F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 23 Ottobre 2012 (613) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANILO CARAVELLO (Agente di calciatori), EMILIANO ZAVAGLIA (Agente di Calciatori), DANILO SODDIMO (calciatore tesserato per la Soc. Delfino Pescara 1936 Srl), ENRICO PETOCCHI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società AC Ancona Spa), GIORGIO PERROTTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società AC Ancona Spa), Società AC ANCONA CALCIO Spa – (nota n. 9427/1026 08-09 SP/blp del 28.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 23 Ottobre 2012
(613) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANILO CARAVELLO (Agente di calciatori), EMILIANO ZAVAGLIA (Agente di Calciatori), DANILO SODDIMO (calciatore tesserato per la Soc. Delfino Pescara 1936 Srl), ENRICO PETOCCHI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società AC Ancona Spa), GIORGIO PERROTTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società AC Ancona Spa), Società AC ANCONA CALCIO Spa - (nota n. 9427/1026 08-09 SP/blp del 28.6.2012).
La Commissione disciplinare nazionale visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 28.06.2012 nei confronti di: - Danilo Caravello, Agente di calciatori, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 11, comma 1 e 5, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti per aver omesso di risolvere e/o esercitare il recesso formale dall’incarico nei confronti del calciatore Danilo Soddimo e conseguentemente omesso di comunicare alla Commissione Agenti tale evenienza, pur avendo di fatto posto in essere per facta concludentia una condotta in tal senso;
- Emiliano Zavaglia, Agente di calciatori, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 12, comma 1, 4 e 6, del Regolamento Agenti al tempo vigente nonché dei punti IV e VII del Codice di condotta professionale allegato allo stesso Regolamento, per aver ricevuto incarico dal calciatore Danilo Soddimo senza aver preventivamente verificato l’esistenza di altro mandato conferito precedentemente ed in esclusiva in data 02.08.07 - con scadenza 02.08.09 - all’Agente Danilo Caravello e quindi ancora vigente sia alla data della stipula del primo mandato del 14.01.08, nonché alla data del rinnovo il 31.01.09, così ponendo in essere attività di assistenza in favore del calciatore, nello specifico curando il trasferimento dello stesso dalla Società Sampdoria alla Società Ancona, in virtù di un mandato invalido, improduttivo quindi di effetti giuridici e venendo meno al rispetto dei rapporti contrattuali intrattenuti da altro collega; e altresì della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 15, comma 1 e 2, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver ricevuto incarico dall’Ancona calcio per il prolungamento del contratto di prestazione sportiva del calciatore Mastronunzio nella stessa Società marchigiana, nonostante il medesimo agente fosse in costanza di mandato
con il predetto calciatore; - Danilo Soddimo, calciatore, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 10, comma 3, 11, comma 1 e 2, e 13, comma 2, del Regolamento Agenti al tempo vigente, per aver omesso di risolvere e/o revocare l’incarico conferito in data 02.08.09 all’Agente Caravello e conseguentemente omesso di comunicare alla Commissione Agenti tale evenienza, conferendo altresì nuovo e diverso incarico all’Agente E. Zavaglia in data 14.01.08, poi rinnovato in data 31.01.09, in costanza di precedente mandato conferito all’Agente Danilo Caravello; - Enrico Petocchi, all’epoca dei fatti Amministratore delegato dell’AC Ancona Spa, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 10, comma 1 e 11, del Regolamento Agenti al tempo vigente per essersi avvalso dell’attività dell’Agente Emiliano Zavaglia ai fini del prolungamento del contratto del calciatore Mastronunzio senza conferirgli formale mandato e senza aver preventivamente verificato l’incarico conferito dal calciatore Mastronunzio all’Agente E. Zavaglia; - Giorgio Perrotti, all’epoca dei fatti Presidente dell’AC Ancona Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti al tempo vigente per aver concluso il contratto di prestazione sportiva del calciatore Danilo Soddimo, quest’ultimo assistito dall’Agente Zavaglia, come risulta dall’indicazione del relativo nominativo nel contratto sottoscritto in data 24.07.08, senza verificare l’incarico di cui all’art. 10 del Regolamento Agenti; - AC Ancona Spa a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione alle violazioni contestate ai propri dirigenti con potere di rappresentanza; lette le memorie depositate dai Signori Emiliano Zavaglia e Danilo Soddimo con le quali entrambi hanno preannunciato di voler chiedere l’applicazione di una sanzione ridotta ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS; letta la memoria depositata dal Sig. Danilo Caravello con la quale ha chiesto il proscioglimento da ogni imputazione; rilevato che nessuna memoria difensiva hanno depositato il Sig. Enrico Petocchi, il Sig. Giorgio Perrotti e la AC Ancona Spa; osserva quanto segue. All’inizio della riunione odierna i Signori Danilo Caravello, Emiliano Zavaglia e Danilo Soddimo, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Danilo Caravello, Emiliano Zavaglia e Danilo Soddimo, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Danilo Caravello, sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Emiliano Zavaglia, sanzione della sospensione della licenza per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Danilo Soddimo, sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) con diffida, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00) con diffida;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito nei confronti di Enrico Petocchi, Giorgio Perrotti e della Società AC Ancona Calcio Spa. All’odierna riunione ascoltato il rappresentante della Procura federale il quale, dopo aver rettificato il capo di imputazione della AC Ancona Spa precisando che il deferimento deve intendersi formulato per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, CGS, ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Enrico Petocchi: inibizione per mesi 1 (uno);
- per il Sig. Giorgio Perrotti: inibizione per mesi 1 (uno); - per la AC Ancona Spa: ammenda di euro 5.000,00 (€ cinquemila/00). Nessuno è comparso per Petocchi, Perrotti e per la AC Ancona Spa. La Commissione disciplinare nazionale, considerato che da un esame degli atti risulta confermato che il Petocchi si è avvalso dell’attività dell’Agente Emiliano Zavaglia ai fini del prolungamento del contratto del calciatore Mastronunzio senza conferirgli formale mandato e senza aver preventivamente verificato l’incarico conferito dal calciatore Mastronunzio all’Agente E. Zavaglia; considerato altresì che da un esame degli atti risulta confermato che il Perrotti ha concluso il contratto di prestazione sportiva del calciatore Danilo Soddimo, quest’ultimo assistito dall’Agente Zavaglia, come risulta dall’indicazione del relativo nominativo nel contratto sottoscritto in data 24.7.2008, senza verificare l’incarico di cui all’art. 10 del Regolamento Agenti;
rilevato che tali comportamenti costituiscono violazioni disciplinari; accertato alle violazioni del Petocchi e del Perrotti consegue la responsabilità diretta della AC Ancona Spa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, CGS, in relazione alle violazioni contestate ai propri dirigenti con potere di rappresentanza. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ sospensione della licenza di giorni 20 (venti) per Danilo Caravello; ▪ sospensione della licenza di mesi 2 (due) per Emiliano Zavaglia; ▪ ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per Danilo Soddimo; Infligge inoltre a Enrico Petocchi, l’inibizione per mesi 1 (uno); a Giorgio Perrotti, inibizione per mesi 1 (uno); alla AC Ancona Spa, l’ammenda di euro 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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