COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 10.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione Calciatore Antico Riccardo (Altopolesine) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 26/9/2012 – Squalifica per tre giornate – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 10.10.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Opposizione Calciatore Antico Riccardo (Altopolesine)
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 26/9/2012 – Squalifica per tre giornate – Campionato di Promozione
Il Calciatore Antico Riccardo (Altopolesine) ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 28 del 26/9/2012 con la quale ha assunto la squalifica per tre giornate a suo carico : “per contegno aggressivo nei confronti di avversario che offendeva e minacciava ripetutamente a gioco fermo; nonché per avere reiterato gli insulti nei confronti dello stesso e di altri avversari dopo l’espulsione, provocandoli ulteriormente alla fine della gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dal calciatore Antico Riccardo (Altopolesine);
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il ricorrente;
sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, il quale ha dichiarato di non aver visto la presunta aggressione subita dal calciatore Antico Riccardo;
ritenuto, pertanto, che non sono emersi elementi nuovi atti a qualificare diversamente il fatto, consentendo a questa Commissione di diminuire la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado nei confronti del calciatore Antico
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dal calciatore Antico Riccardo (Altopolesine);
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a suo carico;
- di introitare la tassa reclamo versata.
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