F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 25 Ottobre 2012 (505) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IRTA HYSA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Aquanera Comollo Novi) E DELLA SOCIETA’ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI (nota n. 7574/445pf11- 12/AM/fda del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 25 Ottobre 2012
(505) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IRTA HYSA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Aquanera Comollo Novi) E DELLA SOCIETA’ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI (nota n. 7574/445pf11- 12/AM/fda del 23.4.2012).
La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito Irta Hysa, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Acquanera Comollo Novi, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 5), 6) pagina 2 e 10) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro le ore 12,00 del 12 luglio 2011: 1) della somma di € 18.000,00; 2) della fidejussione bancaria dell’importo di € 31.000; 3) della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, a Irta Hysa, della sanzione del’inibizione per giorni cinquanta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. infligge a Irta Hysa l’inibizione di giorni 50 (cinquanta) ed alla Società ASD Acquanera Comollo Novi l’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).
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