F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 18 Ottobre 2012 (84) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MISTERBIANCO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI CINQUE AL SIG. FEDERICO SPAMPINATO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL PRESENTE CAMPIONATO ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 46/cdt02 del 4.9.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 18 Ottobre 2012
(84) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MISTERBIANCO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI CINQUE AL SIG. FEDERICO SPAMPINATO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL PRESENTE CAMPIONATO ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 46/cdt02 del 4.9.2012).
A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Sicilia ha applicato le sanzioni di cui in epigrafe. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la ricorrente chiede la riduzione delle sanzioni inflitte in prima istanza. In data odierna è comparso per la Società il sig. Carlo Scalisi, come da delega in atti, per la Procura federale è presente l’avv. Bevivino il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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