LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 12/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alessia CIANCI/A.S.D.ORLANDIA 97
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 12/10/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alessia CIANCI/A.S.D.ORLANDIA 97
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/06/2012 la Sig.na Alessia CIANCI, si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ORLANDIA 97, un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di € 7.400,00 relativamente alla stagione 2010/11. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento del’intera somma. La Società in data 17/7/2012 presentava le proprie controdeduzioni, ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.21 bis del Regolamento L.N.D. omettendo tra l'altro l'invio della documentazione probatoria anche alla controparte, quindi le stesse vengono passate agli atti senza valore sulla decisione.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.ORLANDIA 97,al pagamento in favore della sig.na Alessia CIANCI, della somma di €.7.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.