F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 23 Ottobre 2012 (40) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO TERIGI (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti in contestazione, per la Società FC Crotone Srl), LUCA DELL’AMICO (Agente di calciatori), Società FC CROTONE Srl – (nota n. 582/217 11-12 GT/dl del 27.7.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 23 Ottobre 2012
(40) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO TERIGI (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti in contestazione, per la Società FC Crotone Srl), LUCA DELL’AMICO (Agente di calciatori), Società FC CROTONE Srl - (nota n. 582/217 11-12 GT/dl del 27.7.2012).
Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Signor Terigi Leonardo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società FC Crotone Srl e attualmente tesserato per la Carpi FC 1909 Srl, il Signor Dell’Amico Luca, titolare di licenza per agente calciatori, e la Società FC Crotone Srl per rispondere, rispettivamente: • Terigi Leonardo, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori, per aver disatteso l’obbligo di conferimento esclusivo dell’incarico, avendo il calciatore, in costanza di rapporto contrattuale (mandato) pienamente valido ed efficace con l’agente Gabarello Sergio (valido ed efficace fino al 18/11/2011), conferito ulteriore mandato (nella specie n. 0956 del 03/09/2011) ad altro Agente calciatori, Sig. Dell’Amico Luca, risalente al 3/09/2011, nonostante che a tale data il primo incarico fosse ancora vigente; • Dell’Amico Luca, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 3, comma 4, e 19, commi 1 e 5, del Regolamento Agenti Calciatori, per aver accettato, in data 3/09/2011, il mandato conferitogli dal calciatore Terigi Leonardo, all’epoca vincolato con altro agente calciatori, Sig. Gabarello Sergio, in virtù di mandato siglato in data 18/11/2009 e avente termine di validità ed efficacia fino al 18/11/201; • FC Crotone Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato Terigi. All’inizio della riunione odierna i Signori Leonardo Terigi, Luca Dell’Amico e la Società FC Crotone Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Leonardo Terigi, Luca Dell’Amico e la Società FC Crotone Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Leonardo Terigi, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Luca Dell’Amico, sanzione della sospensione della licenza di giorni 45 (quarantacinque), oltre all’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi degli art. 23 CGS a giorni 30 (trenta) con l’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per la Società FC Crotone Srl, sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, per Leonardo Terigi; ▪ sospensione della licenza di giorni 30 (trenta) oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per Luca Dell’Amico; ▪ ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società FC Crotone Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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