COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 10.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione G.S. Boara Pisani Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 26/9/2012 – Squalifica sino al 26/11/2012 giocatore Drandi Davide – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^ Categ.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 10.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione G.S. Boara Pisani Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 26/9/2012 – Squalifica sino al 26/11/2012 giocatore Drandi Davide – Trofeo Regione Veneto - Società di 1^ Categ. La Società G.S. Boara Pisani ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 28 del 26/9/2012 con la quale ha assunto la squalifica sino al 26/11/2012 a carico del Giocatore Drandi Davide. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Boara Pisani; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; ritiene questa Commissione che, stante la gravità dell’episodio contestato, la sanzione applicata dal Giudice in primo grado debba effettivamente essere scontata nella stagione sportiva in corso e non nel Trofeo Regione Veneto 2013/2014. Solo così, infatti, la sanzione conserva la sua afflittività, che non può essere in alcun modo attenuata, vista l’aggressione posta in essere dal capitano del Boara Pisani ai danni di un calciatore avversario. Infine il fatto che il giocatore avrebbe reagito ad un fallo subito da un suo compagno di squadra risulta del tutto irrilevante; anzi, se possibile, la qualifica di capitano del calciatore Drandi Davide avrebbe imposto una condotta di gara esemplare ed ineccepibile e non violenta e rissosa come é stato nei fatti; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Boara Pisani; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 26/11/2012 irrogata dal G.S. a carico del giocatore Drandi Davide; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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