F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2011-2012) – le controversie di lavoro – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 26 aprile 2012, nella seguente composizione: relativa ad una controversia di lavoro tra le parti
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2011-2012) - le controversie di lavoro - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 26 aprile 2012, nella seguente composizione: relativa ad una controversia di lavoro tra le parti I. Fatti della controversia 1. Nel maggio 2007, il M giocatore da paese P, (di seguito come giocatore o Richiedente), e il club dal paese O N, (in seguito denominato club o Resistente), ha firmato un contratto di lavoro valido dal 1 ° giugno 2007 al 31 maggio 2008, e in allegato a detto contratto di lavoro. 2. Art. 13 del contratto di lavoro stabilisce che "Il presente accordo disciplinato e interpretato in conformità con le regole interne del Club e dei regolamenti della Federcalcio di N. In caso di qualsiasi controversia finanziaria tra il giocatore e il club tale controversia sarà portato esclusivamente all'attenzione del consiglio di amministrazione del calcio Associazione di N al fine di trovare una soluzione. " 3. Il 3 aprile 2008, le parti hanno firmato un accordo in virtù del quale reciprocamente risolto il contratto di lavoro (in seguito denominato risoluzione del contratto). 4. Secondo l'accordo di terminazione, il giocatore avrebbe ricevuto dal club l'importo di euro 28.000 in quattro rate uguali mensili di 7.000 euro in scadenza il 15 aprile, 15 maggio, 15 giugno e 15 luglio 2008. 5. Il 15 settembre 2009, il giocatore ha presentato un reclamo contro il club di fronte a FIFA sostenendo che il club ancora gli doveva l'importo complessivo di Euro 28.000. Di conseguenza, il giocatore ha chiesto di essere assegnato il pagamento della somma di euro 28.000, nonché i danni, i costi sostenuti, e ha chiesto che le sanzioni da imporre sul club. 6. In risposta alla domanda, il primo club di tutto contestato la competenza del FIFA di trattare la questione attuale invocando art. 13 del contratto di lavoro. Inoltre, secondo il club, la Federcalcio di N (NFA) è un organismo indipendente di decidere di affrontare la questione, cioè la Camera di Risoluzione delle Controversie della NFA. 7. Per quanto riguarda il merito della questione, il club ha negato tutte le accuse put avanti dal giocatore e ha affermato che il giocatore ha ricevuto l'intero importo di euro 28.000 in conformità con l'accordo di terminazione. 8. Il giocatore, da parte sua, ha insistito che la FIFA è competente per trattare con il presente materia. 9. Egli ha inoltre sottolineato che il club non aveva presentato alcuna documentazione a sostegno delle sue affermazioni. 10. Successivamente, il club ha presentato una copia di una ricevuta datato 5 agosto 2008 cuscinetto due firme, in conformità con il quale presumibilmente di aver ricevuto la somma di EUR 28.000 dal club. 11. In reazione, il giocatore ha negato di aver ricevuto il pagamento della somma di euro 28.000 e smentito di aver firmato tale ricezione, sottolineando al tempo stesso che si trovava in paese Z, il 5 agosto 2008 con il suo nuovo club. Pertanto, secondo il giocatore, non è stato possibile ricevere i soldi e firmare la ricevuta in quel giorno. 12. Quando è stato chiesto dalla FIFA per presentare l'originale della ricevuta controverso, il club affermato che solo in possesso di una copia di esso e che è stato rilasciato dal precedente consiglio del club e dato contro pagamento in contanti. Il club, inoltre, ha chiesto una proroga del termine per presentare tutti i documenti di sostegno pur sottolineando che la ricevuta è stata inviata al club via fax. 13. FIFA non ha ricevuto ulteriori documenti del club. 14. Su richiesta della FIFA di essere dotato di una copia del Regolamento pertinenti della sua nazionale decidere corpo, i documenti presentati NFA denominato "regolamenti per la registrazione e il trasferimento di calciatori della Federcalcio N (2005) "(in vigore dal 15 giugno 2005), relative in particolare al corpo di decidere in la Federcalcio di N, in conformità con la quale il "NFA delle controversie Camera di Risoluzione "si compone di cinque membri (presidente, vice-presidente, tre membri). Il presidente, vice-presidente e di un membro sono eletti dal Comitato Esecutivo della NFA e da due membri sono eletti dalla A Giocatori di calcio Associazione. Inoltre, secondo detti regolamenti, l'organo di ricorso è il "potere disciplinare della Federcalcio di N". II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Dispute (di seguito indicato anche come DRC o Sezione) ha analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. In tale riguardo, la sezione di cui all'art. 21 par. 1 e 2, della regolamentazione riguardante Le procedure di Commissione per lo Status del Calciatore e la risoluzione delle controversie Camera (edizione 2008, in prosieguo: norme procedurali). La questione è stata presente sottoposta alla FIFA il 15 settembre 2009, quindi dopo il 1 ° luglio 2008. Di conseguenza, la Camera ha concluso che l'edizione 2008 delle norme procedurali è applicabile per la questione a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera di Risoluzione delle Controversie, art. 3 par. 1 degli stati Regole procedurali che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria competenza alla luce dell'art. Da 22 a 24 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2010). Ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con art. 22 lit. b) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie sarebbe, in linea di principio, competente a trattare la questione in gioco, che riguarda un occupazionale controversia con una dimensione internazionale tra un giocatore da P e un centro da N. 3. Tuttavia, la Camera ha riconosciuto che il Resistente ha contestato la competenza degli organismi che decidono FIFA sulla base dell'art. 13 del lavoro evidenziazione del contratto che il N Football Association (NFA) ha un indipendente decidere corpo per affrontare la questione, cioè la Camera di Risoluzione delle Controversie della NFA. 4. A questo proposito, la Camera ha osservato che il Richiedente respinto tale posizione e insistito sul fatto che la FIFA è competente a trattare la questione in esame. 5. Tenendo conto di quanto sopra, la Camera sottolineato che in conformità art. 22 lit. b) l'edizione 2010 del Regolamento sullo status e il trasferimento di I giocatori che è competente a trattare una questione come quella a portata di mano, a meno che arbitrato tribunale indipendente, garantendo un processo equo e il rispetto il principio della pari rappresentanza di giocatori e club, è stato istituito presso livello nazionale nel quadro della Associazione e / o un contratto collettivo contrattazione accordo. Per quanto riguarda le norme da imporre un arbitrato tribunale indipendente garantisca un procedimento equo, la Camera di cui alla Circolare FIFA n. Datata 20 dicembre 2005, 1010. A questo proposito, la Camera complementari di cui ai principi contenuti nella Disputa FIFA Nazionale Camera di Risoluzione (NDRC) Regulations standard, che è entrato in vigore il 1 ° Gennaio 2008. 6. Durante l'analisi se era competente a conoscere la materia presente, prima e luogo, la Camera ha ritenuto della massima importanza per evidenziare che il riguarda controversie presenti alla stipula del contratto di terminazione e che l'accordo di quest'ultimo non contiene alcun compromesso o clausola attributiva di competenza. 7. Detto questo, per ragioni di completezza, i membri della Camera si voltò verso l'arte. 13 del contratto di lavoro, sulla base della quale la Resistente contestata giurisdizione della FIFA. Secondo detto art. 13, una finanziaria controversia tra le parti sarebbero state portate a conoscenza esclusiva del " consiglio di amministrazione della Football Association N al fine di trovare una soluzione ". Di conseguenza, l'art. 13 del contratto di lavoro chiaramente non si riferisce ad una camera nazionale di risoluzione delle controversie o qualsiasi organismo di arbitrato simili, nel senso dell'art. 22 lit. b) del Regolamento di cui sopra. Per di più, la Camera ha sottolineato che il contratto di lavoro, o l'accordo di terminazione, del resto, non fa esplicito riferimento a qualsiasi contratto collettivo o di regolamento che prevede una clausola compromissoria. 8. In seguito, i membri della sezione voluto sottolineare che, anche se la contratti alla base della presente controversia avrebbe incluso tale arbitrato clausola a favore della risoluzione delle controversie nazionali, il convenuto era in grado di dimostrare che, in realtà, la NFA "Camera di Risoluzione delle Controversie" soddisfa i requisiti minimi norme procedurali per i tribunali arbitrali indipendenti, come previsto dall'art. 22 lit. b) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori, in nessun FIFA Circolare. 1010 come pure nella Disputa FIFA Nazionale Camera di Risoluzione (NDRC) standard Regolamenti. 9. In questo senso, il DRC cui il principio della parità di rappresentanza giocatori e le società e ha sottolineato che questo principio è stato uno dei più elementi fondamentali che devono essere soddisfatte, affinché una risoluzione delle controversie nazionale camera di essere riconosciute come tali. Infatti, questo presupposto è menzionato nella Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, nella Circolare n. 1010 nonché come nell'arte. 3 par. 1 del Regolamento NDRC, che illustra la suddetta principio come segue: "La NDRC è composto dai seguenti membri, quali esercitano un mandato di quattro anni rinnovabile mandato: a) un presidente e un vice presidente scelto per consenso da parte del giocatore e rappresentanti dei club (...) b) da tre a dieci rappresentanti del giocatore che sono eletti o nominati uno su proposta delle associazioni dei giocatori affiliati FIFPro, o, ove non tali associazioni esistono, sulla base di un processo di selezione concordato FIFA e FIFPro, c) da tre a dieci rappresentanti dei club (...) "A questo proposito, il. FIFA Circolare n. 1010 afferma quanto segue: "Le parti devono avere uguale influenzare la nomina degli arbitri. Ciò significa ad esempio che ogni parte ha il diritto di nominare un arbitro ed i due nominati arbitri nominano il presidente del tribunale arbitrale (...). Dove arbitri devono essere selezionati da una lista predefinita, ogni gruppo di interesse rappresentato deve essere in grado di esercitare un'influenza pari sulla compilazione della lista arbitro. " 10. I membri della Camera d'accordo che il "Regolamento per la registrazione e il trasferimento di calciatori N Football Association (2005) ", in base al quale, tra l'altro, il presidente, vice-presidente e di un membro sono eletti dal Comitato Esecutivo della NFA e da due membri sono eletti dall'Associazione Giocatori di calcio" di A, non soddisfano i principi di cui sopra. 11. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha stabilito che il Resistente obiezione alla competenza della FIFA per affrontare la questione attuale deve essere respinta e che la Camera di Risoluzione delle Controversie è competente, sulla base dell'art. 22 lit. b) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori, a prendere in considerazione la questione presente nel merito. 12. Successivamente, la Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento sul Status e trasferimento dei calciatori dovrebbero essere applicabili per quanto riguarda la sostanza del materia. A questo proposito, la sezione di cui, da un lato, dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizioni 2010 e 2009) e, dall'altro, al fatto che la presente domanda è stata depositata il 15 Settembre 2009. La Camera di Risoluzione delle Controversie concluso che il 2008 versione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (in prosieguo: la Regolamento), è applicabile alla materia in esame nel merito. 13. La competenza della Camera e dei regolamenti applicabili essendo stato stabilito, la Camera è entrato nel merito della questione. A questo proposito, la Camera ha ricordato che l'attore e il convenuto, il 3 aprile 2008, firmato un accordo in virtù del quale termina l'occupazione contratto che hanno firmato nel maggio 2007 di comune accordo. Secondo l' accordo di rescissione, l'attore avrebbe ricevuto 28 mila euro dal Resistente in quattro rate di euro 7000 tra il 15 aprile 2008 fino al 15 luglio 2008. 14. I membri della Camera poi si voltò verso la pretesa del ricorrente, che sostenuto che il convenuto non è riuscito a pagare la somma di cui sopra pari a EUR 28.000. Di conseguenza, l'attore ha chiesto che il Resistente essere istruito a versare l'importo di Euro 28.000, nonché danni e una somma di denaro per coprire i costi che lui sostenuti. Inoltre, ha chiesto che le sanzioni da imporre al convenuto. 15. Successivamente, la Camera ha osservato che il Resistente, nel suo controricorso, ha mantenuto che interamente versato l'importo di euro 28.000 a all'attore. I membri della Camera ha tenuto conto del fatto che, a sostegno di tale posizione, il convenuto ha presentato una copia di una ricevuta firmata. 16. Per quanto riguarda la ricezione presentate dal Resistente in relazione Detto importo di euro 28.000, la Camera ha osservato che il ricorrente nega di aver ricevuto tale pagamento e aver firmato tale ricezione. 17. La Camera ha inoltre osservato che, nonostante la richiesta della FIFA di presentare l'originale della ricevuta controversa, che, in circostanze come in materia è a portata di mano procedura standard durante l'indagine in una controversia, il convenuto aveva non è riuscito a farlo. In questo contesto, i membri della sezione indicato anche art. 12 par. 3 del Regolamento di procedura, in base al quale una parte la rivendicazione del diritto di la base di un fatto presunto recano l'onere della prova. Pertanto, l' Camera ha stabilito che il convenuto non ha provato che tale azione era effettivamente firmato dal richiedente e, quindi, che l'importo di euro 28.000 è stato versato a quest'ultimo. Di conseguenza, la Camera ha dovuto respingere del Resistente posizione. 18. Di qui, la Camera ha deciso che, in virtù del principio pacta sunt servanda, il Resistente è tenuto a versare l'importo di euro 28.000 a parte attrice, che è dovuto a quest'ultima, sulla base dell'accordo di cessazione concluso tra le parti. 19. Inoltre, la Camera ha ritenuto che ha dovuto respingere l'istanza del ricorrente relativa alle sanzioni, alla luce del fatto che la questione in esame non comporta la cessazione di un contratto di lavoro senza giusta causa ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, ma è per il mancato rispetto di un accordo in base al quale il contratto di lavoro è stato reciprocamente rescindere. 20. Inoltre, per quanto riguarda l'affermazione del Richiedente relative al risarcimento dei danni, che è stato non è affatto indicato dal Richiedente, la Camera ha convenuto che tale richiesta è respinta a causa di una mancanza di fondamento giuridico. 21. Infine, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso di respingere la domanda del Richiedente relativi alle spese sostenute ai sensi dell'art. 18 par. 4 della procedura Norme e giurisprudenza relativa di lunga data della Camera al riguardo. 22. In conclusione, la Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che il convenuto ha a pagare la somma di euro 28.000 a all'attore. 23. La Camera ha concluso i suoi lavori in materia di specie, stabilendo che ogni ulteriore richiesta presentata dal Richiedente è respinta. III. La decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. L'affermazione del M attore, è ricevibile. 2. La pretesa del ricorrente è parzialmente accolto. 3. Il Resistente, club O, deve pagare al ricorrente l'importo di euro 28.000 entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 4. Nel caso in cui l'importo dovuto per il richiedente non è a carico del convenuto entro il termine stabilito, gli interessi al tasso del 5% annuo scadrà come di scadenza del termine di cui sopra e la questione attuale sono presentati, su richiesta, al Comitato Disciplinare della FIFA per l'esame e una decisione formale. 5. Qualsiasi ulteriore richiesta presentata dal Richiedente è respinta. 6. Il Richiedente è diretta ad informare il Resistente immediatamente e direttamente di il numero di conto sul quale l'rimessa deve essere effettuata e di informare la Camera di Risoluzione delle Controversie di ogni pagamento ricevuto. Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato al CAS direttamente entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e contiene tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, una copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, il ricorrente deve presentare una breve indicazione del fatti e gli argomenti di diritto che hanno dato luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 del direttive). L'indirizzo completo e il numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle controversie: Markus Kattner Vice Segretario Generale ______________________________ F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2011-2012) - labour disputes – official version by www.fifa.com – Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 26 April 2012, in the following composition: regarding an employment-related dispute arisen between the parties I. Facts of the case 1. In May 2007, the player M from country P, (hereinafter referred to as player or Claimant), and the club O from country N, (hereinafter referred to as club or Respondent), signed an employment contract valid as from 1 June 2007 until 31 May 2008 as well as an annex to said employment contract. 2. Art. 13 of the employment contract stipulates that “This agreement shall be governed by and construed in accordance with the internal regulations of the Club and the regulations of the Football Association of N. In case of any financial dispute between the player and the Club such dispute will be brought exclusively to the attention of the board of the Football Association of N for the purpose of finding a settlement.” 3. On 3 April 2008, the parties signed an agreement in accordance with which they mutually terminated the employment contract (hereinafter referred to as termination agreement). 4. According to the termination agreement, the player was to receive from the club the amount of EUR 28,000 in four equal monthly instalments of EUR 7,000 falling due on 15 April, 15 May, 15 June and 15 July 2008. 5. On 15 September 2009, the player lodged a claim against the club in front of FIFA maintaining that the club still owed him the total amount of EUR 28,000. Consequently, the player asked to be awarded payment of the amount of EUR 28,000 as well as damages, costs incurred, and he requested that sanctions be imposed on the club. 6. In reply to the claim, the club first and foremost contested the competence of FIFA to deal with the present matter invoking art. 13 of the employment contract. In addition, according to the club, the Football Association of N (NFA) has an independent deciding body to deal with the matter, i.e. the Dispute Resolution Chamber of the NFA. 7. As regards the substance of the matter, the club denied all allegations put forward by the player and asserted that the player received the full amount of EUR 28,000 in accordance with the termination agreement. 8. The player, for his part, insisted that FIFA has jurisdiction to deal with the present matter. 9. He furthermore pointed out that the club had not presented any documentation in support of its allegations. 10. Subsequently, the club presented a copy of a receipt dated 5 August 2008 bearing two signatures, in accordance with which the player allegedly acknowledged receipt of the amount of EUR 28,000 from the club. 11. In reaction, the player denied having received payment of the amount of EUR 28,000 and refuted having signed such receipt, while underlining that he was in country Z on 5 August 2008 with his new club. Therefore, according to the player, it was impossible to receive any money and sign any receipt on that day. 12. When asked by FIFA to present the original of the disputed receipt, the club asserted that it was only in possession of a copy of it and that it was issued by the previous board of the club and given against cash payment. The club, in addition, asked for an extension of the time limit in order submit any supportive documents while emphasizing that the receipt was sent to the club by fax. 13. FIFA did not receive any further documents from the club. 14. At FIFA’s request to be provided with a copy of the relevant Regulations of its national deciding body, the NFA presented documents referred to as “Regulations for the registration and transfer of football players Football Association of N (2005)” (in force since 15 June 2005) relating inter alia to the deciding body under the Football Association of N, in accordance with which the NFA “Dispute Resolution Chamber” consists of five members (chairman, vice-chairman, three members). The chairman, vice-chairman and one member are elected by the Executive Committee of the NFA and two members are elected by the A Football Players’ Association. Furthermore, according to said Regulations, the appeal body is the “Disciplinary Authority of the Football Association of N”. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber (hereinafter also referred to as DRC or Chamber) analysed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, the Chamber referred to art. 21 par. 1 and 2 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2008; hereinafter: Procedural Rules). The present matter was submitted to FIFA on 15 September 2009, thus after 1 July 2008. Consequently, the Chamber concluded that the 2008 edition of the Procedural Rules is applicable to the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Dispute Resolution Chamber, art. 3 par. 1 of the Procedural Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of art. 22 to 24 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2010). In accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 lit. b) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber would, in principle, be competent to deal with the matter at stake, which concerns an employment-related dispute with an international dimension between a player from P and a club from N. 3. However, the Chamber acknowledged that the Respondent contested the competence of FIFA’s deciding bodies on the basis of art. 13 of the employment contract highlighting that the N Football Association (NFA) has an independent deciding body to deal with the matter, i.e. the Dispute Resolution Chamber of the NFA. 4. In this regard, the Chamber noted that the Claimant rejected such position and insisted that FIFA has jurisdiction to deal with the present matter. 5. Taking into account the above, the Chamber emphasised that in accordance with art. 22 lit. b) of the 2010 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players it is competent to deal with a matter such as the one at hand, unless an independent arbitration tribunal, guaranteeing fair proceedings and respecting the principle of equal representation of players and clubs, has been established at national level within the framework of the Association and/or a collective bargaining agreement. With regard to the standards to be imposed on an independent arbitration tribunal guaranteeing fair proceedings, the Chamber referred to FIFA Circular no. 1010 dated 20 December 2005. In this regard, the Chamber further referred to the principles contained in the FIFA National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Standard Regulations, which came into force on 1 January 2008. 6. While analysing whether it was competent to hear the present matter, first and foremost, the Chamber deemed it of utmost importance to highlight that the present dispute pertains to the execution of the termination agreement and that the latter agreement does not contain any arbitration or jurisdiction clause. 7. Having said this, for the sake of completeness, the members of the Chamber turned to art. 13 of the employment contract, on the basis of which the Respondent contested FIFA’s jurisdiction. According to said art. 13, a financial dispute between the parties would be brought to the exclusive attention of “the board of the N Football Association for the purpose of finding a settlement”. Hence, art. 13 of the employment contract clearly does not refer to a national dispute resolution chamber or any similar arbitration body in the sense of art. 22 lit. b) of the aforementioned Regulations. What is more, the Chamber stressed that the employment contract, or the termination agreement, for that matter, does not make explicit reference to any collective agreement or regulations that would provide for an arbitration clause. 8. In continuation, the members of the Chamber wished to stress that, even if the contracts at the basis of the present dispute would have included such arbitration clause in favour of national dispute resolution, the Respondent was unable to prove that, in fact, the NFA “Dispute Resolution Chamber” meets the minimum procedural standards for independent arbitration tribunals as laid down in art. 22 lit. b) of the Regulations on the Status and Transfer of Players, in FIFA Circular no. 1010 as well as in the FIFA National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Standard Regulations. 9. In this respect, the DRC referred to the principle of equal representation of players and clubs and underlined that this principle was one of the very fundamental elements to be fulfilled, in order for a national dispute resolution chamber to be recognised as such. Indeed, this prerequisite is mentioned in the Regulations on the Status and Transfer of Players, in the Circular no. 1010 as well as in art. 3 par. 1 of the NDRC Regulations, which illustrates the aforementioned principle as follows: “The NDRC shall be composed of the following members, who shall serve a four-year renewable mandate: a) a chairman and a deputy chairman chosen by consensus by the player and club representatives (…); b) between three and ten player representatives who are elected or appointed either on proposal of the players’ associations affiliated to FIFPro, or, where no such associations exist, on the basis of a selection process agreed by FIFA and FIFPro; c) between three and ten club representatives (…).” In this respect, the FIFA Circular no. 1010 states the following: “The parties must have equal influence over the appointment of arbitrators. This means for example that every party shall have the right to appoint an arbitrator and the two appointed arbitrators appoint the chairman of the arbitration tribunal (…). Where arbitrators are to be selected from a predetermined list, every interest group that is represented must be able to exercise equal influence over the compilation of the arbitrator list.” 10. The members of the Chamber concurred that the “Regulations for the registration and transfer of football players N Football Association (2005)”, in accordance with which, inter alia, the chairman, vice-chairman and one member are elected by the Executive Committee of the NFA and two members are elected by the Football Players’ Association of A, do not meet the aforementioned principles. 11. In view of all the above, the Chamber established that the Respondent’s objection to the competence of FIFA to deal with the present matter has to be rejected and that the Dispute Resolution Chamber is competent, on the basis of art. 22 lit. b) of the Regulations on the Status and Transfer of Players, to consider the present matter as to the substance. 12. Subsequently, the Chamber analysed which edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred, on the one hand, to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (editions 2010 and 2009) and, on the other hand, to the fact that the present claim was lodged on 15 September 2009. The Dispute Resolution Chamber concluded that the 2008 version of the Regulations on the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 13. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter. In this respect, the Chamber recalled that the Claimant and the Respondent, on 3 April 2008, signed an agreement in accordance with which they terminated the employment contract that they signed in May 2007 by mutual agreement. According to the termination agreement, the Claimant was to receive EUR 28,000 from the Respondent in four instalments of EUR 7,000 between 15 April 2008 until 15 July 2008. 14. The members of the Chamber then turned to the claim of the Claimant, who maintained that the Respondent failed to pay the aforementioned amount of EUR 28,000. Consequently, the Claimant asked that the Respondent be instructed to pay the amount of EUR 28,000 as well as damages and an amount of money to cover costs that he incurred. In addition, he requested that sanctions be imposed on the Respondent. 15. Subsequently, the Chamber noted that the Respondent, in its defence, maintained that it fully paid the amount of EUR 28,000 to the Claimant. The members of the Chamber took into account that, in support of such position, the Respondent submitted a copy of a signed receipt. 16. In respect of the receipt submitted by the Respondent in connection with the aforementioned amount of EUR 28,000, the Chamber noted that the Claimant denies having received such payment and having signed such receipt. 17. The Chamber further noted that in spite of FIFA’s request to submit the original of the disputed receipt, which, under circumstances as in the matter at hand is standard procedure during the investigation into a dispute, the Respondent had failed to do so. In this context, the members of the Chamber also referred to art. 12 par. 3 of the Procedural Rules, according to which any party claiming a right on the basis of an alleged fact shall carry the burden of proof. Therefore, the Chamber established that the Respondent failed to prove that such receipt was effectively signed by the Claimant and, thus, that the amount of EUR 28,000 was paid to the latter. Consequently, the Chamber had to reject the Respondent’s position. 18. Hence, the Chamber decided that, in virtue of the principle pacta sunt servanda, the Respondent is liable to pay the amount of EUR 28,000 to the Claimant, which is due to the latter on the basis of the termination agreement concluded between the parties. 19. Moreover, the Chamber held that it had to reject the Claimant’s petition relating to sanctions, in the light of the fact that the present matter does not involve the termination of an employment contract without just cause in the sense of art. 17 of the Regulations, but rather is about the non-fulfilment of an agreement by means of which the employment contract was mutually rescinded. 20. Furthermore, as regards the Claimant’s claim pertaining to damages, which was not at all specified by the Claimant, the Chamber agreed that such claim is to be rejected due to a lack of legal basis. 21. Finally, the Dispute Resolution Chamber decided to reject the Claimant’s claim pertaining to costs incurred in accordance with art. 18 par. 4 of the Procedural Rules and the Chamber’s respective longstanding jurisprudence in this regard. 22. In conclusion, the Dispute Resolution Chamber decided that the Respondent has to pay the amount of EUR 28,000 to the Claimant. 23. The Chamber concluded its deliberations in the present matter by establishing that any further request filed by the Claimant is rejected. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant M, is admissible. 2. The claim of the Claimant is partially accepted. 3. The Respondent, club O, has to pay to the Claimant the amount of EUR 28,000 within 30 days as from the date of notification of this decision. 4. In the event that the amount due to the Claimant is not paid by the Respondent within the stated time limit, interest at the rate of 5% p.a. will fall due as of expiry of the aforementioned time limit and the present matter shall be submitted, upon request, to the FIFA Disciplinary Committee for consideration and a formal decision. 5. Any further request filed by the Claimant is rejected. 6. The Claimant is directed to inform the Respondent immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Markus Kattner Deputy Secretary General
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