F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 23 Ottobre 2012 (43) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SCHIAVONE (calciatore tesserato quale giovane di serie per la Società FC Juventus Spa), FRANCESCO BRANCHINI (Agente di calciatori), Società JUVENTUS FC Spa – (nota n. 584/640 11-12 GT/dl del 27.7.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 23 Ottobre 2012
(43) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SCHIAVONE (calciatore tesserato quale giovane di serie per la Società FC Juventus Spa), FRANCESCO BRANCHINI (Agente di calciatori), Società JUVENTUS FC Spa - (nota n. 584/640 11-12 GT/dl del 27.7.2012).
Il deferimento Con provvedimento del 27 luglio 2012 il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:
- il Sig. Schiavone Andrea, calciatore tesserato per la Società Juventus FC Spa, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2, e 33 delle Noif e in riferimento agli artt. 3, comma 1, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, in quanto, al momento del conferimento del mandato all'Agente di calciatori Branchini Francesco, non aveva lo status dì calciatore professionista, essendo calciatore "giovane di serie"; - Il Sig. Branchini Francesco, per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 7, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore Schiavone Andrea in merito al conferimento del mandato in questione; - la Società Juventus FC Spa, a titolo dì responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato al momento dei fatti. Il Vice Procuratore Federale fonda l’azione disciplinare sulla nota trasmessa, in data 13/01/2012, alla Procura Federale dalla Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, con la quale si segnalava la nullità del mandato n° 0352, sottoscritto, in data 23/11/2011, dall'agente di calciatori, Sig. Francesco Branchini e dal calciatore, Sig. Schiavone Andrea, avendo trovato riscontro il suo “status” di “giovane di serie” e quindi il mancato possesso della qualifica di “calciatore professionista”, al momento della sottoscrizione dell'accordo, come previsto dall'art. 28 delle NOIF. All’inizio della riunione odierna i Signori Andrea Schiavone, Francesco Branchini e la Società Juventus FC Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Andrea Schiavone, Francesco Branchini e la Società Juventus FC Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Andrea Schiavone, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Francesco Branchini, sanzione della sospensione della licenza per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Juventus FC Spa, sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali, per Andrea Schiavone; ▪ sospensione della licenza di giorni 40 (quaranta) per Francesco Branchini; ▪ ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società Juventus FC Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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