F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 11 Ottobre 2012 (523) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA DE LAZZARI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Union Quinto) E DELLA SOCIETA’ ASD UNION QUINTO (nota n. 7590/356pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 11 Ottobre 2012
(523) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA DE LAZZARI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Union Quinto) E DELLA SOCIETA’ ASD UNION QUINTO (nota n. 7590/356pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
Il deferimento Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa
commissione:
1) il Sig. De Lazzari Andrea, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Union Quinto, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto 10), pagina 3 del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 153 del 22 aprile 2011, per non aver provveduto al deposito, entro il 12 luglio 2011 h. 12:00, della dichiarazione di disponibilità del campo per la squadra juniores.
2) la Società ASD Union Quinto, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.
2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva.
3. Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. De Lazzari Andrea l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Union Quinto l’ammenda di euro 1.000,00.
4. La decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. De Lazzari Andrea e la Società ASD Union Quinto per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 10), pagina 3, del C.U. medesimo, per il deposito entro le ore 12:00 del 12 luglio 2011 della dichiarazione di disponibilità del campo per la squadra Juniores. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Il ritardo nel deposito della dichiarazione di disponibilità è stato confermato dai deferiti nella propria memoria difensiva, e nessuna valida giustificazione è stata fornita per il comportamento antiregolamentare contestato con il presente deferimento. Alla luce di quanto sopra detto, delle prove prodotte dalla Procura Federale ed all’esito del dibattimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor De Lazzari Andrea con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Union Quinto, ai sensi del’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor De Lazzari Andrea l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Union Quinto l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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