CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 settembre 2012 promosso da: Sig. Fabio Scio / Federazione Italiana Pallavolo e Materdomini Volley Srl

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 settembre 2012 promosso da: Sig. Fabio Scio / Federazione Italiana Pallavolo e Materdomini Volley Srl I L C O L L E G I O A R B I T R A L E costituito nelle persone dei signori dott. Emidio Frascione Presidente dott. Gennaro Calabrese Arbitro dott. avv. Mario Formaio Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e riunito in conferenza personale in Roma, presso il C.O.N.I, sede dell’arbitrato, in data 12 settembre 2012 ad ore 12,30 e seguenti, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento arbitrale prot. n. 0688 del 21.3.2012 promosso da: Scio Fabio, tesserato della Federazione Italiana Pallavolo (di seguito, per brevità, F.I.PAV.), nato a Conversano (BA) il 15.6.1993 e residente a Castellana Grotte (BA), via Cavour, 34 C.F. SCIFBA93H15C975G, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Napolione del foro di Chieti e domiciliato presso lo studio legale di questo in Ortona (CH), via Roma, 6 per mandato in calce all’istanza di arbitrato, - parte istante - nei confronti di Federazione Italiana Pallavolo (F.I.PAV.) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Vitorchiano, 107-109, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino e domiciliata presso il suo studio in Roma, via Antonio Nibby, 7 per mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio d. d. 6.4.2012, - parte intimata – e di Materdomini Volley s.r.l., affiliata alla F.I.PAV. in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Castellana Grotte (BA), via Sonnino, 42, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Termini e presso lo studio di questo domiciliata in Lecce, via Piemonte,8 per mandato allegato alla memoria di costituzione in giudizio d. d. 6.4.2012, - altra parte intimata – avente ad oggetto l’annullamento e/o la riforma del provvedimento C.U. n. 5 della Corte Federale F.I.PAV., emesso il 17 febbraio 2012 - con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità per tardività del ricorso proposto innanzi ad essa dal tesserato Fabio Scio, nonché del provvedimento C.U. n. 14 della Corte d’Appello Federale F.I.PAV. – sezione distaccata Puglia, emesso in data 21 dicembre 2011 (che la parte istante sostiene d’avere conosciuto soltanto in data 10.1.2012), con il quale, anche a seguito di due annullamenti con rinvio pronunciati dalla Corte Federale F.I.PAV., si confermava “in toto” il provvedimento emesso in data 1°.8.2011 dalla C.A.F. – sezione distaccata Puglia che aveva statuito a carico del tesserato Fabio Scio il pagamento di un indennizzo di € 27.000,00 a favore del sodalizio Materdomini Volley s.r.l., in conseguenza di declaratoria di scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa non imputabile alla società, e, b) l’annullamento e/o la riforma del provvedimento medesimo. Procedimento trattenuto in decisione all’udienza del 12 settembre 2012 sulle seguenti CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte istante Fabio Scio viene chiesto l’accoglimento del presente ricorso, previa valutazione dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, nel merito: in via principale, di annullare in toto i provvedimenti impugnati e/o di riformare, anche in via equitativa, l’indennizzo posto a carico del ricorrente in misura non superiore ad € 5.000,00 sulla base dei principi di diritto enunciati dalla Corte Federale F.I.PA.V., non osservati dalla C.A.F. - sezione distaccata Puglia; in via subordinata, di annullare i provvedimenti impugnati, ordinando alla F.I.PAV. di rideterminare l’indennizzo posto a carico del ricorrente sulla base dei principi di diritto enunciati dalla Corte Federale F.I.PAV. e non osservati dalla C.A.F. - sezione distaccata Puglia; in via estremamente subordinata, di annullare in toto i provvedimenti impugnati ordinando alla F.I.PAV. di provvedere alla rimessione in termini del ricorrente, garantendo il violato diritto di difesa e del principio del contraddittorio, onde procedere al riesame dell’insorta vertenza; per parte intimata F.I.PAV. viene chiesto: contrariis rejectis, respingere le avverse istanze perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze delle procedure di conciliazione ed arbitrali e con condanna alla rifusione delle spese di difesa; per l’altra parte intimata Materdomini Volley s.r.l. viene chiesto: 1. In via preliminare, dichiarare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso, poiché il provvedimento della Caf Bari è divenuto irrevocabile per tardiva impugnazione; 2. ancora in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso due provvedimenti (decisione della Corte Federale del 17.02.2012 e decisione della Caf Bari del 21.12.2012); 3. dichiarare che il provvedimento della Corte Federale della Fipav ha rispettato la normativa della Fipav e per lo effetto (sic) rigettare ogni domanda del ricorrente Scio Fabio; 4. rigettare ogni domanda con pronuncia ex art. 26 di cui al Codice dei giudizi innanzi al Tnas. Salvo ogni altro diritto. Il fatto e l’iter procedimentale I genitori di Fabio Scio, atleta minorenne tesserato della società di pallavolo Materdomini s.r.l. con sede in Castellana Grotte (prov. Bari) ed affiliata alla F.I.PAV., proponevano ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti (C.T.A.) – sezione distaccata Campania, Puglia, Basilicata, Molise – per ottenere lo scioglimento dell’atleta dal vincolo con quella società per motivi di studio e per incompatibilità ambientale. Con provvedimento in data 29.1.2011 la C.T.A. accoglieva il ricorso e disponeva lo scioglimento del vincolo dell’atleta per giusta causa non imputabile alla società, contestualmente stabilendo, quale condizione di efficacia dello svincolo, che fosse pagato l’importo di € 27.500,00 a titolo di equo indennizzo: I genitori dell’atleta provvedevano al pagamento di tale somma, ma avverso la decisione della C.T.A. i suoi genitori interponevano appello, chiedendo la parziale riforma dell’impugnata decisione, lamentando l’eccessiva onerosità dell’indennizzo, ritenendo congruo un importo non superiore ad € 8.000,00., ma l’adita Corte d’Appello Federale - sezione distaccata Puglia (di seguito CAF Puglia) respingeva il gravame con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale (di seguito C.U.) n. 2 CAF Puglia d. d. 29.4.2011, che i genitori dell’atleta impugnavano innanzi alla Corte Federale F.I.PAV. (di seguito C.F.), la quale con provvedimento del 30.6.2011 annullava la decisione della CAF Puglia e disponeva il rinvio degli atti alla stessa Corte per un nuovo giudizio. Con provvedimento di cui al C.U. n. 12 del 1° agosto 2011 la CAF Puglia, in parziale riforma della propria precedente decisione, rideterminava l’indennizzo riducendolo ad € 27.000,00, ma contro tale decisione i genitori dell’atleta ricorrevano ancora alla C.F., che con provvedimento di cui al C.U. n. 2 C.F. F.I.PAV. del 6.10.2011 annullava la decisione assunta dalla CAF Puglia alla quale rinviava gli atti per un nuovo giudizio, enunciando alcuni principi di diritto ai quali essa si sarebbe dovuta uniformare, ma la CAF Puglia confermava la propria decisione con provvedimento di cui al C.U. n. 14 CAF Puglia del 21.12.2011, che veniva impugnata nuovamente innanzi alla C.F. con lettera raccomandata del 9.1.2012, con la quale i ricorrenti lamentavano di non averne ricevuto comunicazione a mezzo fax o posta elettronica, e che comunque la pubblicazione del provvedimento era avvenuta sul sito web della Federazione non nell’appropriata sezione relativa alla stagione 2011-2012, ma in quella della stagione sportiva precedente. Con provvedimento di cui al C.U. n. 5 della C.F. F.I.PAV del 17.2.2012 il ricorso era dichiarato inammissibile per tardiva presentazione. Lo svolgimento del giudizio arbitrale Con l’atto introduttivo di questo giudizio (istanza di arbitrato d. d.16.3.2012 n. prot. 0688) Fabio Scio, tesserato F.I.PAV, ritualmente rappresentato e difeso, premessa la competenza di questo Tribunale a decidere sulle relative domande ai sensi del Codice TNAS e dell’art. 64 dello Statuto della Federazione Italiana Pallavolo, sostanzialmente ha contestato siccome iniquo l’indennizzo di € 27.500,00 - inizialmente stabilito dalla Commissione Tesseramento Atleti (di seguito, per brevità, C.T.A.) F.I.PAV., sezione distaccata Campania-Puglia- Basilicata-Molise e poi ridotto ad € 27.000,00 dalla Corte d’Appello Federale, sezione distaccata Puglia (di seguito, per brevità, CAF Puglia) in favore della società precedentemente vincolante Materdomini Volley s.r.l., in conseguenza della pronuncia di scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa non imputabile al sodalizio, ottenuta dal ricorrente per motivi di studio (il trasferimento ad altra sede scolastica fuori regione) in applicazione dell’art. 35, 4° comma, del Regolamento Affiliazioni e Tesseramento F.I.PAV., che prevede in questi casi, quale conseguenza dello scioglimento del vincolo e quale condizione di efficacia del medesimo, il pagamento a favore dell’ultima società vincolante di un equo indennizzo a titolo di rimborso spese. L’istante sostiene che, in conseguenza del provvedimento della CTA, egli, con grandi sacrifici della famiglia, aveva eseguito il regolare pagamento del disposto indennizzo al solo fine di conseguire lo svincolo, ma aveva interposto appello alla C.A.F. competente, dolendosi dell’eccessiva onerosità dell’indennizzo, ritenuto iniquo e proponendo un importo non superiore ad 8.000,00 euro. Ha quindi ripercorso l’iter seguito all’interposto gravame, elencando i vari provvedimenti succedutisi nel tempo qui di seguito trascritti: 1. Comunicato Ufficiale (C.U.) n. 2 C.A.F. Puglia del 29.4.2012 di rigetto dell’appello, ch’egli aveva impugnato dinanzi alla Corte Federale F.I.PAV. (di seguito C.F.), che aveva reso 2. il provvedimento n. 7 del 30 giugno 2011, con il quale essa aveva annullato la decisione impugnata, con rinvio alla C.A.F. Puglia, la quale con 3. C.U. n. 12 del 1° agosto 2011, in parziale riforma della propria precedente decisione, aveva ridotto ad € 27.000,00 l’indennizzo a carico del ricorrente, disponendo la parziale restituzione nella misura di 1/10 della tassa ricorsi da lui versata; in esito a sua impugnazione era seguito 4. C.U. n. 2 della C.F. del 6.10.2011, che aveva annullato con rinvio la decisione n. 12 della C.A.F. Puglia, enunciando alcuni principi di diritto ai quali la C.A.F. Puglia avrebbe dovuto attenersi, e che invece con 5. C.U. n. 14 del 21.12.2011 aveva confermato in toto il proprio provvedimento. L’istate fa presente al riguardo di avere avuto effettiva conoscenza di tale decisione soltanto il 10 gennaio 2012, non avendone mai ricevuto comunicazione ufficiale tramite fax o posta elettronica alla data del 21.12.2011, e non essendo essa stata pubblicata sul sito web della Federazione Regionale Puglia nella sezione appropriata relativa alla stagione 2011-2012, bensì in quella relativa alla sezione archivio della stagione precedente 2010-2011, di tal che egli se n’era doluto con lettera raccomandata a/r del 9.1.2012, anticipata a mezzo fax agli uffici centrali di Roma, ossia al Segretario Generale, alla Corte Federale, alla Procura Federale, alla Segreteria CAF Puglia; quest’ultima, con nota trasmessa via fax del 10.1.2012, aveva risposto al difensore di esso ricorrente di avere ritualmente provveduto alla relativa comunicazione con fax del 21.12.2011, recante rapporto positivo di invio (“O.K.”) ed altresì all’affissione all’albo e pubblicazione sul sito web www.fipavpuglia.it del C.U. 14/2010-2011. L’istante precisa inoltre di avere impugnato ancora una volta il provvedimento della C.A.F. Puglia, con preliminare richiesta di rimessione in termini, e contestualmente lamentando l’errata pubblicazione del provvedimento per quanto già sopra esposto, nonché la mancata ricezione del documento a mezzo telefax da parte del suo procuratore domiciliatario, motivata dal mancato funzionamento dell’apparato telefax, provata dalla fattura d’intervento e prelevamento dell’apparato da parte di tecnico autorizzato, ma che con Provvedimento n. 5 del 17.2.2012 la C.F. aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto presentato oltre i termini previsti dal Regolamento Giurisdizionale F.I.PAV. In linea di diritto ha addotto: 1°, l’illegittimità del provvedimento n. 5 del 17.2.2012 della C.F. dichiarativo d’inammissibilità dell’interposto gravame, per violazione dell’art. 26, comma 2°, del Regolamento Giurisdizionale F.I.PAV, nonché del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; 2°, l’illegittimità del C.U. C.A.F. Puglia n. 14 del 21.12.2012 (rectius: 2011) per evidente iniquità del disposto indennizzo, nonché grave violazione dell’art. 98 del Regolamento Giurisdizionale F.I.PAV ed ha formulato quindi le conclusioni in epigrafe trascritte. Con la memoria di costituzione in giudizio la F.I.PAV, preliminarmente eccepita l’inammissibilità delle domande che il tesserato ha proposto contro il provvedimento della C.A.F. Puglia, per essere esso divenuto irrevocabile in conseguenza del rigetto della relativa impugnazione da parte della C.F., ha chiesto il rigetto delle altre istanze, sul rilievo che il provvedimento della C.F. era stato ritualmente pubblicato mediante affissione all’albo e regolarmente comunicato via fax al domiciliatario del ricorrente, come risultava dal rapporto positivo del relativo inoltro, cosicché irrilevanti erano gli argomenti ex adverso addotti per sostenere l’irritualità della pubblicazione. Ha contestato comunque nel merito anche le doglianze relative alla prospettata iniquità del disposto indennizzo, concludendo quindi come in epigrafe indicato. Con successiva memoria la F.I.PAV ha ulteriormente illustrato le proprie tesi. Anche l’altra parte intimata Materdomini Volley s.r.l., eccepita l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato in quanto proposta anche avverso il provvedimento della C.A.F. Puglia, ha chiesto il rigetto delle istanze proposte. Il Collegio arbitrale ritualmente nominato dal Presidente di questo Tribunale e costituito all’udienza del 27 giugno 2012, assegnava alle parti costituite congrui termini per il deposito di memorie integrative e di eventuali repliche e fissava per il tentativo di conciliazione e l’eventuale discussione l’udienza del 19 giugno c.a., che era però rinviata a quella del 27 giugno seguente su istanza del difensore della parte istante. A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione, il Collegio, uditi i difensori delle parti, dava mandato a quello della F.I.PAV. di depositare entro il 12 luglio successivo il documento di cui al punto a) della scrittura difensiva contestualmente depositata dalla parte istante, respingeva le altre istanze istruttorie di questa perché attinenti a questioni già discusse negli atti impugnati e rinviava per la discussione al 12 settembre seguente. Per le intervenute dilazioni del procedimento le parti di comune intesa autorizzavano il Collegio Arbitrale, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, a prorogare al 31 ottobre 2012 il termine per la pronunzia del lodo. Motivi della decisione Va confermata la decisione, resa con provvedimento n. 5 d.d. 17.2.2012 della C.F., d’inammissibilità del gravame dinanzi ad essa interposto dal tesserato avverso la decisione di cui al C.U. 14 della C.A.F. Puglia del 21.12.2011. Secondo il disposto dell’art. 26, comma 2°, del Regolamento Giurisdizionale F.I.PAV., recante la rubrica “Forma e pubblicità delle decisioni giurisdizionali”, il dispositivo di tutte le decisioni viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’organo decidente e deve essere immediatamente comunicato con telegramma od altro mezzo idoneo agli interessati, nonché agli altri soggetti ivi indicati. Orbene, è anzi tutto incontestato che il provvedimento della C.A.F. Puglia sia stato affisso all’albo di quell’organo decidente, e, poiché la perdita di efficacia di una norma regolamentare può conseguire soltanto alla sua abrogazione, nessuna giuridica consistenza può riconoscersi alla mera allegazione del difensore della parte istante, che tale disposizione sia divenuta desueta, perché di fatto disapplicata. E’ il caso di ricordare, e quindi di confermare, il generale principio che le decisioni degli organi giurisdizionali della F.I.PAV. acquistano efficacia vincolante ed esecutiva erga omnes dal giorno successivo all’affissione del Comunicato Ufficiale e che ciò avviene indipendentemente dalla comunicazione a mezzo telegramma od altro mezzo idoneo, che costituisce semplice strumento integrativo al fine di rendere più facilmente conoscibile la decisione. Nella fattispecie il provvedimento in argomento risulta pure essere stato regolarmente inviato via fax al domiciliatario dell’appellante Scio lo stesso giorno della sua pronuncia, il 21.11.2011, come si evince dal rapporto positivo della relativa trasmissione, costituito dalla comunicazione “O.K.”, come è documentato in atti. Tali modalità di trasmissione, come si legge nella sentenza n. 9/2012 del Consiglio di Stato, in quanto garantite da protocolli universalmente accettati, ne fanno uno strumento idoneo a garantire l’effettività della comunicazione. La trasmissione via fax, pertanto, è certamente mezzo idoneo a far conoscere la decisione e di conseguenza nel caso in esame è stata rispettata anche la norma di cui al richiamato 2° comma dell’art. 26 del Regolamento Giurisdizionale della F.I.PAV, laddove dispone che il provvedimento deve essere immediatamente comunicato agli interessati con telegramma od altro mezzo idoneo. Il rapporto positivo di trasmissione ricevuto dalla segreteria lascia fondatamente ritenere che la comunicazione sia regolarmente pervenuta al destinatario, ed a provare il contrario non è certamente idonea l’allegazione del difensore/domiciliatario dell’appellante che il suo apparecchio telefax fosse fuori uso ed addirittura non nella sua disponibilità; né a provare che lo fosse è idonea la fattura relativa al suo asporto e ad un (non meglio precisato) intervento tecnico sull’apparato, al di là dell’ulteriore rilievo che il difensore/domiciliatario del tesserato appellante avrebbe dovuto, in tal caso, tempestivamente comunicare all’organo decidente l’indisponibilità del proprio apparato telefax (il cui numero egli aveva indicato nell’epigrafe dell’atto d’appello) per consentire l’invio con altro mezzo della comunicazione della decisione. Da quanto sopra discende l’infondatezza della richiesta di rimessione in termini per errore scusabile, considerata l’assoluta inconsistenza delle motivazioni addotte dall’istante. Deve infatti ritenersi errore scusabile, secondo la giurisprudenza, l’errore nel quale si sia potuto incorrere senza propria colpa, a causa dell’oscurità delle disposizioni legislative, della novità delle questioni, dei mutamenti e delle incertezze della giurisprudenza e simili, con la conseguenza di non essere più in termini per adempiere agli oneri stessi nei modi dovuti. Ciò significa, è bene ribadirlo, che ai fini del riconoscimento della scusabilità dell’errore non è sufficiente la buona fede del ricorrente, essendo necessario che l’errore si fondi su una incertezza di interpretazione effettivamente ed obiettivamente esistente, ovvero sulla novità di una norma che dia adito a perplessità. Tale evenienza non ricorre nella fattispecie. Per completezza il Collegio osserva, infine, che, anche a voler considerare l’istituto della remissione in termini per errore scusabile in maniera più generale, i motivi dedotti dall’istante non offrono contributo alcuno per mettere in discussione la certezza dei principi applicativi delle disposizioni inerenti alla forma e pubblicità delle decisioni giurisdizionali. Pertanto, considerato che ai sensi dell’art. 29.1 del Regolamento Giurisdizionale l’impugnazione va proposta entro e non oltre il termine di dieci giorni da quello indicato nella disposizione di cui al richiamato comma 2° dell’art. 26, e il provvedimento impugnato risulta ritualmente pubblicato in data 21.12.2011 mediante affissione all’albo dell’organo decidente, l’impugnazione, proposta alla C.F. con lettera del 9 gennaio 2012, e quindi oltre il termine prescritto, è inammissibile perché tardiva. L’inammissibilità del procedimento arbitrale non lascia residuare alcun interesse in capo al ricorrente allo scrutinio delle altre censuree proposte. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così decide: a) conferma l’inammissibilità, del ricorso di Fabio Scio alla Corte Federale F.I.PAV. avverso il provvedimento C.U. n. 14 del 21.12.2011 della Corte d’Appello Federale – sezione distaccata Puglia; b) dichiara l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato avverso il provvedimento C.U. n. 14 del 21.12.2011 della Corte d’Appello Federale – sezione distaccata Puglia; c) condanna la parte istante Fabio Scio a rifondere ad entrambe le parti intimate Federazione Italiana Pallavolo - F.I.PAV. e Materdomini Volley s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti, le spese di questo giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 per ciascuna, oltre 5agli accessori di legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio del giudizio documentate; d) condanna la su indicata parte istante Fabio Scio al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati nella misura di complessivi € 4.000,00, oltre ai relativi accessori di legge se dovuti (contributo previdenziale ed i.v.a.), nonché al rimborso delle spese documentate; e) dichiara incamerati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati dalle parti, ponendoli a carico del ricorrente Fabio Scio. f) Così deliberato nella sede arbitrale in data 12 settembre 2012 alle ore 13,30 circa e sottoscritto in numero di quattro originali. Il Presidente F.to Emidio Frascione Gli Arbitri F.to Gennaro Calabrese F.to Mario Formaio
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