CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 25 settembre 2012 promosso da: U.S. Foggia SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 25 settembre 2012 promosso da: U.S. Foggia SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Aurelio Vessichelli Presidente Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 25 settembre 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato promosso (con istanza prot. n. 0330 dell’8 febbraio 2012) da: U.S. – Unione Sportiva Foggia s.p.a., con sede in Foggia, viale Ofanto c/o Stadio Comunale ‘Pino Zaccheria’, Via Indipendenza 18/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Mario Ciampi, rappresentata e difesa dall’ Avv. Antonio Gulluni , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma , Via dei Tre Orologi 14/a come da delega in calce alla istanza di arbitrato istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione intimata * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. La società Unione Sportiva Foggia s.p.a. era, all’epoca dei fatti di causa, una società di calcio professionistico militante nel campionato di Lega Pro , Prima Divisione. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) , associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. La Procura federale della FIGC, sulla base della nota COVISOC del 12 dicembre 2011 deferiva, fra gli altri, la società odierna istante per rispondere della violazione dell’art.85, lett. C) , par.V) , delle NOIF in relazione all’art.10 comma 3 del CGS e all’art.90 comma 2 delle NOIF “ per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle rate Enpals scadute al 30 settembre 2011 .. “ . La Procura federale rilevava che, a seguito del suddetto mancato versamento, l’Enpals aveva disposto la revoca del provvedimento di regolarizzazione in forma rateale in favore dell’odierna istante, del debito relativo al periodo ottobre 2009 – maggio 2010. La Unione sportiva Foggia veniva chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per le condotte ascritte ai ptopri rappresentanti legali. 4. La Commissione Disciplinare Nazionale con C.U. n.61/CDN del 9 febbraio 2012 infliggeva all’odierna istante la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica . 5. Contro tale decisione proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale l’odierna istante ( deducendo sostanzialmente l’insussistenza della violazione dell’art. 85 citato ). 6. Con decisione pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 1 marzo 2012 (C.U. n. 183/CGF) e poi in forma integrale il 18 aprile 2012 (C.U. 227/CGF) , la CGF respingeva l’appello della odierna istante. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 7. Con istanza in data 18 maggio 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport , l’ Unione sportiva Foggia dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale , l’annullamento della sanzione da questa irrogata. 8. Nella stessa istanza di arbitrato, la parte istante designava quale arbitro l’ avv. Marcello de Luca Tamajo. 9. Con memoria datata 31 maggio 2012, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo che l’istanza venisse dichiarata inammissibile per difetto di interesse e comunque respinta perché infondata. 10. Nella memoria di costituzione, la FIGC nominava quale arbitro il prof. avv. Massimo Zaccheo. 11. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l’Avv. Aurelio Vessichelli, che accettava l’incarico. 12. Il 5 luglio 2012 si teneva a Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio fissava , su istanza delle parti, termine per il deposito di memoria, documenti alla parte istante e successivo termine per la parte intimata per il deposito di replica. Alla successiva udienza del 25 settembre, dato atto del rituale deposito delle memorie autorizzate, il Collegio disponeva potersi procedere alla discussione. La difesa della FIGC si riportava integralmente agli scritti depositati facendo inoltre presente che la U.S. Foggia s.p.a. non aveva presentato domanda di iscrizione al campionato 2012/2013 e che il Consiglio federale aveva preso atto della intervenuta non concessione all’odierna istante della Licenza Nazionale 2012/2013 e della conseguente non ammissione della medesima società al campionato di Lega Pro, Prima Divisione. La difesa della FIGC riferiva altresì che una nuova società, la A.C.D. Foggia Calcio risultava ammessa in soprannumero al campionato interregionale per la stagione sportiva 2012/2013. Pertanto la difesa della FIGC deduceva che era venuto meno l’interesse della società istante a coltivare ulteriormente la domanda. La difesa della parte istante impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto ed insisteva per l’accoglimento dell’istanza riportandosi agli scritti. 13. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le domande e la posizione delle parti a. Le domande e la posizione dell’ U.S. Foggia s.p.a. 14. La parte istante sostiene che in applicazione della normativa vigente all’epoca dei fatti non sarebbe sanzionabile, in termini di punti in classifica, l’ inadempimento imputato alla U.S. Foggia , e chiede conseguentemente l’ annullamento del punto di penalizzazione inflitto, secondo un orientamento espresso dal TNAS, all’uopo richiamando i lodi Melfi / FIGC e Salernitana /FIGC. La U.S. Foggia s.p.a. fa leva sul fatto che, anche se la contestazione riguarda la mancata attestazione del pagamento delle rate scadute al 30 settembre 2011, i suoi debiti ( rateizzati dall’Ente ) nei confronti dell’Enpals si riferivano al precedente periodo ottobre 2009 – maggio 2010, derivando da ciò la non punibilità della società ai sensi dell’art.85 lett. C) , par.V) , delle NOIF sopra citato. Sulla sussistenza dell’interesse a ricorrere, la società istante riconosce espressamente, nella memoria autorizzata, che nessun vantaggio in termini di una più utile posizione in classifica deriverebbe dall’annullamento del punto di penalizzazione inflitto. Parte istante rileva tuttavia che a causa dell’irrogazione del punto di penalizzazione, la stessa risulta esclusa dalla possibilità di accedere ai contributi che la Lega Pro ha di recente previsto a favore delle società affiliate che dimostrino di aver utilizzato calciatori under 22, e che pertanto sussiste in capo all’U.S. Foggia s.p.a. l’interesse a ricorrere al TNAS finalizzato al risarcimento dei danni subiti. b. Le domande e la posizione della FIGC La FIGC deduce , nella memoria di costituzione, l’inammissibilità dell’istanza per difetto di interesse in quanto anche nell’ipotesi di annullamento del punto di penalizzazione contestato, l’odierna istante si collocherebbe nella medesima posizione di classifica occupata con il computo del punto di penalizzazione e quindi senza alcun concreto vantaggio. Parte intimata rileva comunque l’infondatezza della domanda in quanto il mancato adempimento da parte dell’odierna istante, oggetto della nota COVISOC e del successivo deferimento da parte della Procura federale , è specificamente sanzionato dall’art.85, lett.C) par. V) delle NOIF laddove stabilisce che in caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la COVISOC la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute . La difesa della FIGC osserva che sul punto la formulazione della norma non ha subito modifica alcuna a seguito dell’intervento del legislatore federale dell’8 novembre 2011. Sulla sussistenza dell’interesse a ricorrere , la Federazione intimata rileva nella memoria autorizzata che nel corso della stagione sportiva 2011/2012 la U.S. Foggia è stata sanzionata con ulteriori tre punti di penalizzazione e pertanto sarebbe rimasta comunque esclusa dalla eventuale ripartizione dei contributi da parte della Lega, alla quale la difesa di parte istante faceva riferimento, anche nell’ipotesi di annullamento del punto di penalizzazione oggetto del presente procedimento. In sede di udienza di discussione la difesa della FIGC rilevava inoltre che la U.S. Foggia s.p.a. non aveva presentato domanda di iscrizione al campionato 2012/2013 e che il Consiglio federale aveva preso atto della intervenuta non concessione all’odierna istante della Licenza Nazionale 2012/2013 e della conseguente non ammissione della medesima società al campionato di Lega Pro, Prima Divisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 15. Le conclusioni rassegnate da parte della FIGC intimata, perché venga dichiarata inammissibile e , comunque, respinta perché infondata l’istanza volta all’annullamento del punto di penalizzazione inflitto alla U.S. Foggia s.p.a. , inducono il Collegio ad esaminare la fondatezza della domanda in particolare laddove la difesa di parte istante rileva che nella fattispecie non potrebbe trovare applicazione l’art. 85 lett. C) , par.V) , delle NOIF in quanto l’omesso adempimento da parte dell’odierna istante si riferisce alla scadenza del 30 settembre 2011 ma riguarda debiti nei confronti dell’Enpals risalenti ad un periodo largamente antecedente per i quali la società istante non può essere sanzionata con punti di penalizzazione, richiamando in proposito lodi TNAS Melfi /FIGC e Salernitana / FIGC. L’istanza va integralmente respinta perché infondata. Come correttamente e congruamente dedotto dalla Corte di Giustizia Federale e ribadito negli scritti difensivi dalla FIGC, la vicenda di cui è causa trae origine dalla circostanza che l’odierna istante, ottenuto dall’Enpals il beneficio della rateizzazione degli importi dovuti per il periodo ottobre 2009 – maggio 2010, ha omesso di versare le rate in scadenza al 30 settembre 2011. Il riferimento alle citate decisioni del TNAS è perciò del tutto inconferente trattandosi di fattispecie diverse. L’art. 85 lett. C) , par.V) , delle NOIF stabilisce espressamente infatti, per quel che riguarda la fattispecie in esame , che : “ in caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute”. Le somme non pagate nella fattispecie dalla società costituiscono rate dovute all’Enpals con scadenza 30 settembre 2011 secondo il piano di rateazione concordato, nonostante facciano riferimento ad oneri contributivi maturati nel periodo ottobre 2009 – maggio 2010 . Pertanto, correttamente gli organi di giustizia endofederali hanno accertato la violazione dell’art.85 lett. C) , par.V) , delle NOIF ed irrogato la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica ai sensi dell’art.10 comma 3 del CGS. L’istanza dell’Unione Sportiva Foggia s.p.a. deve essere integralmente respinta perché infondata, dichiarando il Collegio assorbita ogni ulteriore domanda. D. Sulle spese 16. Le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono la soccombenza : le spese legali da porre a carico della U.S. Foggia s.p.a. sono liquidate in € 1200,00 ( euro milleduecento/00 ) ugualmente a carico della U.S. Foggia s.p.a. , con il vincolo di solidarietà , viene posto il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale che è congruo liquidare in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00) . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. rigetta integralmente l’istanza proposta in data 18 maggio 2012 ( prot. 1219 ) dalla Unione sportiva Foggia s.p.a.; 2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda; 3. pone a carico dell’ Unione sportiva Foggia s.p.a. il pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in parte motiva; 4. pone a carico dell’ Unione sportiva Foggia s.p.a. il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 5. pone a carico dell’ Unione sportiva Foggia s.p.a. il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 25 settembre 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Aurelio Vessichelli F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Massimo Zaccheo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it