F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 31 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CGF del 24 Ottobre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO DELL’U.S. SANREMESE CALCIO 1904 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 5 AL SIG. DEL GRATTA MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OGNI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; – INIBIZIONE PER ANNI 4 AL SIG. DEL GRATTA RICCARDO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ); – PUNTI 15 DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE DA SCONTARE IN UN PROSSIMO CAMPIONATO IN CUI LA SOCIETÀ DOVESSE EVENTUALMENTE ISCRIVERSI E AMMENDA DI € 25.000,00, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E DIRETTA, EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AGLI ALLORA PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 4663/1139 PF10-11/AM/MA DEL 20.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 31 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CGF del 24 Ottobre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO DELL’U.S. SANREMESE CALCIO 1904 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 5 AL SIG. DEL GRATTA MARCO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OGNI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; - INIBIZIONE PER ANNI 4 AL SIG. DEL GRATTA RICCARDO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ); - PUNTI 15 DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE DA SCONTARE IN UN PROSSIMO CAMPIONATO IN CUI LA SOCIETÀ DOVESSE EVENTUALMENTE ISCRIVERSI E AMMENDA DI € 25.000,00, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E DIRETTA, EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AGLI ALLORA PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 4663/1139 PF10-11/AM/MA DEL 20.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012) Con ricorso in data 27.3.2012 la U.S. Sanremese Calcio 1904 S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore sig. Glauco Ferrara, per sé e per i suoi tesserati sigg.ri Del Gratta Marco e Del Gratta Riccardo, ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012, con la quale - in relazione all’addebito di violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per gravi minacce poste in essere nei confronti dei calciatori Matteo Perelli Travaglia, Paolo Petruzzelli e Roberto Carlos Sosa al fine di costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi contratti - veniva irrogata al signor Del Gratta Riccardo la sanzione di anni 4 di inibizione ed al signor Del Gratta Marco la sanzione della inibizione per anni 5 con preclusione alla permanenza in ogni rango o categoria della F.I.G.C., venendo altresì applicata, alla U.S. Sanremese 1904 S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva e diretta, la sanzione di 15 punti di penalizzazione, da scontare in eventuale prossimo campionato, oltre all’ammenda di € 25.000,00. Deduce l’appellante che l’addebito per cui v’è stata condanna - e che investirebbe due inesistenti episodi di minacce, l’uno accaduto il 19.10.2010 e relativo ai calciatori Perelli e Petruzzelli, e l’altro del 16.10.2010, relativo al Sosa - risulta, in realtà, del tutto sprovvisto di idonea base probatoria. Si afferma, al riguardo, in particolare: - che la condotta dei soggetti cui i dirigenti incolpati avrebbero commissionato l’azione intimidatrice al fine più sopra indicato, non sarebbe stata affatto tale, tant’è che il Perelli ed il Petruzzelli non ne risultarono minimamente turbati e non lasciarono la società immediatamente, ma solo dopo aver ottenuto “buone uscite” economicamente molto vantaggiose. Lo stesso Sosa aveva mantenuto in Sanremo il proprio domicilio (e la sua famiglia ebbe a restarvi sino al giugno del 2011), avendo il medesimo trattato in assoluta libertà le condizioni della rescissione contrattuale; - che non poteva meritare credito il riferimento del signor Ventre che aveva indicato quale mandante della condotta minacciosa - da lui e dal cugino Nichi Trezza realizzata nei confronti dei calciatori - il signor Marco Del Gratta, il quale lo avrebbe incaricato di fare loro paura e di indurli ad andarsene, e ciò attesa la non rassicurante personalità della stesso (Ventre), soggetto pluripregiudicato. Il Ventre, in realtà, che era addentro alle vicende della società, aveva agito fondatamente perseguendo un proprio piano di ritorno economico, tant’è che aveva avuto a dire al Marco Del Gratta di dare a lui il denaro dovuto al calciatore Sosa. Si censura, da ultimo, quale eccessivo ed esorbitante, il regime sanzionatorio applicato, e ciò specialmente nei riguardi del Riccardo Del Gratta, della cui partecipazione ai fatti non sussisterebbe in effetti prova alcuna, essendo anzi emerso che questi, allorchè aveva appreso dai calciatori delle minacce ricevute, li aveva persino immediatamente sollecitati a recarsi a denunciare il fatto alle Autorità di Polizia. Sembra alla Corte decidente che le doglianze relative alla avvenuta affermazione di responsabilità nei confronti del signor Marco Del Gratta siano prive di fondamento, laddove parzialmente accoglibili risultino quelle riguardanti la condanna siccome pronunciata rispetto al Riccardo Del Gratta. Quanto alla prima delle due posizioni, i rilievi dell’appellante non scalfiscono il tessuto probatorio su cui è stata basata la decisione ricognitiva di colpevolezza -in relazione alla condotta contestata adottata dal primo Giudice. E’ invero emerso, dalle dichiarazioni dei calciatori Petruzzelli e Perelli, che nelle occasioni temporali indicate in imputazione essi furono destinatari di sollecitazioni, formulate con evidente atteggiamento intimidatorio, perché rescindessero il rapporto con la Sanremese. Allo stesso modo è risultato dalle dichiarazioni del signor Ciamaritaro, dirigente della società appena menzionata -il quale lo ebbe ad apprendere direttamente dal calciatore Sosa -, che analogo gesto minaccioso (attuato anzi con modalità più paurose, dato che era stata impiegata verosimilmente un’arma) era stato praticato nei confronti del calciatore appena citato, cui era stato intimato persino di lasciare la città di Sanremo.La riferibilità al presidente pro tempore della società Sanremese, signor Marco Del Gratta, di tali comportamenti illeciti, scaturisce, univocamente ed espressamente, dalle dichiarazioni rese dal già indicato signor Ventre, il quale ha rappresentato di avere ricevuto esplicito incarico dal Marco Del Gratta, con cui aveva un rapporto di pregressa conoscenza, di “fare paura” ai due calciatori Petruzzelli e Perelli, con cui la società aveva dei problemi e che voleva mandare via, alfine di indurli a troncare il loro rapporto contrattuale con la società medesima. Il Ventre ha aggiunto di avere dato esecuzione al mandato ricevuto, avvalendosi del contributo del – già menzionato - Trezza, precisando che il Del Gratta aveva poi incaricato proprio quest’ultimo per mettere in atto analoga minaccia nei confronti del Sosa, ciò che pure era avvenuto. La Corte ritiene che la “chiamata in correità” del Ventre nei confronti del Marco Del Gratta debba ritenersi attendibile, e ciò per la ragione fondamentale che il Ventre non possedeva alcuna ragione personale, e comunque autonoma, per avviare iniziative intimidatorie - come quelle attuate - verso gli indicati calciatori. Ad un tale elemento di riscontro logico, un altro se ne aggiunge, il quale consiste nella circostanza che effettivamente in quello stesso lasso temporale v’erano state azioni ed iniziative della società dirette ad ottenere l’adesione alla rescissione del contratto dai calciatori di cui si tratta, che erano stati, ad esempio - e tra l’altro (come meglio si dirà più innanzi) -, repentinamente sollecitati a lasciare l’alloggio che occupavano e che apparteneva alla società (in tale senso hanno riferito sia il Petruzzelli che il Perelli). Va solo aggiunto che, anche attesa la caratura delinquenziale dell’autore delle minacce (e, a quanto pare, di chi lo coadiuvò, ossia del Trezza, che non si sarebbe peritato dall’usare un’arma nei confronti del Sosa), non pare discutibile la capacità intimidatoria delle stesse. Quanto alla posizione del Riccardo Del Gratta, va riconosciuto che manca una dimostrazione probatoria plausibile del suo coinvolgimento nel commissionamento delle minacce verso i calciatori (non potendo essa trarsi dal semplice fatto di essere il genitore del Marco Del Gratta), deponendo anzi - sul piano logico - in senso contrario la circostanza che, effettivamente, il Riccardo Del Gratta, appena avuta informazione dei gesti di intimidazione posti in essere, aveva sollecitato i calciatori a rivolgersi alle Autorità competenti per la denuncia dell’occorso. Nè potrebbe sostenersi, a suo carico, un difetto di vigilanza, attesa la immaginabile “riservatezza” del mandato conferito al Ventre dal figlio Marco e, quindi, la non facile ed immediata percepibilità di tale condotta. Epperaltro non può sfuggire, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dal Petruzzelli e dal Perelli, come proprio il Riccardo Del Gratta, ancor prima dei gesti espressamente intimidatori subiti, avesse da parte sua minacciati i due calciatori di metterli “fuori rosa” e sospendere “vitto ed alloggio” e stipendio mensile, se non avessero aderito alla rescissione consensuale del contratto con la Sanremese. Da ciò deriva che anche l’incolpato in questione ebbe a rendersi responsabile della violazione contestata, sia pure attraverso un comportamento che va valutato in termini di rilevantemente minore gravità rispetto a quello osservato dai figlio Marco. Inalterato rimane il trattamento sanzionatorlo riservato alla Società. Per questi motivii la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sanremese Calcio 1904 S.r.l. di Sanremo (Imperia), riduce la sanzione inflitta al sig. Del Gratta Riccardo a mesi 6 di inibizione. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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