dell’Assistente arbitrale che, al contrario, non trova riscontro nel rapporto dello stesso Assistente. Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso appaiono entrambe condivisibili. Ritiene questa Commissione che la sanzione irrogata all’Agrippo vada rimodulata, per ragioni di congruità della pena, riducendola a tre giornate di gara; mentre, con riferimento alla posizione del Mesiti, ritiene che l’addebito vada derubricato in comportamento meramente offensivo, e non minaccioso, riducendo la conseguente squalifica a due giornate di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce: • la squalifica del calciatore AGRIPPO Antonio a TRE giornate effettive di gara; • la squalifica del calciatore MESITI Andrea a DUE giornate effettive di gara; • dispone accreditare la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it