F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 23 Ottobre 2012 (36) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ABOU DIOP (calciatore tesserato al momento dei fatti per la Società FC Torino Spa) CHEIKH SADIBOU FALL (Agente di calciatori), Società FC TORINO Spa – ( nota n. 588/644 pf11-12 GT/dl del 27.7.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 23 Ottobre 2012
(36) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ABOU DIOP (calciatore tesserato al momento dei fatti per la Società FC Torino Spa) CHEIKH SADIBOU FALL (Agente di calciatori), Società FC TORINO Spa - ( nota n. 588/644 pf11-12 GT/dl del 27.7.2012).
Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Signor Abou Diop, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Torino Spa, il Signor Chikh Sadbou Fall, titolare di licenza per agente calciatori, e la Società FC Torino Spa per rispondere, rispettivamente: • Abou Diop, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 33 delle NOIF e in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3, 5 e 7, del Regolamento FIGC sugli Agenti di Calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato all’Agente Cheikh Sadbou Fall, risultava privo dello status di calciatore
professionista; • Cheikh Sadibou Fall, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, anche con riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3, 5 e 7, del Regolamento FIGC sugli Agenti di Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore Abou Diop al momento del ricevimento del mandato; • FC Torino Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna i Signori Abou Diop, Cheikh Sadibou Fall e la Società FC Torino Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Abou Diop, Cheikh Sadibou Fall e la Società FC Torino Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Abou Diop, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (una) giornata, da scontare nel Campionato di Serie A, prima squadra FC Torino Spa; pena base per il Sig. Cheikh Sadibou Fall, sanzione della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società FC Torino Spa, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ squalifica di 1 (una) giornata, da scontare nel Campionato di Serie A, prima squadra FC Torino Spa, per Abou Diop; ▪ sospensione della licenza di giorni 30 (trenta) per Cheikh Sadibou Fall; ▪ ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società FC Torino Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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