F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 23 Ottobre 2012 (39) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO CASINI (calciatore tesserato quale giovane di serie per la Società Bologna FC 1909 Spa), MATTEO MATERAZZI (Agente di calciatori), Società BOLOGNA FC 1909 Spa – (nota n. 586/642 11-12 GT/dl del 27.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 23 Ottobre 2012 (39) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO CASINI (calciatore tesserato quale giovane di serie per la Società Bologna FC 1909 Spa), MATTEO MATERAZZI (Agente di calciatori), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 586/642 11-12 GT/dl del 27.7.2012). Il deferimento Con provvedimento del 27 luglio 2012 il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione: - il Sig. Casini Riccardo, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2, e 33 delle Noif ed in riferimento agli artt. 3, comma 1, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato all'Agente di calciatori Materazzi Matteo, non aveva lo status dì calciatore professionista, essendo calciatore "giovane di serie"; - il Sig. Materazzi Matteo, per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 7, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore Casini Riccardo in merito al conferimento del mandato in questione; - la Società Bologna FC 1909 Spa, a titolo dì responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato al momento dei fatti. Il Vice Procuratore Federale fonda l’azione disciplinare sulla nota trasmessa, in data 13/01/2012, alla Procura Federale dalla Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, con la quale si segnalava la nullità del mandato n° 5343, sottoscritto in data 18/12/2011 dall'agente di calciatori Sig. Materazzi Matteo e dal calciatore Sig. Casini Riccardo, avendo trovato riscontro il suo “status” di “giovane di serie” e quindi il mancato possesso della qualifica di “calciatore professionista”, al momento della sottoscrizione dell'accordo, come previsto dall'art. 28 delle NOIF. All’inizio della riunione odierna i Signori Riccardo Casini, Matteo Materazzi e la Società Bologna FC 1909 Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Riccardo Casini, Matteo Materazzi e la Società Bologna FC 1909 Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Riccardo Casini, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Matteo Materazzi, sanzione della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società Bologna FC 1909 Spa, sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali, per Riccardo Casini; ▪ sospensione della licenza di giorni 30 (trenta) per Matteo Materazzi; ▪ ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società Bologna FC 1909 Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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