COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: CAVALLO Emanuele, calciatore della società AURORA 2003 Torino, per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 4, N.O.I.F. e 10, comma 2, C.G.S. per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società Fenalc mentre era tesserato per la società Aurora 2003 Torino, per la quale aveva presentato altra richiesta di tesseramento in data 14.10.2011; ALBA Roberto, presidente della società Fenalc, per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 4, N.O.I.F. e 10, comma 2, C.G.S. per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Emanuele CAVALLO senza avere effettuato con la dovuta diligenza le opportune verifiche volte ad identificare la esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento in questione; la società ASD FENALC per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per le condotte ascritte al proprio presidente ed ai suoi tesserati ovvero a soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S.; la società AURORA 2003 TORINO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art.4 comma 2 C.G.S. per i comportamenti ascritti al proprio calciatore.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: CAVALLO Emanuele, calciatore della società AURORA 2003 Torino, per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 4, N.O.I.F. e 10, comma 2, C.G.S. per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società Fenalc mentre era tesserato per la società Aurora 2003 Torino, per la quale aveva presentato altra richiesta di tesseramento in data 14.10.2011; ALBA Roberto, presidente della società Fenalc, per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 4, N.O.I.F. e 10, comma 2, C.G.S. per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Emanuele CAVALLO senza avere effettuato con la dovuta diligenza le opportune verifiche volte ad identificare la esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento in questione; la società ASD FENALC per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per le condotte ascritte al proprio presidente ed ai suoi tesserati ovvero a soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S.; la società AURORA 2003 TORINO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art.4 comma 2 C.G.S. per i comportamenti ascritti al proprio calciatore. Con atto del 6 luglio 2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate. All’udienza del 21 settembre 2012, avanti questa Commissione compariva. l’avv. Mario Carpenteri, in rappresentanza della Procura Federale, nonché il sig. Domenico Bencivenga per la società Aurora 2003 Torino ed il sig. Roberto Alba. Non comparivano gli altri deferiti benché ritualmente citati. Il Procuratore Federale e ed i deferiti presenti concordemente richiedevano ai sensi dell’art. 23 C.G.S. la applicazione delle seguenti sanzioni: - 2 mesi di inibizione per Roberto ALBA; - 140,00 euro di ammenda per la società Aurora 2003 Torino. Successivamente il Procuratore Federale illustrava gli esiti delle indagini e concludeva chiedendo la condanna degli altri deferiti ovvero la Fenalc ed il Cavallo Emanuele alle seguenti sanzioni: - 1 giornata di squalifica per il giocatore CAVALLO Emanuele - 600,00 euro di ammenda per la società Fenalc. Occorre rilevare che nulla quaestio sulle responsabilità di tutti i soggetti deferiti. Il fatto è incontrovertibile, né è stato contestato in alcun modo. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono pertanto meritevoli di accoglimento. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art 23 C.G.S. su concorde richiesta delle parti, applica al sig. ALBA Roberto la sanzione della inibizione per mesi 2 ed alla società ASD AURORA 2003 Torino la sanzione della ammenda di euro 140,00; infligge al sig. CAVALLO Emanuele 1 giornata di squalifica ed alla società ASD FENALC la sanzione della ammenda di euro 600,00.
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