F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 23 Ottobre 2012 (38) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO FORMATO (calciatore tesserato quale giovane di serie per la Società Frosinone Calcio Srl), DAVIDE TORCHIA (Agente di calciatori), Società FROSINONE CALCIO Srl – (nota n. 585/641pf11-12 GT/dl del 27.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 23 Ottobre 2012 (38) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO FORMATO (calciatore tesserato quale giovane di serie per la Società Frosinone Calcio Srl), DAVIDE TORCHIA (Agente di calciatori), Società FROSINONE CALCIO Srl - (nota n. 585/641pf11-12 GT/dl del 27.7.2012). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l’irrogazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, per Formato Fabio, della sospensione della licenza di mesi 2 (due) per Torchia Davide e dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Frosinone Calcio Srl; ascoltato altresì il difensore dei deferiti Formato e Torchia, che ha concluso – in via principale - per il proscioglimento degli assistiti e – in subordine - per l’irrogazione delle sanzioni minime edittali; osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Signor Fabio Formato, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Frosinone Calcio Srl, il Signor Davide Torchia, titolare di licenza per agente calciatori, e la Società Frosinone Calcio Srl per rispondere, rispettivamente: Formato Fabio, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 1 e 2, e 33 delle Noif ed in riferimento agli artt. 3, comma 1, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato all’Agente di calciatori Torchia Davide, non aveva lo status di calciatore professionista, essendo calciatore “giovane di serie”, così come esposto nella parte motiva; Torchia Davide, per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 7, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per aver omessi di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore Formato in merito al conferimento del mandato in questione, così come esposto nella parte motiva; Frosinone Calcio srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato al momento dei fatti. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. In punto di fatto, le circostanze ascritte ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, ivi comprese le difese, da cui si evince che quanto contestato nel deferimento gode il favore della verità. In punto di diritto, rileva evidenziare come la tesi dell’insussistenza della violazione contestata, in relazione alla regolamentazione FIFA, non ha pregio perché ciò che rileva, ai fini della valutazione della fattispecie che occupa, è la normativa – chiara e di significato univoco, della FIGC, secondo cui al “giovane di serie” è preclusa la possibilità di conferire mandato a un Agente. Non ha pregio alcuno, infine, la tesi secondo cui non sarebbe applicabile al caso in scrutinio il principio sancito dall’art. 4, punto 2, del CGS, considerato che il calciatore – come si sostiene - avrebbe “operato nella sua sfera personale e quindi non in rapporto diretto e organico con la Società”: diversamente opinando, infatti, la citata norma verrebbe svuotata di ogni significato, potendo trovare applicazione solo in presenza di un concorso della Società a fatti commissivi od omissivi. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, per Formato Fabio; sospensione della licenza di mesi 2 (due) per Torchia Davide; • ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Frosinone Calcio Srl.
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